sabato 6 febbraio 2016

Liquidazioni Onorari In Udienza

Si rende noto che per effetto delle MODIFICHE INTRODOTTE DALLA legge di stabilità 2016 ALL'ART. 83 DEL d.pr. 115/2002, il Giudicante é ora tenuto, contestualmente alla pronuncia della sentenza, ad emettere decreto di pagamento degli onorari richiesti dal difensore.
Invitiamo pertanto tutti i colleghi di munirsi di istanza di liquidazione e provvedere al deposito della stessa in udienza al termine della discussione.
Quanto sopra detto vale per i procedimenti davanti ad ogni tipo di organo giudicante (Giudice di Pace, Tribunale Ordinario, Tribunale di Sorveglianza e Tribunale per i minorenni) e per ogni grado di giudizio, in relazione agli assistiti ammessi al patrocinio a spese dello stato.
Riteniamo inoltre che la medesima procedura possa essere applicata in caso di assistiti dichiararti irreperibili, in virtù del richiamo dell'art.117 del D.P.R. 115/2002 ALLE NORME DEL MEDESIMO DECRETO RELATIVE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO.
E' una procedura che permette di abbattere i tempi di attesa rispetto al "classico" deposito dell'istanza di liquidazione in cancelleria, provvedendo il Giudicante ad emettere il decreto di liquidazione al momento della pronuncia della sentenza, così come è accaduto ad un componente del Consiglio Direttivo dell'A.D.U. di Roma che ha ottenuto il decreto di liquidazione immediatamente dopo la discussione effettuata dinanzi alla Corte d'Appello di Roma sulla base di apposita istanza presentata in udienza.
Per qualunque chiarimento in merito l'Associazione rimane a disposizione tramite la propria casella di posta elettronica (associazionedifensoridufficio@gmail.com).

martedì 26 gennaio 2016

Depenalizzazioni in Gazzetta Ufficiale

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22.01.2016 il decreto legislativo che depenalizza oltre 40 reati inseriti nel Codice Penale. Tale depenalizzazione sarà pertanto operativa (stante i 15 giorni di vacatio legis) dal 6.02.2016.
I reati concretamente depenalizzati sono i seguenti:
-Falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.)
-Falsità in foglio firmato in bianco. Atto Privato (art. 486 c.p.)
-Falsità su un foglio firmato in bianco diverse da quelli di cui all'art. 486 c.p.
-Uso di atto falso. Atto Privato (art. 489 c.p.)
-Soppressione, occultamento e distruzione di scritture private vere (art. 490 c.p.)
-Atti osceni (art. 527 co 1 c.p.)
-Pubblicazioni e spettacoli osceni (art. 528 co. 1 e 2 c.p.)
-Ingiuria (art. 594 c.p.)
-Sottrazione di cose comuni (art. 627 c.p.)
-Danneggiamento semplice (art. 635 c. 1 c.p.)
-Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito (art. 647 c.p.)
-Rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto (art. 652 co. 1 e 2 c.p.)
-Abuso della credulità popolare (art. 661 c.p.)
-Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive (art. 668, co. 1, 2, 3 c.p.)
-Atti contrari alla pubblica decenza Turpiloquio (art. 726 c.p.)
-Mancato rispetto dell'autorizzazione alla coltivazione di stupefacenti per uso terapeutico (art. 2 D.L. 463/83)
-Omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali (art. 2 D.L. 463/83)
-Guida senza patente (art. 116 co 15 D. Lgs. 285/1992)
-Omessa identificazione (art. 55 co 1 D. Lgs. 231/2007)
-Impedito controllo ai revisori (art. 29 D. Lgs. 39/2010)
-Omessa trasmissione dell'elenco dei protesti cambiari dal pubblico ufficiale (art. 235 R.D. 267/1942)
-Emissione di assegno da parte dell'istituto non autorizzato o con autorizzazione revocata (art. 117 R.D. 1736/1933)
-Interruzione volontaria della propria gravidanza senza l'osservanza delle modalità indicate dalla legge (art. 19 co. 2 L. 194/1978)
-Violazione delle norme per l'impianto e l'uso di apparecchi radioelettrici privati (art. 11 R.D. 234/1931)
-Abusiva concessione di noleggio (art. 171 quater L. 633/1941)
-Omissione di denuncia di beni (art. 3 D. Lgs. Lgt.le 506/1945)
-Alterazione del contrassegno di macchine (art. 15 L. 1329/1965)
-Installazione o esercizio di impianti
-Contrabbando del movimento di merci attraverso i confini di terra o gli spazi doganali (art. 282 D.P.R. 43/1973)
-Contrabbando nel movimendo delle merci nei laghi di confine (art. 283 D.P.R. 43/1973)
-Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 D.P.R. 43/1973)
-Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 D.P.R. 43/1973)
-Contrabbando nelle zone extra doganali (art. 286 D.P.R. 43/1973)
-Contrabbando per indebito uso di merci importate con le agevolazioni doganali (art. 287 D.P.R. 43/1973)
-Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 D.P.R. 43/1973)
-Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 D.P.R. 43/1973)
-Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 D.P.R. 43/1973)
-Contrabbando nell'importazione o esportazione temporanea (art. 291 D.P.R. 43/1973)
-Altri casi di contrabbando (art. 292 D.P.R. 43/1973)
-Pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell'oggetto del reato (art. 294 D.P.R. 43/1973)

 
Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito (Art. 647) - See more at: http://www.laleggepertutti.it/108921_depenalizzazioni-vecchie-pene-e-nuove-sanzioni-amministrative-e-civili#sthash.b8hv6d4L.dpuf

lunedì 14 dicembre 2015

Nuovo Protocollo di intesa con il Tribunale di Roma per la Liquidazione Standardizzata degli Onorari

In data 11.12.2015 è stato firmato un protocollo di intesa tra il Tribunale di Roma, Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, la Camera Penale di Roma e l'Associazione Nazionale Forense di Roma per la liquidazione standardizzata degli onorari dei difensori dei soggetti ammessi al gratuito patrocinio a spese dello stato, di imputati dichiarati irreperibili, di imputati c.d. irreperibili di fatto, nonché dei cosidetti insolvibili. Il fine ultimo del protocollo è quello di armonizzare le singole liquidazioni dei difensori ricorrendo alle c.d. tabelle standardizzate che, se utilizzate dal difensore, potranno essere direttamente presentate in udienza prima che il Giudice si ritiri in Camera di Consiglio. Il protocollo prevede nove ipotesi base con delle correzioni da applicare qualora ricorrano determinate fattispecie.




lunedì 2 novembre 2015

Ordinanza 201/15 Corte Costituzionale su artt. 116 e 117 Testo Unico Spese di Giustizia

La Corte Costituzionale con ordinanza n. 201/15 depositata in cancelleria il 15/10/2015 ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale Ordinario di Lecce -in composizione monocratica- in riferimento agli artt. 116 e 117 D.P.R. 30/05/2002 n. 115 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) nella parte in cui estendono anche al mero difensore designato dal giudice in sostituzione occasionale del difensore di fiducia, o di ufficio, dell’imputato, il diritto alla liquidazione erariale delle competenze professionali spettante al difensore di ufficio (in caso di impossidenza od irreperibilità dell’assistito).
Qui di seguito pubblichiamo l'ordinanza integrale rimandando al sito della Corte Costituzionale 

lunedì 26 ottobre 2015

COSTITUZIONE "ADU - ITALIA"



Il 23 ottobre 2015 in Rieti si è costituita l’associazione nazionale dei difensori d’ufficio denominata “ADU Italia”.
Nell’atto costitutivo si prende atto della  spontanea costituzione di associazioni territoriali (oggi divenute sezioni) aventi nel proprio statuto la tutela e la professionalizzazione del difensore d’ufficio; sentita l’esigenza di ampliare e aggregare sul tutto il territorio nazionale le singole esperienze professionali; ritenuto che per incidere e promuovere la valorizzazione della funzione della difesa d’ufficio è necessario procedere con congiunte e condivise attività di politica forense, le singole Associazioni dei Difensori d’Ufficio di Rieti, Roma, Avezzano e Pescara hanno deliberato di procedere alla costituzione dell’Associazione Difensori d’Ufficio – Italia.
L’atto costitutivo è stato sottoscritto dai  Presidenti delle Sezioni: Rieti: Avv. Letizia Carosella; Roma: Avv. Mario Gazzelli, Avezzano: Avv. Annunziata Morgani e Pescara: Avv. Stefania Frullini e da associati delle singole sezioni come soci fondatori ed è stato approvato lo Statuto nazionale alla cui stesura avevano collaborato gli avvocati Francesco Colapaoli, ora attuale presidente AIGA Rieti e Cinzia Casciani del direttivo di Rieti.
L’Avv. Letizia Carosella è stata nominata Presidente Nazionale.
Si altresì proceduto alla nomina dei  componenti dell’Ufficio di Presidenza: Avv. Letizia Carosella; Vice Presidente: Avv. Annunziata Morgani; Segretario: Avv. Andrea Florita; Vice Segretario: Avv. Massimiliano Bavin; -Tesoriere: Avv. Mario Gazzelli.
La firma della costituzione si è tenuta a Rieti in quanto prima sezione d’Italia a costituirsi. Infatti la stessa risale al 5 novembre 2009, e vede quali attuali componenti del Direttivo:  l'Avv. Cinzia Casciani, l'Avv. Daniela Munzi, l'Avv. Sara Principessa e l'Avv. Romina Giovanrosa.
L’Associazione è impegnata alla più ampia condivisione dei principi e dei valori espressi nell’atto costitutivo e auspica la massima diffusione degli stessi.