giovedì 19 settembre 2013

Mancata liquidazione delle convalide per espulsione di comunitari


L’Associazione Difensori di Ufficio intende sollevare una questione attinente la remunerazione di talune difese che, laddove rientranti tra quelle aventi i requisiti per l’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato o siano svolte di ufficio, sono sprovviste di copertura remunerativa da parte dello Stato; per cui tali attività difensive vengono, conseguentemente, svolte senza il dovuto compenso.

Esse sono quelle riguardanti i procedimenti di convalida del trattenimento dei cittadini comunitari, a norma dell’art. 20 del D.lgs 30/07 , e quelli di proroga del trattenimento nei CIE nei casi di cui all’art. 21 comma 2 del D.lgs 25/08 di competenza del Tribunale Ordinario.

Tali procedimenti, infatti, nonostante abbiano carattere civilistico, godono del diritto alla difesa tecnica necessaria e, quindi, della previsione di eventuale difensore di ufficio ma, al contrario di quelli analoghi di competenza del Giudice di Pace (convalida del trattenimento dei cittadini extracomunitari ex art. 13 comma 5 bis  TU 286/98 e proroga del trattenimento nei CIE ex art. 14 comma 5 TU 286/98), non contemplano alcun formulario per la messa a carico dello Stato dell’onorario a favore dell’avvocato difensore.

In tal modo si crea una disuguaglianza di trattamento tra le difese innanzi al Giudice di Pace e quelle innanzi al giudice di tribunale, con relativa ingiustizia a carico dell’avvocato il quale si trova nell’impossibilità di essere remunerato della prestazione professionale svolta a favore dello straniero difeso di ufficio o che, comunque, non abbia mezzi economici per pagare l’onorario. Questo trattamento deteriore, inoltre, rischia di ripercuotersi indirettamente sullo straniero soggetto alla suindicata normativa il quale potrebbe trovare difficoltà, in queste condizioni, nel reperire un avvocato disponibile a difenderlo – e con impegno - in tali procedimenti .

Pertanto, l’A.D.U., nel sollevare tale quesito, chiede all’Ill.mo Consiglio dell’Ordine degli Avvocati  di poter prendere posizione a tale riguardo e, conseguentemente, di attivarsi nella ricerca di soluzioni al fine della rimozione di tale iniquità che non è certamente dignitosa per i colleghi Avvocati che si vogliano impegnare nelle summenzionate difese..

Allo stesso tempo l’A.D.U. si rende disponibile per un incontro presso codeste Ill.me Commissioni per esporre e proporre le proprie soluzioni alla problematica sopra illustrata.

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