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lunedì 14 dicembre 2015

Nuovo Protocollo di intesa con il Tribunale di Roma per la Liquidazione Standardizzata degli Onorari

In data 11.12.2015 è stato firmato un protocollo di intesa tra il Tribunale di Roma, Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, la Camera Penale di Roma e l'Associazione Nazionale Forense di Roma per la liquidazione standardizzata degli onorari dei difensori dei soggetti ammessi al gratuito patrocinio a spese dello stato, di imputati dichiarati irreperibili, di imputati c.d. irreperibili di fatto, nonché dei cosidetti insolvibili. Il fine ultimo del protocollo è quello di armonizzare le singole liquidazioni dei difensori ricorrendo alle c.d. tabelle standardizzate che, se utilizzate dal difensore, potranno essere direttamente presentate in udienza prima che il Giudice si ritiri in Camera di Consiglio. Il protocollo prevede nove ipotesi base con delle correzioni da applicare qualora ricorrano determinate fattispecie.




lunedì 2 novembre 2015

Ordinanza 201/15 Corte Costituzionale su artt. 116 e 117 Testo Unico Spese di Giustizia

La Corte Costituzionale con ordinanza n. 201/15 depositata in cancelleria il 15/10/2015 ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale Ordinario di Lecce -in composizione monocratica- in riferimento agli artt. 116 e 117 D.P.R. 30/05/2002 n. 115 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) nella parte in cui estendono anche al mero difensore designato dal giudice in sostituzione occasionale del difensore di fiducia, o di ufficio, dell’imputato, il diritto alla liquidazione erariale delle competenze professionali spettante al difensore di ufficio (in caso di impossidenza od irreperibilità dell’assistito).
Qui di seguito pubblichiamo l'ordinanza integrale rimandando al sito della Corte Costituzionale 

lunedì 4 maggio 2015

Le Liquidazioni del Difensore Di Ufficio Sotto Esame

Segnaliamo la sorprendente iniziativa, che si auspica isolata, di un magistrato del Tribunale di Roma che, chiamato a valutare un'istanza di liquidazione avanzata da un nostro collega, ha sollevato questione  di legittimità costituzionale dell'art.116 Del T.U. sulle spese di giustizia, disciplinante i casi di liquidazione per il difensore d'ufficio di soggetto  irreperibile di fatto.
Tralasciando le motivazioni giuridiche poste nell'ordinanza di rimessione, sulle quali si auspica una chiara pronuncia di inammissibilita' del giudice delle leggi, considerata la totale infondatezza delle tesi espresse, ciò che lascia esterrefatti e profondamente offesi sono le considerazioni svolte in merito ad asserite strategie processuali che il difensore d'ufficio andrebbe ad attuare non a tutela del proprio assistito ma per esclusivi interessi economici che quella norma consente di fargli ottenere con modalità' discriminatorie rispetto ad altre categorie professionali, con la pretesa finale che essendo "volontaria" la scelta dell'iscrizione alle liste di ufficio, gli avvocati di ufficio debbono accettare la possibilità di lavorare anche a titolo gratuito.
L'A.D.U. stigmatizza tali considerazioni ed intende intraprendere insieme con le altre associazioni forensi romane, ANF e CAMERA PENALE, azioni unitarie per difendere la nostra categoria da possibili effetti nefasti di questa iniziativa che si ritiene essere  lesiva della nostra dignità e del nostro decoro professionale. 
 
Di seguito l'ordinanza di remissione dinanzi alla Corte Costituzionale:
 
 
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione […] penale
Ordinanza propositiva di questione di legittimità costituzionale
- articolo 23, comma 3, Legge 11 marzo 1953 n. 87 -

Il giudice, […], esaminati gli atti del procedimento iscritto al n. […] del Registro Generale del Dibattimento dell'anno […] e vista l'istanza presentata in data […] (ma consegnata a questo stesso giudice solo in data […]) dall'avv. […], con la quale è stata chiesta la liquidazione degli onorari professionali spettanti per l'attività prestata quale difensore di ufficio di […] ed […], imputati nel detto procedimento, rileva quanto segue.
L'avv. […] ha avanzato la suddetta istanza ai sensi dell'articolo 116 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115. Egli, infatti, nominato difensore di ufficio, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, c.p.p., dei cittadini […] nell'udienza del […], non è riuscito ad ottenere il pagamento delle proprie spettanze, in quanto non è stato in grado di reperire i suoi assistiti, nonostante i tentativi di rintraccio posti in essere e documentati. Sussisterebbero, dunque, le condizioni previste dalla norma citata ("... quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali") perché questo giudice debba procedere all'accoglimento dell'istanza.
Si dubita, tuttavia, della legittimità costituzionale della norma richiamata in relazione agli articoli 3 - sotto un duplice profilo —nonché 97 e 111 della Costituzione.
Prima di esplicitare tali dubbi, peraltro, preme evidenziare, da un lato, come la questione proposta debba ritenersi ammissibile alla luce della natura giudiziale del procedimento introdotto dall'istanza del difensore, confermata dalla possibilità di impugnazione del provvedimento decisorio, prevista dallo stesso articolo 116, secondo le modalità di cui all'articolo 84 del medesimo D.P.R. 115/02 e già ritenuta dalla Corte Costituzionale in vari precedenti (si veda, da ultimo, l'ordinanza n. 191 del 2013, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 17 luglio 2013) che hanno preso in esame la norma evidenziata, sia pure sotto diversi profili.
Dall’altro l’evidente rilevanza  dell'eventuale pronuncia di illegittimità costituzionale dell'articolo 116 nel procedimento sopra ricordato, atteso che ciò comporterebbe il rigetto dell'istanza proposta dall'avv.[…]
Sotto un primo profilo, l'articolo 116 del D.P.R. 115/02 appare introdurre un principio di irragionevole _disparità - in contrasto, dunque, con il disposto dell'articolo 3 della Costituzione - tra il difensore di ufficio di un imputato resosi irreperibile • (indipendentemente da una formale dichiarazione al riguardo, ai sensi dell'articolo 159 c.p.p.: fattispecie presa in esame dal diverso articolo 117 del D.P.R. 115/02) o, addirittura, semplicemente non in grado di onorare l'obbligazione relativa al compenso spettante al proprio legale (per come la norma viene interpretata dalla giurisprudenza della. Suprema Corte: vedi Cassazione, Sezione VI civile, ordinanza 20 dicembre 2011 n. 27854 o •Cassazione, Sezione IV penale, 26 marzo 2009 n. 27473) e tutti gli altri difensori impegnati in-processi penali o civili - per non parlare delle altre categorie di liberi professionisti o imprenditori - che si trovino a fronteggiare una situazione di insolvenza del proprio assistito. Il difensore considerato dall'articolo 116 citato, in sostanza, vede  garantito e tutelato il proprio credito dallo Stato, mentre il difensore di fiducia di un imputato altrettanto impossidente o irreperibile o il difensore di una parte in un processo civile devono sopportare l'onere ed il rischio di non poter vedere soddisfatto il proprio credito. Tale disparità non appare giustificata dal bilanciamento con il diritto di. difesa previsto dall'articolo 24 della Costituzione, che, con tutta evidenza, mira a tutelare anche le parti dei procedimenti civili o gli imputati che intendono avvalersi di un difensore di propria fiducia. Né apparirebbe fondata l'eventuale obiezione che la necessità di assicurare la difesa anche a coloro che si disinteressano del giudizio a proprio carico, giustifichi l'assunzione dell'onere delle. spese del difensore da parte dello Stato: se, infatti, a differenza dell'assunzione di un mandato fiduciario, l'incarico della difesa di ufficio deve ritenersi obbligatorio per il professionista designato, l'iscrizione nelle liste dei difensori di ufficio avviene, comunque, su base volontaria. Ciononostante, in virtù dell'articolo 116 del D.P.R. 115/02, l'avvocato incaricato di ufficio viene escluso dalla condizione di accettazione del rischio di insolvenza del proprio assistito, in cui invece si trova il suo collega che assume un incarico fiduciario. Non può rilevare, peraltro, come elemento discriminante, l'anticipazione della valutazione di tale rischio - connessa al momento della iscrizione nelle liste e, dunque, disgiunta dalla conoscenza personale dell'assistito - che appare, invero, compensata dal meccanismo casuale di assunzione dell'incarico e dall'affidamento degli incarichi stessi indipendentemente dalla predisposizione di un'attività imprenditoriale di procacciamento della clientela.
È appena il caso di osservare che la previsione dell'articolo 116 del D.P.R. 115/02 non appare necessitata dal dettato dell'articolo 24, comma 3, della Costituzione, che è pienamente rispettato dal legislatore attraverso il meccanismo del patrocinio a spese dello Stato di cui agli articoli 74 e seguenti (in particolare 90 e seguenti con riferimento al processo penale) del D.P.R. 115/02. Così come l'articolo 36 della Costituzione, nel prevedere il diritto di qualunque lavoratore ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto, non ammette differenze tra lavoratori della medesima categoria che giustifichino l'intervento statale a tutela del compenso solo per alcuni di essi a parità di prestazioni svolte.
 Il richiamo alla disciplina dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato consente di introdurre il secondo profilo di irragionevole disparità - e, dunque, di contrasto con l'articolo 3 della Costituzione - cui si è accennato con riferimento all'articolo 116 del D.P.R. 115/02. Le norme in questione, invero, prevedono da un lato una serie di oneri e di assunzioni di responsabilità per l'istante - riassunti nell'articolo 79 del D.P.R. 115/02 - e dall'altro una serie di limiti alla possibilità di accedere al beneficio -esplicitati negli articoli 76, 91 e 92 del richiamato Decreto. Inoltre, l'istante è sottoposto al controllo della sussistenza delle condizioni per accedere al patrocinio, sia in via preventiva (articolo 96, comma 2, D.P.R.115/02) che successiva (articoli 88 e 98 del detto D.P.R.) ed il beneficio può essere revocato (articolo 112 del D.P.R. 115/02). Senza considerare le sanzioni penali previste dall'articolo 95 in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero. Nulla di tutto ciò è previsto dall'articolo 116 in questione: il pagamento dell'onorario difensivo è rimesso a carico dello Stato indipendentemente dal reddito dell'assistito, dai suoi precedenti penali, dal titolo di reato per cui è stato processato. È sufficiente che egli non sia stato reperito dal difensore (peraltro senza neppure la garanzia di ricerche accurate, come quelle previste dall'articolo 159 c.p.p.) o che si sia dimostrato insolvente nei suoi confronti (senza alcuna valutazione in ordine al possibile occultamento di beni patrimoniali), perché il credito del professionista venga garantito dallo Stato. Tenuto conto che il patrocinio a spese dello Stato è, ovviamente, garantito anche a chi è assistito da un difensore di ufficio, la disparità sopra evidenziata si rende palese nella considerazione del vantaggio che ha tale difensore a trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 116 citato (e, dunque, eventualmente a favorirne la realizzazione) piuttosto che a dover intraprendere la farraginosa procedura di cui agli articoli 74 e seguenti del D.P.R. 115/02. Tanto più che, anche qualora il suo assistito dovesse vedersi rigettata l'istanza di ammissione, egli può comunque vedersi garantire il compenso qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 116 in questione.
L'agevole accesso al rimedio di cui alla norma che si intende sottoporre al vaglio ì di legittimità introduce l'ultimo degli aspetti di contrasto della stessa con il dettato costituzionale e, in particolare, con i. principi di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione e di ragionevole durata del processo di cui agli articoli 97 e 111 della Costituzione. La certezza di veder remunerato il proprio operato, infatti, indipendentemente da ogni valutazione circa la sua efficacia e, soprattutto, la sua necessità e da ogni confronto con il proprio cliente, può, infatti, spingere il difensore - al di là di ogni considerazione degli aspetti deontologici di tale comportamento - ad effettuare scelte di strategia processuale che non siano finalizzate al miglior interesse del suo assistito, ma a garantirsi un più alto compenso. Le modalità di liquidazione degli onorari del difensore da parte del giudice, previste dalla legge, portano, infatti, a ritenere meno vantaggioso per il legale, ad esempio, adire un rito alternativo a quello ordinario ovvero inducono la proposizione di impugnazioni anche nel caso di palese infondatezza delle stesse. Tutte soluzioni che il controllo del proprio assistito o la consapevolezza della difficoltà nel recupero del proprio credito, comune a quella di qualsiasi altro professionista, contribuiscono a calmierare, con notevole sgravio per le già ingolfate strutture giudiziarie.
 Alla luce _delle_considerazioni sopra esposte, il procedimento per la liquidazione delle competenze richieste dall'avv. […] deve essere sospeso, con rimessione degli atti dello stesso alla Corte Costituzionale.
P.Q.M.
Visto l'articolo 23, comma 3, della Legge 11 marzo 1953 n. 87, solleva questione di legittimità costituzionale dell'articolo 116 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115 per contrasto con gli articoli 3, 97 e 111 della Costituzione, nei termini di cui in motivazione. Dispone la sospensione del procedimento di liquidazione degli onorari instaurato con istanza dell'avv. […] depositata in data […] e la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale. Dispone che la presente ordinanza sia notificata al pubblico ministero, all'avv. […] ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato.
Roma, […].
ROMA Depositato in Cancelleria
IL GIUDICE

sabato 8 novembre 2014

Sull'obbligo di fatturazione elettronica

Dal 6 giugno 2014 gli Uffici Giudiziari romani non accettano più fatture cartacee per il pagamento delle liquidazioni degli avvocati per le loro difese d'ufficio e per i gratuiti patrocini.
Ciò in ottemperanza del D.M. n. 55 del 3.04.2013 che stabilisce le regole in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della c.d. fattura elettronica, che il professionista deve inviare, in formato .XML al c.d. SDI (Sistema di Interscambio), piattaforma che poi, a sua volta, invierà la fattura elettronica all'Ente che dovrà ottemperare al pagamento del professionista.
La fattura elettronica deve essere conservata per 10 anni insieme ai rapporti di esito dell'invio.
Qualora questa fosse errata, e comunicazione in tal senso deve arrivare entro 15 giorni via PEC, il professionista dovrà emettere una nota di credito e successivamente la nuova fattura corretta. Ovviamente va conservata anche la nota di credito.
La fatturazione elettronica pone per il professionista il serio problema dell'invio che, stante le enormi difficoltà e macchinosità della procedura per chi non è molto esperto di informatica, attualmente "obbliga" a far ricorso ad intermediari che, giustamente, si fanno pagare il servizio reso al professionista.
Ciò, in definitiva, comporta per il professionista un costo in più (che varia a seconda dell'intermediario scelto) rispetto a quando si andava ad effettuare il deposito cartaceo della fattura presso il Modello 12 del Tribunale o della Corte d'Appello.
 

sabato 25 ottobre 2014

Liquidazione udienze di trattenimento dinanzi al Tribunale Civile


Dopo circa due anni di impegno dell'Associazione sul tema, finalmente sono stati predisposti anche Roma i moduli per la liquidazione a spese dello Stato per le udienze di convalida di trattenimento/allontanamento di stranieri innanzi al Tribunale Civile. 
Infatti, la prima sezione civile del Tribunale ha accolto quanto richiesto dall'ADU, con il sostegno dell'Ordine degli Avvocati di Roma, per cui già da questa settimana è possibile trovare nelle relative udienze tali moduli, i quali potranno essere compilati da tutti i difensori che intendano far ammettere i propri assistiti al patrocinio gratuito. 
Le liquidazioni previste ammontano ad €. 150,00 per le udienze di convalida ed €. 100,00 per quelle di proroga di trattenimento in CIE; compensi senz'altro non adeguati ma, comunque, doverosi e che, in ogni caso, impediscono il verificarsi dell'inammissibile difficoltà degli stranieri coinvolti a poter usufruire del patrocinio a spese e ai difensori di ufficio di patrocinare senza alcun retribuzione.

martedì 11 febbraio 2014

AVVOCATURA A DIFESA DEL CITTADINO E DELLA COSTITUZIONE

GIOVEDI 20 FEBBRAIO ORE 13.00
PIAZZA DELLA REPUBBLICA, ROMA
L’AVVOCATURA UNITA A DIFESA DEL CITTADINO E DELLA COSTITUZIONE
Ogni giorno nelle aule di Tribunale rivestiamo il nostro ruolo a difesa del diritto e della costituzione nell’interesse del cittadino, sia esso indagato, imputato, attore o convenuto.
Oggi, a causa di provvedimenti anticostituzionali, il nostro ruolo deve riversarsi nelle piazze e nelle strade affinché il cittadino comune prenda coscienza che siamo al suo fianco per tutelare i suoi e i nostri diritti contro iniziative legislative che smantellano la giustizia e il diritto di difesa a favore di logiche economiche.
NOI NON VOGLIAMO UNA GIUSTIZIA IN CUI SI PAGA PER AVERE DELLE SENTENZE
NOI VOGLIAMO UNA GIUSTIZIA IN CUI CHI NON HA MEZZI ECONOMICI ADEGUATI POSSA AVERE UGUALE TUTELA
NOI VOGLIAMO UNA GIUSTIZIA IN CUI L’AVVOCATO SIA AUTONOMO E INDIPENDENTE NELLA DIFESA DEL PROPRIO ASSISTITO    
Se anche tu credi in questi valori, Ti invitiamo ad unirti a noi per una grande manifestazione di protesta insieme a tutte le associazioni forensi che si terrà a Roma, il 20 febbraio alle ore 13.00 con corteo che partirà da piazza della Repubblica sino a Piazza Santi Apostoli.
Ti aspettiamo

lunedì 23 settembre 2013

Convenzione Per Recupero Crediti Onorari


Caro Associato e caro collega difensore d’ufficio,

l’A.D.U., è lieta di offrire ai propri associati un importante servizio che si ritiene possa facilitare il disbrigo di tutte quelle attività dirette al recupero del compenso professionale del difensore d’ufficio.

Avvalendosi della disponibilità dello Studio Legale Meola e per esso del titolare Avv. Roberto Maria Meola, esperto nel settore del recupero del credito professionale del difensore d’ufficio, l’Associazione ha stipulato un accordo con il predetto Studio Legale affinchè lo stesso svolga per conto dell’associato, tutte quelle attività finalizzate al recupero del credito professionale, a costi contenuti.

Nello specifico, le attività che lo Studio convenzionato si propone di offrire ai nostri associati sono le seguenti:      

  1. Attività di accertamento dell’irreperibilità dell’assistito del richiedente, compilazione del preavviso di parcella del richiedente, redazione e deposito dell’istanza di liquidazione.

COSTO:  € 50,00, più IVA e Cassa oltre il 5% della somma recuperata

  1. In caso di reperibilità - attività di redazione ed invio della raccomandata di pagamento e messa in mora; redazione , iscrizione e deposito del ricorso per decreto ingiuntivo.

COSTO:  € 50,00, più IVA e Cassa oltre il 5% della somma recuperata

  1. In caso di reperibilità dovuta alle ricerche dello Studio - attività di redazione ed invio della raccomandata di pagamento e messa in mora; redazione , iscrizione e deposito del ricorso per decreto ingiuntivo

COSTO:  € 50,00, più IVA e Cassa oltre il 5% della somma recuperata

  1. In caso di rigetto dell’istanza di liquidazione (totale o parziale) : redazione, iscrizione e deposito del ricorso ex art. 702 bis c.p.c.

COSTO:  € 50,00, più IVA e Cassa oltre il 5% della somma recuperata 

SI PRECISA CHE I COSTI SOPRA INDICATI VENGONO APPLICATI ESCLUSIVAMENTE AGLI ASSOCIATI ADU IN REGOLA CON IL PAGAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE

SI PRECISA ALTRESI CHE L’ATTIVITA’ DI RECUPERO NECESSITA DELLA SOTTOSCRIZIONE DI SPECIFICHE PROCURE IN FAVORE DEL  TITOLARE DELLO STUDIO LEGALE MEOLA O DI SOGGETTO DA QUESTI INDICATO E COMUNQUE APPARTENENTE ALLO STUDIO. 

Qualora fossi interessato ad avvalerti dei servizi in convenzione sopra indicati contatta lo Studio Legale Meola, Lungotevere Flaminio n.ro 34, Roma, al numero di telefono  06.89360434

Per ulteriori informazioni sui termini delle convenzione puoi andare sul blog della nostra Associazione e cliccare su

giovedì 19 settembre 2013

Mancata liquidazione delle convalide per espulsione di comunitari


L’Associazione Difensori di Ufficio intende sollevare una questione attinente la remunerazione di talune difese che, laddove rientranti tra quelle aventi i requisiti per l’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato o siano svolte di ufficio, sono sprovviste di copertura remunerativa da parte dello Stato; per cui tali attività difensive vengono, conseguentemente, svolte senza il dovuto compenso.

Esse sono quelle riguardanti i procedimenti di convalida del trattenimento dei cittadini comunitari, a norma dell’art. 20 del D.lgs 30/07 , e quelli di proroga del trattenimento nei CIE nei casi di cui all’art. 21 comma 2 del D.lgs 25/08 di competenza del Tribunale Ordinario.

Tali procedimenti, infatti, nonostante abbiano carattere civilistico, godono del diritto alla difesa tecnica necessaria e, quindi, della previsione di eventuale difensore di ufficio ma, al contrario di quelli analoghi di competenza del Giudice di Pace (convalida del trattenimento dei cittadini extracomunitari ex art. 13 comma 5 bis  TU 286/98 e proroga del trattenimento nei CIE ex art. 14 comma 5 TU 286/98), non contemplano alcun formulario per la messa a carico dello Stato dell’onorario a favore dell’avvocato difensore.

In tal modo si crea una disuguaglianza di trattamento tra le difese innanzi al Giudice di Pace e quelle innanzi al giudice di tribunale, con relativa ingiustizia a carico dell’avvocato il quale si trova nell’impossibilità di essere remunerato della prestazione professionale svolta a favore dello straniero difeso di ufficio o che, comunque, non abbia mezzi economici per pagare l’onorario. Questo trattamento deteriore, inoltre, rischia di ripercuotersi indirettamente sullo straniero soggetto alla suindicata normativa il quale potrebbe trovare difficoltà, in queste condizioni, nel reperire un avvocato disponibile a difenderlo – e con impegno - in tali procedimenti .

Pertanto, l’A.D.U., nel sollevare tale quesito, chiede all’Ill.mo Consiglio dell’Ordine degli Avvocati  di poter prendere posizione a tale riguardo e, conseguentemente, di attivarsi nella ricerca di soluzioni al fine della rimozione di tale iniquità che non è certamente dignitosa per i colleghi Avvocati che si vogliano impegnare nelle summenzionate difese..

Allo stesso tempo l’A.D.U. si rende disponibile per un incontro presso codeste Ill.me Commissioni per esporre e proporre le proprie soluzioni alla problematica sopra illustrata.

giovedì 28 febbraio 2013

Istanze di liquidazione con nuovi parametri

Con l'introduzione del D.M. 140/2012 sono stati rivisti i parametri per la liquidazione dei difensori di ufficio.
La liquidazione deve ora chiedersi per fasi, essendo state abolite le vecchie tariffe. Ora il difensore che vuole recuperare il proprio credito deve chiedere la liquidazione dividendo le varie fasi processuali ed inserendo gli importi predeterminati dal Decreto per ciascuna fase.
Sulla destra del nostro blog troverete dei modelli di istanze di liquidazione con riferimento a varie fattispecie che possono capitare durante lo svolgimento della professione in caso di difesa di ufficio.
Gli importi inseriti sono rispettivamente i minimi, i medi e i massimi previsti dal D.M. 140/2012 con riferimento ai processi di competenza del Tribunale Monocratico e del Tribunale Collegiale.

Con l'occasione l'Associazione Difensori di Ufficio di Roma comunica che si è proceduto alla elezione delle nuove cariche associative nell'ambito degli eletti al Consiglio Direttivo per il biennio 2013 - 2015.

Presidente                            Avv. Francesco Ricciardi
Vice-Presidente                   Avv. Giancarlo Rizzo
Segretario                            Avv. Gianmarco Gaudioso
Vice-Segretario                   Avv. Mario Gazzelli
Tesoriere                             Avv. Maria Francesca Palermo
Consiglieri                           Avv. Andrea Florita, Avv. Sonia Ranieri,
                                           Avv. Monica Frediani, Avv. Eleonora Grimaldi

mercoledì 21 dicembre 2011

Difese di Ufficio e Liquidazioni: come muoversi

Il prontuario del Tribunale di Roma sulle modalità di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato e di liquidazione degli onorari ai difensori di ufficio, in vigore ormai dal 22.11.2010, pone un preciso iter che il difensore di ufficio deve intraprendere per vedersi liquidati gli onorari al termine del processo per il quale egli ha prestato la propria professionalità.
Il Difensore, infatti, può presentare istanza di liquidazione al Giudice che ha emesso la sentenza per vedersi riconosciuti gli onorari a lui spettanti per l'attività svolta, qualora non sia stato soddisfatto dal proprio assistito.
Il "problema" è la copiosa documentazione – variabile col variare della categoria di appartenenza del soggetto difeso – che a tale istanza deve essere allegata.

L'A.D.U., al fine di agevolare quei colleghi che trovino ostacoli o che, semplicemente, richiedano dei chiarimenti in merito all'attività di recupero del credito che dovranno affrontare, mette a disposizione la propria casella di posta elettronica alla quale potranno essere inviate e-mail dai colleghi interessati al tema in oggetto.
I referenti dell'Associazione ai quali rivolgere le proprie istanze sono l'Avv. Giancarlo Rizzo e l'Avv. Mario Gazzelli, i quali saranno lieti di interloquire con i Colleghi.

L'indirizzo al quale inviare le e-mail è il seguente: aduroma@tiscali.it

giovedì 7 luglio 2011

Prospettive di riforma per la difesa d'ufficio - Incontro ADU 11 luglio 2011

L'Associazione Difensori d'Ufficio in considerazione dei possibili interventi di riforma allo studio volti a modificare le modalità di esercizio dei turni inerenti la difesa d'ufficio, nonché i principi ad essa sottostanti, preso atto che vi sono aspetti relativi alle condizioni di tale esercizio che non tutelano adeguatamente il ruolo e la dignità degli avvocati, ritenuta l'esistenza di proposte di miglioramento delle modalità di espletamento delle difese d'ufficio e di velocizzazione delle liquidazioni a spese dello stato da parte dell'ADU, invita tutti gli associati e tutti gli iscritti nelle liste dei difensori d'ufficio all'incontro-dibattito:

PROSPETTIVE DI RIFORMA PER LA DIFESA D'UFFICIO

si sollecita la partecipazione di tutti gli iscritti nelle liste dei difensori d'ufficio attraverso un aperto confronto sulle prospettive di riforma e sulle iniziative che l'associazione difensori d'ufficio intende avanzare.


11 luglio 2011 – ore 13.30
Sala Conferenze della Corte Di Appello Civile
Via Varisco
Roma

giovedì 14 aprile 2011

La problematica delle liquidazioni

Relazione a cura dell'Avv. Gianmarco Gaudioso

Il mio discorso non vuole essere incentrato sul prontuario e sulle diverse problematiche che presenta per i difensori d’ufficio; lascerei tale aspetto al dibattito che seguirà alle nostre brevi relazioni per confrontarci su chiarimenti e su proposte utili che possono portare a dei correttivi al riguardo. Quello che mi interessa sottolineare ed evidenziare è come sulla liquidazione delle spese del difensore d’ufficio, che di per se è una questione molto semplice ossia quella di una prestazione professionale da retribuire, si sia strutturato e costruito nel corso del tempo un procedimento di tale complessità che, se permettete la battuta, proporrei come materia di esame per l’accesso alla professione di avvocato; allo stato attuale delle cose il difensore d’ufficio che richiede il pagamento della sua prestazione, prestazione che si badi bene è imposta e non frutto di una scelta volontaria, deve avere cognizioni di procedura civile (vedi recupero coatto del credito), amministrativa (vedi le varie certificazioni da richiedere ai municipi o al PRA), internazionale/ comunitario (vedi le richieste ai consolati) e anche informatiche (vedi la nuova modalità di invio telematico delle istanze di liquidazioni). È mia convinzione che nelle stanze in cui tale procedimento si è studiato mancava l’apporto della esperienza concreta di ognuno di noi che alla fine del suo incarico di difensore d’ufficio sa quali problematiche pratiche si incontrano nel rispettare ogni singolo passo che viene richiesto per arrivare al riconoscimento di una liquidazione.

Il prontuario, a prescindere dai contenuti dello stesso, rappresenta solo un aspetto del problema delle liquidazioni, ma, allo stesso tempo rappresenta una metodologia di lavoro che comunque prevede la partecipazione di una rappresentanza dell’avvocatura nella sua stesura. Ma sappiamo bene che dopo aver ottenuto la liquidazione da parte del magistrato, obiettivo cui il prontuario è finalizzato, i nostri problemi non sono finiti: si apre infatti la successiva fase del "famigerato invio al modello 12" con orari di ricevimento per informazioni circoscritti in giorni della settimana e in poche ore; c’è la fase dell’appuntamento per la consultazione fascicolo; c’è la fase della consegna del modello di liquidazione cui segue la consegna della fattura; dopo di che si resta in speranzosa attesa dell’invio del bonifico nella speranza che il capitolo 1360 destinato alle spese di giustizia sia sufficientemente capiente.

Capite quindi che questo sistema farraginoso e complesso necessita di una figura che possa esprimere le nostre esigenze, le nostre problematiche, le nostre idee per dare un contributo al cambiamento dello stato delle cose: l’idea della costituzione di questa Associazione nasce anche da questa necessità e cioè quella di porsi come interlocutore diretto e privilegiato degli interessi concreti dei difensori d’ufficio nei confronti dei Magistrati e dell’amministrazione della Giustizia. Ed è per questo che è nostro interesse in questa sede e, per chi vorrà associarsi, nei successivi incontri, raccogliere da tutti gli iscritti alle liste dei difensori d’ufficio le problematiche che si incontrano ogni giorno, le idee e le iniziative utili per far ascoltare la nostra voce sia per quanto riguarda lo specifico problema delle liquidazioni che le altre problematiche delle difese d’ufficio.

mercoledì 6 aprile 2011

Proposte per una migliore difesa di ufficio (Incontro A.D.U. Roma 9 febbraio 2011)

Relazione a cura dell'avv. Francesco Ricciardi

Una volta individuati i problemi che riguardano il nostro ruolo, s'impone una discussione sul Che fare? Che rappresenta poi lo scopo della nascita dell'Associazione.
E' chiaro che nell'ambito della nostra professione noi rappresentiamo l'anello più debole della categoria. Ma è anche vero che, specie in una società democratica, la debolezza e la forza si realizzano nel numero, nella capacità organizzativa e di mobilitazione. In particolare, sulla questione del numero, vorrei far rilevare che, spesso, è una minoranza ben organizzata che riesce a condizionare le cose; ed ora possiamo essere anche noi una minoranza unita ed organizzata.

A molti di noi è chiaro come la principale svalutazione della nostra categoria provenga prima di tutto dall'interno stesso dell'avvocatura. Penso alla recente riforma del turno 97 4° comma, di cui si è parlato, specie in riferimento all'allungamento dell'orario del turno, a come taluni colleghi pretendano che noi dobbiamo avvisarli anche quando li sostituiamo in udienza per un mero rinvio, e così via.
Sembra quasi che ci si voglia punire per essere iscritti nelle liste dei difensori d'ufficio; eppure, sappiamo che se non esistessero tali liste, anche i colleghi particolarmente benestanti avrebbero dovuto fare i turni. Noi li salviamo da questo; dovrebbero tenerci sul palmo della mano...!

Riguardo ai magistrati, io ritengo che questi, nel cercare un difensore d'ufficio, debbano chiamare sempre il difensore di turno invece che limitarsi a chiamare un avvocato iscritto presente in aula. Siamo convinti che chiamare l'avvocato che, di turno, viene in tribunale ed attende delle ore da qualche parte dei suoi edifici, è una questione di rispetto nei confronti di questo ed, indirettamente, dell'intera nostra categoria.
Inoltre, talvolta appaiono incongruenti certe liquidazioni di onorario; a volte lo sono anche certe difficoltà che frappongono per il riconoscimento dell'irreperibilità di fatto di un'assistito oltre che per l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
In merito a tale ultima questione, pensiamo che dovremmo considerare la possibilità di poter far divenire tutte le modalità di liquidazione onorari simili a quelle del tribunale per i minorenni ed, inoltre, che si superi la inopportuna prassi di doverci recare periodicamente presso il modello 12 a fare i “passacarte”.

A livello governativo, poi, la vicinanza al nostro ruolo è pari all'impegno con cui i vari governi curano il fondo per le liquidazioni dei nostri onorari.
C'è di più, purtroppo. Si è recentemente scoperto che a dicembre, in sede di conversione di un decreto legge, il decreto 12 novembre 2010 n. 187 denominato Misure urgenti in materia di sicurezza, con la relativa legge di conversione si è introdotto l'art. 2 bis, che prevede che lo Stato si possa non rivalere nei confronti dei propri dipendenti condannati a risarcimento danni da reato. Ora la questione che ci interessa da vicino è che buona parte di questo fondo sarà finanziato dal fondo unico spese di giustizia, che è quello da cui lo Stato ci paga le liquidazioni. E vi anticipo che, solo per le condanne degli agenti per i noti fatti di Genova del 2001, si è stimato un risarcimento di circa 10 milioni di euro.
Ah, l'articolo si chiama “Fondo di solidarietà civile”, inserito nel capo denominato “Misure per gli impianti sportivi”....

E poi c'è l'idea diffusa tra la gente sulla figura dell'avvocato d'ufficio. A me è capitato che taluni mi abbiano chiesto se io fossi un avvocato di fiducia o d'ufficio.
Una di queste idee circolanti è quella secondo la quale il difensore d'ufficio non andrebbe pagato e purtroppo talvolta sono gli stessi agenti di p.s. a riferire questo al cliente.

Dobbiamo fare un lavoro, quindi, di tipo politico e culturale insieme. Innanzitutto dobbiamo imporci come necessari interlocutori di tutte quelle istanze in grado di incidere sul nostro ruolo.

- In primis, nei confronti del nostro Ordine. Riteniamo che ogni provvedimento che riguardi le difese d'ufficio debba essere preso previa nostra consultazione. Riteniamo che chi nell'Ordine abbia la delega per le difese d'ufficio sia un collega iscritto nelle relative liste e che svolga i propri turni in maniera continua e corretta. E poi chiediamo la revoca del provvedimento istitutivo del Call center il quale, come abbiamo visto, oltre che a funzionare male, spersonalizza il rapporto di chiamata nelle aule riducendo la nostra tutela. Poi possiamo anche discutere quale possa essere il metodo ideale di tale svolgimento.

- Quindi il rapporto nei confronti della magistratura. Occorre creare un canale di consultazione continuo con i magistrati ed, in particolare, con il presidente del tribunale per concordare volta per volta regole di comportamento che ci riguardano. Penso, appunto, al rispetto dei colleghi che sono di turno e che hanno il diritto all'osservanza delle priorità nelle nomine d'ufficio.
Ma occorre anche una discussione con loro riguardo a certi criteri di liquidazione onorari o certe sviste nei mancati riconoscimenti di irreperibilità di fatto o ammissioni al patrocinio a spese dello Stato.

- Dobbiamo anche giungere ad ottenere, e crediamo di poterlo fare, una interlocuzione con il Ministero della Giustizia in materia, in particolare, di tempi e fondi per le liquidazioni.

- Alcune realtà hanno iniziato ad interessarsi dei problemi della nostra categoria. Ad esempio, qualcuno, in ambito sindacale, ha iniziato ad osservare e studiare il dato della c.d. proletarizzazione di una larga schiera di liberi professionisti e del lavoro autonomo in generale.
Auspichiamo che gli studi e l'interesse nei confronti della nostra categoria vengano estesi e portati fin nelle necessarie istanze politiche, affinchè si predispongano iniziative legislative a nostro sostegno, oltre a far sì che non si varino riforme che ci ignorino e danneggino.
Ed anche in questo, la nostra associazione deve farsi portatore dei nostri interessi ponendosi come necessario punto di riferimento e confronto di tali soggetti, politici e non.

Per cui, c'è da svolgere un lavoro massiccio ed a tutto campo, innanzi a qualsiasi realtà sociale e politica, per la tutela dei nostri diritti ed interessi, del nostro ruolo, per la difesa da provvedimenti lesivi della nostra dignità e delle nostre condizioni di svolgimento della professione. Per questo, c'è bisogno dell'aiuto e della partecipazione di tutti.

Inoltre, pensiamo che occorra anche, cari colleghi, darci noi delle regole di condotta. Si, perchè spesso quando alcuni di noi non svolgono l'attività con lealtà e rigore, spesso creano disagi ad altri colleghi, oltre a far perdere di credibilità la nostra categoria.
Proponiamo, tra le altre cose, che quando il giudice, in aula, non rispetti la regola di chiamata dell'avvocato d'ufficio, nessuno di noi debba offrirsi in sostituzione del collega di turno ed, invece, attendere o anche chiedere, che il giudice osservi la regola. Tra l'altro, è anche bene che i magistrati stessi, come sta in parte già avvenendo, vivano e condividano il disagio del metodo del call center.

Crediamo anche che questo possa comportare delle legittime pretese verso altri colleghi. Ad esempio, ci capita di sostituire in udienza titolari della difesa nominati d'ufficio ma mai comparsi nel processo. In questi casi l'imputato si ritrova assistito da avvocati che cambiano ad ogni udienza con lesione del suo diritto di difesa. Qui vorremmo proporre che se un difensore d'ufficio non si presenti per due-tre udienze in un processo debba essere sostituito da un altro difensore.
Infatti, ci sono colleghi che sono iscritti nelle liste solo per poter volta per volta selezionare i casi più convenienti. E' evidente che questi colleghi non hanno tutta questa voglia o esigenza di svolgere tale ruolo, come invece ce le hanno molti di noi, per cui la loro presenza nelle liste può anche essere messa in discussione a vantaggio di chi, come noi, prende molto sul serio questa professione e la svolge con impegno.
Possiamo anche pensare ad una conferma espressa annuale della iscrizione nelle liste d'ufficio, onde evitare che colleghi rimangano iscritti per inerzia.
Per tali questioni, si può senz'altro chiedere la collaborazione sia dell'Ordine che del tribunale.
Così, si può chiedere la collaborazione di questi anche riguardo alla triste usanza, da parte di alcuni colleghi, generalmente nelle direttissime, di, letteralmente, “rubare”, i clienti ad altri che in quel momento non siano ancora arrivati in aula, spesso perchè momentaneamente in un'altra aula. Questa deplorevole condotta, che deve essere da noi stigmatizzata, va combattuta e qui si deve chiedere ai responsabili della polizia penitenziaria e delle altre forze dell'ordine di essere rigidi nel non far colloquiare gli arrestati con persone diverse da familiari e difensori nominati.

Infine, pensiamo che un'associazione come la nostra debba anche avere un ruolo di assistenza, consultazione e sostegno dei colleghi iscritti nelle liste.
A tal riguardo, abbiamo pensato ad un giorno in cui qualcuno di noi, a turno, si ponga a disposizione dei colleghi per consultazioni ed informazioni ma anche per ascoltare e raccogliere lamentele, proposte, segnalazioni.
Un'attività, quella dell'Associazione che deve essere in grado di monitorare i meccanismi di svolgimento dei nostri turni e le problematiche relative.

Il tutto, per riconsegnare alla figura del difensore d'ufficio quel ruolo, funzione e dignità che gli spetta e che gli deriva dall'essere un'essenziale fulcro a tutela dei diritti umani, così come riconosciuto dalla Costituzione repubblicana e dalle Convenzioni internazionali dei diritti dell'uomo.
Difatti, della figura del difensore d'ufficio parla esplicitamente l'art. 14 del Patto dei diritti civili e politici del 1966, e le altre convenzioni internazionali, dalla Dichiarazione universale dei diritti umani del '48 al Convenzione europea dei diritti umani del '50, come nella nostra Costituzione, quando ci si riferisce diritto di “tutti” alla difesa in giudizio, nel termine “tutti” vi è quantomeno implicitamente il riferimento alla difesa d'ufficio.

Per cui, dobbiamo pensare che laddove, non ci venga riconosciuto da altri la pienezza del nostro ruolo e delle nostre prerogative, queste dobbiamo e possiamo riconoscercele e farcele riconoscere da noi. E lo possiamo fare attraverso una organizzazione ed un lavoro, politico e culturale, che presupponga una compattezza tra di noi, ed una unità di intenti, nel libero e democratico confronto.

Noi siamo convinti che le nostre richieste siano ragionevoli, oltre che fondate.
Pensiamo, ad esempio, all'importanza del tempo impiegato in tribunale col turno 97 4° comma, quando invece i medici vengono senz'altro pagati nei loro turni di guardia medica. E dico questo perchè, seppur questi ultimi svolgano un'attività per conto dello Stato, anche il difensore d'ufficio fa la stessa cosa. Infatti è la legge che impone un tale servizio; servizio che riveste come sappiamo, una funzione di rilevanza costituzionale – e penso all'art. 24 della Costituzione – al fine di garantire a tutti la difesa in giudizio, che nella maggior parte dei casi riguarda, tra l'altro, i non abbienti.

Allora una prima riflessione conclusiva: possiamo noi legittimamente pensare di ottenere una qualche forma di retribuzione per il nostro turno? Noi diciamo di si. Ma qui, dopo che ci hanno prolungato il turno fino a pomeriggio inoltrato, non ci si riconosce neanche, che so..., un buono pasto....

Che poi, se avanzi simili richieste a chi di dovere, è capace che ti guardano dall'alto in basso, come dire: tu, avvocato fai queste richieste!
Che per noi potrebbe sembrare un motivo d'imbarazzo, ma provino però a negare i buoni pasti a dirigenti e funzionari!

Ora, ho preso questo caso come un elemento paradigmatico volto ad evidenziare la nostra condizione morale e politica.
Però, paradossalmente, quando taluni altri colleghi difendono o estendono loro privilegi, allora quello viene fatto con naturalezza.

Ma con quale coerenza, ma anche convenienza, noi dobbiamo difendere i diritti degli altri ed invece per i nostri dovremmo solo aspettare che qualcuno finalmente dall'alto ce li possa riconoscere? Come per dire che se dei diritti li chiediamo invece per noi, sembra male...!

Allora, proponiamo delle iniziative con le quali partire subito! Si è detto di alcune proposte. In particolare, la collega Francesca Palermo parlava delle 750 firme contro il sistema del call center.
Abbiamo pensato di fissare al più presto un incontro con la presidenza dell'Ordine degli Avvocati per consegnare formalmente queste firme e contestualmente avanzare le proposte di nostro interesse così come emergeranno da questo incontro.

Naturalmente, vogliamo riservarci, sei siamo d'accordo, in caso di mancato riscontro a tali richieste, di intraprendere altre iniziative specie di quelle che possano coinvolgere in massa tutti noi, ed in ogni sede, affinché le nostre istanze possano essere presto accolte.
Riteniamo che queste siano giuste, legittime ed in sintonia con il più ampio interesse della giustizia, primo del quale è quello degli assistiti, i quali hanno il diritto di essere difesi da legali motivati i quali non debbano essere oberati da pressanti adempimenti e fatiche per l'adempimento del loro incarico.

Allora concludo dicendo che noi abbiamo la legittimità, la forza e la possibilità per avanzare tali rivendicazioni; questo è il momento in cui cogliere l'occasione per parlarne, confrontandoci liberamente. A tal fine il nostro invito è quello di unirci, nella consapevolezza di essere senz'altro dalla parte del diritto.