Statuto A.D.U.

STATUTO
DELLA 
A.D.U. - ASSOCIAZIONE DIFENSORI D’UFFICIO
PREMESSA

L’Associazione Difensori d’Ufficio nasce dalla consapevolezza che l’istituto del difensore d’ufficio, la normativa che lo disciplina nonché l’esercizio quotidiano di siffatta funzione, sono strettamente connessi all’inderogabile e fondamentale esigenza di tutela dei diritti di difesa di ciascun cittadino, così come sancito dalla Costituzione Italiana e dalle Convenzioni internazionali a tutela dei diritti dell’uomo.
L’Associazione, inoltre, diffonde i valori della professione forense nell’ambito della difesa d’ufficio, riaffermandone la rilevanza costituzionale e difendendone i diritti, ponendosi quale interlocutore nei confronti delle Istituzioni Forensi, dell’Autorità Giudiziaria, del Ministero della Giustizia e delle altre associazioni professionali di categoria.
L’Associazione, senza che ciò pregiudichi la reciproca autonomia e indipendenza, collabora con la A.N.F. -  Associazione Nazionale Forense di Roma, attesa la particolare attenzione dedicata da quest’ultima alle tematiche della difesa d’ufficio e l’impegno profuso nella difesa dei diritti dei difensori d’ufficio
In tale contesto l’Associazione Difensori d’ufficio intende operare

TITOLO I°
FINALITÀ E OGGETTO SOCIALE

Art. 1 –  E’ costituita tra gli aderenti una libera e autonoma associazione denominata “A.D.U. ASSOCIAZIONE DIFENSORI D’UFFICIO”, più avanti denominata per brevità “Associazione” che sarà retta dalle disposizioni di legge, da quelle contenute nel presente statuto e dal regolamento interno ove predisposto.
L’Associazione si prefigge lo scopo di:
tutelare la dignità e la professionalità della figura del difensore d’ufficio, valorizzandone il ruolo sociale riconosciutogli dall’ordinamento giuridico;
diffondere nella opinione pubblica i valori della professione forense nell’ambito della difesa d’ufficio, riaffermandone la rilevanza costituzionale;
tutelare i diritti e gli interessi degli avvocati iscritti nell’elenco dei difensori d’ufficio predisposto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma ( d’ora in poi “elenco”), sia nell’ambito dello svolgimento degli incarichi ad essi affidati, che nei rapporti con l’Autorità Giudiziaria, con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, con il Consiglio Nazionale Forense e con il Ministero della Giustizia.
Per tali finalità l’Associazione svolge qualsiasi attività di sostegno che si riterrà necessaria al perseguimento dei suddetti obiettivi sociali, tra le quali si indicano, a mero titolo esemplificativo:
il monitoraggio sull’effettivo svolgimento degli incarichi e dei turni da parte degli iscritti all’elenco;
la salvaguardia della trasparenza nell’affidamento degli incarichi ai difensori d’ufficio e la promozione di modalità di svolgimento dei turni che garantiscano il concreto e puntuale esercizio della difesa d’ufficio da parte degli iscritti all’elenco e che allo stesso tempo non ledano la dignità professionale degli stessi e il diritto di difesa dell’imputato o dell’indagato;  
la promozione di iniziative volte a garantire l’equa e sollecita retribuzione del difensore d’ufficio per l’attività dallo stesso svolta nell’ambito degli incarichi affidati e nell’ambito dello svolgimento dei turni;  
la creazione di un collegamento e raccordo stabile con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, con gli uffici giudiziari della Corte di Appello di Roma e con tutte le associazioni ed istituzioni forensi, allo scopo di approfondire tutte le tematiche inerenti la figura del difensore d’ufficio,  promuovendo reciproco aiuto ed organizzando incontri volti alla risoluzione delle problematiche relative all’attività del difensore d’ufficio;
la promozione di servizi di formazione e consulenza per i difensori d’ufficio;
la promozione di iniziative atte a sensibilizzare ed informare la pubblica opinione sul ruolo e la figura del difensore d’ufficio;
Art. 2 - L’Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento dei sopra elencati obiettivi, ed in particolare della collaborazione con le altre associazioni forensi aventi scopi analoghi o connessi ai propri.
L’Associazione, inoltre, per il miglior raggiungimento dei propri fini ed esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare.
Art. 3 - L’Associazione è apartitica, e si atterrà ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (fatto salvo il rimborso delle spese anticipate e necessarie).
Art. 4 - Gli organi sociali vengono eletti dall’Assemblea ordinaria dei soci, ad eccezione del primo mandato in cui le nomine vengono fatte direttamente in sede di costituzione dell’Associazione.
Le cariche all’interno degli organi sociali possono essere rivestite esclusivamente dagli associati e vengono attribuite dal rispettivo organo.
Art. 5 - L'Associazione ha sede legale in Roma, Via del Pellegrino n.ro 13, e sede operativa presso i locali  della A.N.F. Associazione Nazionale Forense di Roma, siti presso il Tribunale Penale di Roma, in Piazzale Clodio, edificio A, piano 1.
Sia la sede legale che quella operativa, potranno essere trasferite con semplice delibera del Consiglio Direttivo senza formale modifica del presente atto e, nella medesima maniera, potranno essere istituite o chiuse sedi secondarie o sezioni sempre nell’ambito del Comune di Roma.
    
 TITOLO II°
ASSOCIATI

Art. 6 – Gli associati sono coloro che si iscrivono all'Associazione per parteciparne alle attività sociali.
Possono associarsi, in numero illimitato, esclusivamente gli avvocati iscritti nell’elenco dei difensori di ufficio predisposto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, che svolgano effettivamente la difesa nei processi penali nel rispetto dei doveri deontologici e che si riconoscano nello statuto, che ne condividano in modo espresso i principi di cui alla premessa e gli scopi indicati all’articolo 1 e che intendano collaborare per il raggiungimento degli obiettivi sociali.
Art. 7 –L’aspirante associato deve presentare richiesta scritta di ammissione su apposito modulo.
 La richiesta di ammissione comporta automaticamente l'accettazione dello Statuto, dei Regolamenti e di tutte le disposizioni vigenti nell'Associazione.
La qualità di associato è subordinata all'accoglimento della richiesta di ammissione da parte del Consiglio Direttivo e al pagamento della quota associativa annuale.
Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, condizione sociale,  possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto della richiesta di ammissione dell’Associazione.
Art. 8 – Gli associati hanno i diritti di informazione e di controllo sull’Associazione stabiliti dalle leggi e dallo statuto.
Tutti gli associati  iscritti da almeno tre mesi e che non siano soggetti a periodo di sospensione disposto dal Consiglio Direttivo, hanno diritto al voto in seno all’Assemblea dei soci, sia essa ordinaria che straordinaria, ed hanno diritto di essere eletti alle cariche sociali.
Gli associati hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente statuto, le deliberazioni degli organi sociali e di pagare la quota associativa annuale nell’ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.
Ciascun associato ha l’obbligo di comunicare al Consiglio Direttivo l’eventuale cancellazione dall’elenco sia che essa sia a titolo definitivo che temporaneo, dell’esistenza di eventuali sanzioni disciplinari inflitte dal Consiglio dell’Ordine nonché di eventuali sentenze penali definitive di condanna per delitti non colposi.
Art. 9 – Sono causa di perdita della qualità di associato:
a) lo scioglimento dell'associazione;
b) la cancellazione dall’elenco;
c) le dimissioni dell'associato;
d) la morte dell'associato;
e) il provvedimento di espulsione emesso dal Consiglio Direttivo;
L’associato è escluso di diritto in caso in cancellazione dall’albo professionale.
Art. 10 – Sono causa di sanzioni disciplinari a carico dell’associato:
a)  le inadempienze dell'associato agli obblighi statutari;
b) la mancanza e inosservanza dell'etica professionale con particolare riguardo ai doveri inerenti lo svolgimento dell’incarico di difensore d’ufficio;
c) i comportamenti in contrasto con i principi e le finalità dell’Associazione o lesivi dell’immagine della stessa;
d) le sanzioni disciplinari inflitte dai consigli professionali e divenute definitive, diverse dall'avvertimento di censura;
e)  la condanna penale definitiva per delitto non colposo.
Sono previste le seguenti tipologie di sanzioni disciplinari:
- ammonizione
- sospensione dal diritto di voto
- espulsione
Le sanzioni disciplinari verranno deliberate e applicate dal Consiglio Direttivo, con criteri di proporzionalità, equità ed adeguatezza in relazione alla violazione contestata all’associato, previa apertura di un procedimento disciplinare che garantisca il diritto di difesa dell’associato medesimo.
Art. 11 – L’apertura del procedimento disciplinare dovrà essere comunicata con lettera raccomandata, o con altro mezzo equipollente, all’interessato.
 L’associato, entro 10 giorni dalla comunicazione di inzio procedimento, potrà presentare memorie difensive scritte da presentarsi al Consiglio Direttivo.
La sanzione applicata all’associato, all’esito del procedimento disciplinare, deve essere comunicata allo stesso con lettera raccomandata.
 Il  provvedimento di espulsione emesso dal Consiglio Direttivo, è impugnabile con ricorso che dovrà essere discusso e trattato dal Collegio dei Probiviri che deciderà a maggioranza assoluta.
Nel caso di impugnazione del provvedimento di espulsione, durante il periodo di tempo fra la comunicazione del provvedimento stesso e la riunione del Collegio dei Probiviri in cui verrà trattato il ricorso, l’interessato è automaticamente sospeso in via temporanea e cautelare, dalle attività sociali e non ha diritto di voto.
Art. 12 – Il mancato versamento della quota associativa annuale comporta la sospensione dal diritto di voto.
Art. 13-  Le quote associative sono intrasferibili sia per atto fra vivi che per eredità.
Il provvedimento di espulsione, qualunque esso sia il motivo, non comporta il rimborso delle quote associative versate.
In caso di dimissioni, espulsione o morte di un associato, la sua quota associativa rimane di proprietà dell'Associazione e non è rimborsabile.

TITOLO III
ORGANI SOCIALI
Art. 14– Sono organi dell’associazione:
L’Assembela degli associati
Il Consiglio Direttivo
Il Collegio dei Probiviri
Organo sovrano è l’Assemblea degli associati, d’ora in poi denominata Assemblea, la quale elegge il Consiglio Direttivo secondo le norme del presente Statuto.
  Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite e possono essere rivestite esclusivamente dagli associati.

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
Art.15 - L'Assemblea è composta da tutti gli associati.
L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno, o comunque entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio precedente.
Ha potere di convocazione il Consiglio Direttivo e, su mandato di questo, il Presidente del Consiglio Direttivo medesimo.
La convocazione può avvenire anche su richiesta, debitamente motivata e su specifico ordine del giorno, di almeno un terzo degli associati aventi diritto di voto; in tal caso il Presidente del Consiglio Direttivo entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta provvede alla convocazione dell’Assemblea che deve tenersi entro i successivi 30 giorni.
Art.16 - Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate a mezzo PEC o
mail per assicurare con certezza l'avvenuta notizia.
L'avviso di convocazione deve contenere i seguenti dati:
giorno, ora e sede della convocazione (tra la data della delibera della convocazione e la data della Assemblea devono passare almeno quindici giorni);
ordine del giorno con elenco degli argomenti che saranno trattati; nel caso in cui l'Assemblea debba occuparsi della nomina di cariche Sociali, all'avviso di convocazione deve essere allegato un prospetto contenente la lista degli aspiranti alle cariche.
Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, esclusivamente da altri associati.
Ogni associato può ricevere al massimo due deleghe.
Art.17 - Le  Assemblee sono sempre valide qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati aventi diritto al voto, eccezion fatta per le delibere riguardanti la modifica dello Statuto, lo scioglimento anticipato dell’Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo.
L’Assemblea, all’inizio dei propri lavori, nomina, per la direzione degli stessi, un Presidente ed un Segretario.
L'Assemblea straordinaria, qualora debba pronunciarsi sulla modifica dello Statuto e sullo scioglimento anticipato dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo, viene convocata dal Consiglio Direttivo su iniziativa di quest'ultimo ovvero su richiesta della metà più uno degli associati; l’Assemblea straordinaria, in tali casi,  è validamente costituita quando vi intervenga almeno la metà più di uno degli associati e delibera con il voto favorevole di almeno 2/3 degli aventi diritto al voto.
Art. 18 - Nelle Assemblee, sia ordinaria che straordinaria, sono approvate le proposte che raccolgono la maggioranza semplice dei voti dei presenti, anche per delega, salvo quanto previsto dall’art. 17.
Art. 19 - L’Assemblea ordinaria delibera su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell’Assemblea straordinaria o di altri organi sociali.
In particolare sono compiti dell’Assemblea ordinaria:
elezione – revoca – sostituzione degli organi sociali, tranne che per il primo mandato, come previsto  dall’art. 4 del presente Statuto;
approvazioni dei Rendiconti Preventivi e Consuntivi e delle Relazioni annuali del Consiglio Direttivo.
Art. 20 - Le variazioni dello Statuto devono essere approvate da un' Assemblea straordinaria con le maggioranze previste dall’art.17;
Art. 21 - Le decisioni prese dall’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti. 

CONSIGLIO  DIRETTIVO
Art. 22 -  Il Consiglio Direttivo è formato, in numero dispari, da un minimo di cinque ad un massimo di  undici membri. 
Il Consiglio Direttivo dura in carica per un biennio ed i componenti possono essere rieletti.
La qualità di membro del Consiglio Direttivo è incompatibile con eventuali cariche sociali rivestite in altri organismi o associazioni professionali.
Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione, salvo che venga a mancare la maggioranza dei membri, nel qual caso il Consiglio viene revocato di diritto e deve essere rieletto dall’assemblea.
Art. 23 – il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario, il Vice-Segretario ed il Tesoriere.
Art. 24 - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri e, comunque, almeno una volta ogni due mesi.
L’avviso deve contenere il giorno, il luogo e l’ora, nonché l’elenco delle materie da trattare.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età.
Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.
Art. 25 - È di pertinenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea  o di altri Organi sociali.
In particolare spetta al Consiglio Direttivo:
decidere sull’ammissione dei nuovi soci;
convocare l’ Assemblea  ordinaria e straordinaria;
osservare e far osservare tutte le delibere delle Assemblee;
attribuire le cariche ai suoi membri;
amministrare le risorse economiche dell’Associazione ed il suo patrimonio;
assumere tutti i provvedimenti necessari per l’amministrazione, l’organizzazione e il  funzionamento dell’Associazione;
redigere il Rendiconto annuale preventivo e consuntivo;
redigere la Relazione annuale di gestione;
emanare/modificare/revocare il Regolamento interno che, in conformità delle norme del presente Statuto, regola gli aspetti pratici e particolari della vita dell’Associazione;
promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali,  vigilare sul buon  funzionamento e provvedere al coordinamento delle attività sociali;
emettere provvedimenti di espulsione nei confronti degli associati;
deliberare spese in nome e per conto dell’associazione;
istituire e determinare la quota associativa annuale ed eventuali contributi associativi straordinari.
Art. 26 – il Presidente del Consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice-Presidente del Consiglio direttivo, ha la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti dei terzi e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo.
Il Presidente, o in sua assenza o impedimento al Vice-Presidente del Consiglio Direttivo convoca le riunioni del Consiglio Direttivo e, su mandato del Consiglio medesimo, le Assemblee ordinarie e straordinarie.
Art. 27 -  il Segretario del Consiglio Direttivo, secondo le direttive emanate dal Consiglio medesimo, si occupa del disbrigo delle faccende amministrative consultandosi con il Presidente e relazionando il Consiglio Direttivo dell’attività svolta.
Pur conservandone la responsabilità, il Segretario viene coadiuvato nella sua attività dal Vice-Segretario, il quale, in caso di assenza o impedimento del primo ne assume le veci.
Art. 28 – il Tesoriere si occupa della gestione delle entrate e delle uscite nonché della contabilità e dei rendiconti, consultandosi con il Presidente, secondo le direttive emanate dal Consiglio e relazionando il Consiglio medesimo dell’attività svolta.
 Pur conservandone la responsabilità, il Tesoriere può venir aiutato nei suoi compiti da associati da lui incaricati.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Art. 29 – l’Assemblea elegge il Collegio dei Probiviri, composto da cinque membri effettivi e due supplenti e dura in carica due anni.
La carica di probiviro è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.
Art. 30 – Al Collegio dei Probiviri è demandata, secondo modalità da stabilirsi, la vigilanza sulle attività dell’Associazione e le decisioni sulle impugnazioni dei provvedimenti disciplinari emanati dal Consiglio Direttivo diversi dall’ ammonizione.
 Le deliberazioni del Collegio dei probiviri sono inappellabili
.

TITOLO IV°
RISORSE ECONOMICHE
Art. 31 - Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
quota associativa annuale;
eventuali contributi associativi straordinari;
contributi esterni;
donazioni e lasciti testamentari;

Art. 32 - L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Al termine di ogni esercizio finanziario il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l’Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione annuale sulla gestione.
Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.
Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti, neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali dell’Associazione stessa.

TITOLO V°
DURATA E SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
 Art. 33-  La durata dell'associazione è illimitata.
Art. 34 - L'Associazione non potrà sciogliersi che per decisione di una Assemblea straordinaria appositamente convocata.
L’Assemblea straordinaria provvederà, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra gli associati.
Art. 35 - Tutto il patrimonio esistente all’atto dello scioglimento sarà devoluto ad associazioni forensi con scopi analoghi o connessi a quelli della Associazione ovvero in  beneficenza.

TITOLO VI°
DISPOSIZIONI GENERALE E NORME RESIDUALI
Art. 36 - Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dai Regolamenti interni, valgono le vigenti norme di legge in materia e le disposizioni dell’ordinamento professionale.  

            Roma, 28/12/2010

AVV. GIANMARCO GAUDIOSO               AVV. ANDREA FLORITA

AVV. MARIO GAZZELLI                            AVV. DOMENICO BONANNI

AVV. FRANCESCO RICCIARDI               AVV. MARIA FRANCESCA PALERMO

AVV. GIANCARLO RIZZO