Visualizzazione post con etichetta Turni di difesa. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta Turni di difesa. Mostra tutti i post

venerdì 4 gennaio 2013

Turni di sostituzione volontaria A.D.U.

L'Associazione Difensori di Ufficio - dal mese di Gennaio 2013 - con il ripristino del turno di reperibilità presso il Tribunale Ordinario di Roma istituisce, per venire incontro ai Colleghi che si trovino impossibilitati a presenziare a tale turno, un turno di sostituzione volontaria.

Qui di seguito i nominativi dei colleghi che aderiscono a tale iniziativa e che hanno dato la disponibilità ad effettuare sostituzioni:
  Avv. Francesco Bicarini
  Avv. Francesco Cilenti
  Avv. Andrea Florita
  Avv. Monica Frediani
  Avv. Gianmarco Gaudioso
  Avv. Mario Gazzelli
  Avv. Serafina Golino
  Avv. Eleonora Grimaldi
  Avv. Savino Guglielmi
  Avv. Ilaria Margherita Losi
  Avv. Flavio Nicolai
  Avv. Lidia Perri
  Avv. Sonia Ranieri
  Avv. Francesco Ricciardi
  Avv. Giancarlo Rizzo
  Avv. Michele Scarnera
  Avv. Sonia Tiberi


   

mercoledì 11 luglio 2012

Nuovo regolamento difese di ufficio

Dal 1 Luglio 2012 è in vigore il Nuovo Regolamento per le Difese di Ufficio approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma.
Con il nuovo regolamento viene ripristinato un turno che dovrà vedere l'avvocato fisicamente presente in Tribunale, ove dovrà apporre la propria firma (in entrata e in uscita) nell'apposito registro presenze in custodia presso la sede della Camera Penale e dell'A.N.F. Roma.
Il turno è un turno di reperibilità e si articola nel seguente modo: l'avvocato di turno dovrà arrivare in Tribunale e dare la propria presenza. Successivamente verrà chiamato dalle suindicate Associazioni allor quando queste riceveranno una chiamata da un'aula che richiede l'intervento di un difensore.
Grande novità del nuovo regolamento è la nomina che il magistrato dovrà effettuare, ai sensi dell'art. 97 comma 1 c.p.p., in caso di duplice assenza del difensore originariamente nominato.
L'avvocato di turno reperibilità che viene chiamato in aula per effettuare una sostituzione ha l'onere di verificare, consultando il fascicolo, se si è in presenza di un caso di duplice assenza dell'originario difensore e, in tale circostanza, deve invitare il Giudice a procedere alla sua nomina ai sensi dell'art. 97 comma 1 c.p.p., come prescritto dal Regolamento ora in vigore.
Ovviamente vengono ripristinati i turni anche per gli altri Tribunali, cioè a dire il Tribunale per i Minorenni, il Tribunale Militare, il Giudice di Pace Penale ed il Giudice di Pace Penale della Sezione distaccata di Ostia.
Il regolamento agisce anche sul sistema sanzionatorio: verrà infatti sospeso dalla lista dei difensori di ufficio per una durata di 6 mesi il difensore che si renda responsabile di due assenze ingiustificate in un anno, ricomprendendo sia le mancate presentazioni al turno di reperibilità sia le assenze ingiustificate alle udienze alle quali si ha il dovere di presenziare in qualità di difensore di ufficio nominato ex art. 97 comma 1 c.p.p.

giovedì 28 luglio 2011

Aboliti i turni delle difese d'ufficio!!!

Ancora una volta il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma è intervenuto “a gamba tesa” sui difensori d’ufficio, approvando nella seduta del 07/07/2011 un’integrazione al regolamento della difesa d’ufficio che prevede un radicale cambiamento della modalità di svolgimento del turno.
A distanza di pochi mesi (dicembre 2010) dalla introduzione della gestione dei turni 97 IV comma affidata alla Lextel S.p.A., gestione che si è dimostrata totalmente fallimentare rispetto al precedente sistema che da venti anni consentiva l’effettivo ed efficace svolgimento del turno, siamo oggi nuovamente a subire un nuovo sistema di turnazione che solo all’apparenza può sembrare migliorativo e che sarà sicuramente acclamato da chi, pur iscritto nelle liste, intende il servizio del difensore d’ufficio come una noiosa perdita di tempo da cui ottenere qualche vantaggio economico di tanto in tanto.
Venendo in maniera estremamente sintetica al nocciolo della “nuova” riforma, viene abolito l’elenco del turno 97 IV comma con l’istituzione di un numero telefonico diretto valido per tutti le sedi giudiziarie (tribunale ordinario, minori, giudice di pace penale ecc. ecc.) da contattare dall’autorità procedente per la richiesta di un nuovo difensore 97 I comma che sostituisce immediatamente e, comunque, in caso di seconda assenza nel processo, il difensore nominato.
Tradotto nella pratica, rimane il servizio del call center, con tutte le disfunzioni palesate in questi mesi e il difensore d’ufficio, che comunque deve garantire la sua reperibilità, sarà in attesa che il magistrato in udienza, attenendosi spontaneamente senza alcun obbligo giuridico a quanto previsto dal nuovo sistema, provveda d’ufficio alla sostituzione definitiva del difensore nominato in caso di sua seconda assenza nel processo; di fatto, quindi, mentre oggi nella vigenza del turno 97 IV comma attendiamo fino alle ore 15:00 con i nostri cellulari (dove hanno la linea!) una chiamata per le sostituzioni 97 IV comma, con il nuovo sistema resteremo sempre in attesa di una chiamata per una nomina 97 I comma in udienza ben consci, come l’esperienza pratica ci insegna, di come il magistrato raramente provvede alla nomina 97 I comma.
Si noti bene, poi, che l’integrazione al regolamento approvata, nulla dispone in merito al controllo e alla sanzione del difensore d’ufficio che non effettui il turno: se infatti nella vigenza del turno 97 IV comma il regolamento prevedeva la sospensione automatica in caso di assenza ingiustificata riscontrabile dai registri di presenza che venivano sottoscritti dal difensore di turno, con l’abolizione delle liste 97 IV comma e con il sistema di gestione affidata al call center, ci domandiamo chi e come si vigilerà sul rispetto del turno.
Si tratta pertanto dell’ennesimo intervento di riforma privo di senso pratico, che evidenzia la poca conoscenza della prassi delle aule giudiziarie romane e che in concreto svuota il servizio delle difese d’ufficio.
A questo punto non possiamo esimerci dal porci delle domande:

PERCHE’ il Consiglio dell’Ordine ha voluto stravolgere un sistema di turnazione che da venti anni garantiva l’efficacia del turno, con la pronta reperibilità del difensore d’ufficio tramite il servizio reso dalla ANF e dalla CAMERA PENALE, il controllo sull’effettivo svolgimento del turno, tramite la sottoscrizione del registro di presenza, dando modo allo stesso tempo al difensore di turno di poter gestire le proprie esigenze personali tramite il contatto diretto con chi era deputato alla tenuta del registro?
PERCHE’ il Consiglio dell’Ordine non ha tenuto conto delle vibranti proteste che si sono levate sia dagli uffici giudiziari che dai colleghi iscritti nelle liste dei difensori d’ufficio, che in 750 hanno sottoscritto un documento nel quale veniva richiesto il ritorno al vecchio sistema, atteso il fallimento del servizio reso dal call center?
PERCHE’ il Consiglio dell’Ordine senza alcuna chiara motivazione ha ritenuto non fattibile la proposta che la nostra Associazione, congiuntamente alla ANF di Roma, ha presentato e volta al ripristino del turno d’aula con il conseguente abbandono del servizio del call center?
Non sappiamo, caro collega e caro associato, se avremo mai risposte a queste domande, sappiamo però come Avvocati di essere tenuti, nel pieno rispetto del nostro codice deontologico, a rispettare le decisioni del consiglio dell’ordine di appartenenza, ma non per questo a condividerle e a cercare di cambiarle.
Come Associazione al momento della nostra costituzione ci siamo posti tre scopi fondamentali:
1) GARANTIRE LA PROFESSIONALITA’ DEL DIFENSORE D’UFFICIO A TUTELA DEL DIRITTO DI DIFESA DEL CITTADINO
2) VIGILIARE SULL’EFFICACIA E SULLA TRASPARENZA DELLE MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEI TURNI DEI DIFENSORI D’UFFICIO
3) TUTELARE LA DIGNITA’ DELL’AVVOCATO NELL’AMBITO DEL SERVIZIO VOLONTARIAMENTE RESO PER LE DIFESE D’UFFICIO
Riteniamo che la posizione assunta dal Consiglio dell’Ordine, con l’approvato sistema di turnazione, stride fortemente con tali obiettivi e nel pieno rispetto delle regole deontologiche e democratiche proporremo iniziative volte al reale cambiamento della situazione che, allo stato attuale, riteniamo non tuteli pienamente il diritto di difesa dell’imputato.
RingraziandoTi per l’attenzione che ci hai accordato, Ti chiediamo, se Ti riconosci negli scopi che la nostra Associazione si è posta, di sostenerci nelle nostre future iniziative in quanto solo con il Tuo concreto appoggio e con quello degli altri colleghi che già ci hanno dato fiducia, possiamo realmente modificare e migliorare le cose; l’Associazione, da par suo, resterà sempre al fianco e darà il suo appoggio a chi svolge seriamente e diligentemente il servizio delle difese d’ufficio.
Con un caro augurio di buon lavoro e buone ferie.

Il Consiglio direttivo

*****
Si riporta, di seguito, il testo della Delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma del 7 luglio 2011 con la quale viene abolito il Turno 97 IV comma:



INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DELLA DIFESA DI UFFICIO APPROVATO DAL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA NELL'ADUNANZA DELL'8 GIUGNO 2006

Il Consiglio
- Udita la relazione del Consigliere Avv. Francesco Gianzi, avente a oggetto la necessità di coordinamento e attuazione delle modalità di svolgimento dell'elenco alfabetico dei difensori d'ufficio come previsto dall'art. 29 disp att. c.p.p.;
- Ribadita l'esigenza di esplicitare le disposizioni dell'art. 97 c.p.p. in rapporto all'art. 29 disp. att. c.p.p. e le implicazioni con le norme deontologiche in generale e nel procedimento penale in particolare;
- Ribadito il principio generale secondo cui la difesa d'ufficio, attraverso l'elenco speciale, tenuto dal Consiglio, è volta ad attuare il compiuto esercizio del diritto di difesa dei cittadini di cui all'art. 24 della Costituzione e all'art. 6 della Convezione Europea dei Diritti dell'Uomo, prot. n. 11 e, comunque, come previsto dalle norme vigenti del nostro ordinamento;
- Preso atto di quanto affermato, in tema di reperibilità del difensore d'ufficio e della sua momentanea sostituzione, dalle associazioni forensi presenti sul territorio anche e soprattutto in rapporto alle stesse decisioni della Corte Europea dei Diritti Umani;
- Ribadito il diritto alla retribuzione dell'attività svolta dal difensore d'ufficio;
- Richiamata la natura volontaria dell'iscrizione nell'elenco tenuto dal Consiglio, con le obbligatorie conseguenze in riferimento all'art. 97 del c.p.p., alla luce di elementari, quanto fondamentali principi di lealtà e correttezza nell'esercizio di tale ufficio, sia in riferimento ai colleghi, alle persone sottoposte a procedimento, agli uffici giudiziari, sia allo stesso Consiglio dell'Ordine;
- Affermato l'obbligo e la necessità di tutelare il prestigio dell'Istituzione Forense e la dignità professionale di tutti gli avvocati, attraverso uno scrupoloso ed efficace controllo dell'attività professionale di tutti i difensori iscritti nell'elenco;
- Preso atto di quanto manifestato dalle associazioni forensi e, in particolare, dalla Camera Penale di Roma, che ha condiviso la presente,
delibera
- in riferimento alla formazione degli elenchi di cui all'art. 97 comma primo c.p.p. L'avvocato richiedente l'iscrizione dovrà specificare, nel modulo già presente presso il nostro ufficio:
a) le competenze specifiche in rapporto agli elenchi indicati nella delibera 8 giugno 2006 prima parte - in numero di otto (8)- sotto il paragrafo “Elenco ai sensi dell'art. 29 disp att. c.p.p.“;
b) le prossimità alla sede giudiziaria e la disponibilità alla reperibilità.
- Di eliminare il paragrafo: “Ripartizione delle turnazioni” contenuto nella delibera dell'8 giugno 2006 -c.d. Regolamento difese d'ufficio- pertanto non vi sarà più alcun elenco ai sensi dell'art. 97 IV comma c.p.p.
- In luogo di tale paragrafo è inserita la seguente frase:
- In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 97 IV comma c.p.p. nel caso in cui è richiesta la presenza del difensore d'ufficio in sostituzione del difensore di fiducia o di quello previsto ai sensi dell'art. 97 comma primo c.p.p. nel caso di momentanea assenza, in caso di mancato reperimento e, comunque, in tutte le ipotesi in cui il Pubblico Ministero e la Polizia Giudiziaria abbiano richiesto un nuovo nominativo di difensore d'ufficio -art. 97 comma IV ultima parte- è istituito il seguente numero telefonico diretto 06.45475878, per la richiesta immediata di un nuovo difensore d'ufficio di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 97 c.p.p.
- Preso atto della disponibilità della Camera Penale di Roma a collaborare, a titolo gratuito, con il Consiglio dell'Ordine per il regolare adempimento della delibera;
- Rilevata, altresì, la necessità di affermare che quanto previsto nell'art. 97 IV comma del c.p.p. costituisce una temporanea e limitata sostituzione del difensore nel procedimento ai sensi dell'art. 102 c.p.p. e che per garantire l'effettività dell'esercizio del diritto di difesa, immediatamente e, comunque, dopo la seconda assenza del difensore nominato, specie nel processo, si deve far luogo alla diretta al seguente numero 06.45475878,
dispone
la trasmissione della presente delibera a tutti gli Uffici Giudiziari per la diffusione e completa attuazione, in ottemperanza e nel rispetto del supremo diritto di difesa e della Costituzione della Repubblica Italiana.

giovedì 7 luglio 2011

Prospettive di riforma per la difesa d'ufficio - Incontro ADU 11 luglio 2011

L'Associazione Difensori d'Ufficio in considerazione dei possibili interventi di riforma allo studio volti a modificare le modalità di esercizio dei turni inerenti la difesa d'ufficio, nonché i principi ad essa sottostanti, preso atto che vi sono aspetti relativi alle condizioni di tale esercizio che non tutelano adeguatamente il ruolo e la dignità degli avvocati, ritenuta l'esistenza di proposte di miglioramento delle modalità di espletamento delle difese d'ufficio e di velocizzazione delle liquidazioni a spese dello stato da parte dell'ADU, invita tutti gli associati e tutti gli iscritti nelle liste dei difensori d'ufficio all'incontro-dibattito:

PROSPETTIVE DI RIFORMA PER LA DIFESA D'UFFICIO

si sollecita la partecipazione di tutti gli iscritti nelle liste dei difensori d'ufficio attraverso un aperto confronto sulle prospettive di riforma e sulle iniziative che l'associazione difensori d'ufficio intende avanzare.


11 luglio 2011 – ore 13.30
Sala Conferenze della Corte Di Appello Civile
Via Varisco
Roma

martedì 3 maggio 2011

Analisi normativa e pratica sul turno (ex art. 97 comma 4 c.p.p.)

INTRODUZIONE

L’ADU - ASSOCIAZIONE DIFENSORI D’UFFICIO - CON LA PRESENTE RELAZIONE INTENDE EVIDENZIARE IN MANIERA OGGETTIVA I VANTAGGI E GLI SVANTAGGI DELLE SINGOLE OPZIONI DI RIFORMA RIGUARDANTI LE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL TURNO DI IMMEDIATA REPERIBILITA' EX ART. 97 CO. 4 C.P.P. PORTATE ALL’ATTENZIONE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA.
LO STUDIO, DOPO UNA BREVE ANALISI DELLA  CORNICE NORMATIVA E DEI CONSEGUENTI PRINCIPI CHE DISCIPLINANO LA FIGURA DEL DIFENSORE D’UFFICIO, ANALIZZERA' LA RISPONDENZA DELLE SINGOLE IPOTESI DI MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL TURNO DI REPERIBILITA' EX ART. 97 COMMA 4 C.P.P.A TALI PRINCIPI.
SUCCESSIVAMENTE, VERRANNO VALUTATI GLI ASPETTI STRETTAMENTE PRATICI CHE POSSONO FAR PROPENDERE PER L’UNA O PER L’ALTRA IPOTESI.
RITENENDOSI TALE LAVORO UN CONTRIBUTO DI ESPERIENZA CONCRETA UTILE A VALUTARE LE PROPOSTE OGGI ALLA STUDIO PER LA REGOLAMENTAZIONE DI DETTO SPECIFICO TURNO DI REPERIBILITA’, LA RELAZIONE SI CONCLUDERA’ CON LE VALUTAZIONI E LE PROPOSTE CHE CODESTA ASSOCIAZIONE RITIENE PIU’ CONFORMI, SIA SOTTO IL PROFILO NORMATIVO CHE PRATICO, PER L’ESPLETAMENTO DELLA DIFESA D’UFFICIO PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO E LA CORTE DI APPELLO DI ROMA,.         


QUADRO NORMATIVO
La normativa del codice di proceudra dedicata alla figura del difensore d'ufficio, che si sostanzia nell'art. 97 del c.p.p. così come modificato dal legislatore con la legge sulla difesa d'ufficio del 2001, permette di enucleare i principi di base regolanti ruolo del particolare difensore e i compidi dei Consigli degli Ordini Forensi nellagestione degli elenchi messi a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per il reperimento del difensore d'ufficio.
Per quanto riguarda la figura del difensore d'ufficio, tali principi possono così sintetizzarsi:

A) PRINCIPIO DELLA OBBLIGATORIETA' DELLA DIFESA D'UFFICIO
La nomina da parte dell'Autorità Giudiziaria, configura la natura obbligatoria dell'incarico del difensore d'ufficio ed al medesimo tempo esclude la rilevanza di atteggiamenti volontaristici del difensore designato.
Infatti, il legislatore non ha previsto la possibilità che il difensore d'ufficio nominato possa decidere di non accettare l'incarico e di rinunciare al mandato.

B) PRINCIPIO DI IMMUTABILITA' E IMMANENZA DELLA DIFESA D'UFFICIO
In forza di tale principio il legislatore esclude interventi discrezionali dell'Autorità Giudiziaria volti a una rimozione officiosa dell'incarico.
Un unico temperamento a tale immutabilità può essere intravisto nella previsione dell'art. 97 comma 5 c.p.p. laddove recita "il difensore d'ufficio può essere sostituito solo per giustificato motivo" anche se il termine "sostituito" è inteso e previsto più per un ambito di applicazione della norma relativa a casi di temporanea assenza del difensore d'ufficio, casistica disciplinata dal quarto comma del citato art. 97 c.p.p.
Appare opportuno soffermarci sulla portata applicativa di tale principio, in forza del quale la nomina originaria del difensore d'ufficio ex art. 97 comma 1 c.p.p. rimane di rara rimozione ex officio tant'è che è notoria la prassi invalsa nelle aule giudiziarie in cui, anche a seguito di reiterate assenze dello stesso, il magistrato ricorre a successive nomine di sostituto processuale ex art. 97 comma 4 c.p.p.
Ciò trova logica giustificazione proprio in quel concetto di immutabilità di difesa, valido sia per il difensore di fiducia che d'ufficio, che rappresenta una garanzia per la concreta attuazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito.

C) PRINCIPI INFORMATIVI DELL'ATTIVITA' DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE IN  MATERIA DI DIFESA D'UFFICIO
Il legislatore, nel demandare ai Consiglio degli Ordini Forensi il compito della gestione "amministrativa" della difesa d'ufficio, indica alcuni principi a cui tale compito deve ispirarsi; principi ricavabili dal disposto dell'art. 97 comma 2 c.p.p., che qui si riporta: "IL CONSIGLIO DELL'ORDINE FORENSE... MEDIANTE UN APPOSITO UFFICIO CENTRALIZZATO, AL FINE DI GARANTIRE L'EFFETTIVITA' DELLA DIFESA D'UFFICIO, PREDISPONE GLI ELENCHI DEI DIFENSORI CHE A RICHIESTA DELL'A.G. O DELLA P.G. SONO INDICATI AI FINI DELLA NOMINA.
IL CONSIGLIO DELL'ORDINE FISSA I CRITERI PER LA NOMINA SULLA BASE DI COMPETENZE SPECIFICHE, PROSSIMITA' ALLA SEDE DEL PROCEDIMENTO, REPERIBILITA'".
Se ne ricavano quindi i seguenti principi che devono ispirare i Consigli degli Ordini Forensi nella gestione della difesa d'ufficio:
     1) EFFETTIVITA' DELLA DIFESA D'UFFICIO
     2) COMPETENZA DEL DIFENSORE D'UFFICIO
     3) PROSSIMITA' ALLA SEDE
     4) REPERIBILITA'
All'atto pratico tali principi si concretizzano con la predisposizione da parte dei C.D.O. di appositi elenchi di difensori dufficio da cui gli stessi C.D.O. possano attingere ed indicare all'A.G. richiedente il nominativo di un difensore che sia competente, prossimo alla sede e reperibile.
Ma quando si deve ricorrere agli elenchi predisposti dal C.D.O.?
Il caso che più rileva ai fini del presente studio è quelllo previsto dall'art. 97 co. 4 c.p.p. in cui il difensore d'ufficio sia IRREPERIBILE, NON COMPARSO O ABBIA ABBANDONATO LA DIFESA.
Le prime due ipotesi sono di facile apprezzamento da parte dell'A.G: richiedente mentre per quanto riguarda l'ipotesi di abbandonata difesa occorre un'attenta valutazione: se l'abbandono è riconducibile ad una inattività temporanea si deve procedere alla sostituzione ex art. 97 comma 4 c.p.p.; se viceversa l'abbandono assume carattere di definitività occorre procedere alla nomina ex art. 97 commi 1 e 2 c.p.p., sempre che ilcomportamento processuale del difensore d'ufficio non risponda ad una precisa strategia difensiva che non è sempre individuabile.
Ciò rende il ricorso alla nomina del difensore sostituto ex art. 97 comma 4 c.p.p. la scelta meno complicata e più ricorrente da parte dell'A.G. in quanto la mette al riparo da eventuali illegittime revoche ex offficio che possono scontrarsi con il principio della immutabilità della difesa sopra citato.
Quindi, tornando al quesito sopra proposto, ossia le ipotesi di ricorso all'elenco dei difensori d'ufficio, la procedura, per il caso di sostituzione ex art. 97 comma 4 c.p.p., si differenzia a seconda dell'Autoritàè procedente.
Nel caso di sostituzione necessaria durante l'attività del P.M. o della P.G. dette Autorità dovranno inoltrare la richiesta del nuovo nominativo all'ufficio centralizzato del C.D.O. previsto all'art. 97 comma 2 c.p.p.; solo in caso di urgenza, con provvedimento motivato, può essere nominato un difensore immediatamente reperibile.
Qualora invece la necessità di sostituzione si presenti nel corso di un giudizio, il giudice deve nominare ex art. 97 comma 4 c.p.p. un difensore immediatamente reperibile, con la condizione che detto difensore sia iscritto nell'elenco predisposto dal C.D.O. previsto dall'art. 97 comma 2 c.p.p. e che quindi sia un difensore d'ufficio.
Questa condizione rappresenta, ad avviso di chi scrive, la base giuridica che giustifica la necessità,sia sotto il profilo normativo che pratico, di un sistema di turnazione giornaliero per i difensori d'ufficio per le sostituzioni ex art. 97 comma 4 c,p.p. nel corso del giudizio.
Se, infatti, il difensore ex art. 97 comma 4 c.p.p. deve essere un difensore d'ufficio iscritto nell'apposito elenco e quell'elenco è formato dal C.D.O. secondo i criteri di competenza, reperibilità e prossimità alla sede per il fine di garantire l'effettività della difesa,  la predisposizione di un turno per le sostituzioni ex art. 97 comma 4 c.p.p. nel corso dell'udienza garantisce, allo stesso tempo, tutti i summenzionati criteri.
E' di tutta evidenza, infatti, cha la sostituzione per un processo demandata ad un difensore prontamente reperibile in aula rischia di compromettere quell'effettività della difesa che può essere più efficacemente realizzata da un difensore d'ufficio, la cui competenza  è garantita dall'iscrizione nell'elenco predisposto dai C.D.O., che sa preventivamente, attraverso la turnazione giornaliera, che per quel determinato giorno e in quella determinata sede sarà chiamato a svolgere quello specifico ruolo di sostituto. 
Si potrebbe obiettare che la condizione di iscrizione nell'elenco per la nomina a sostituto ex art. 97 comma 4 c.p.p. non sia essenziale, atteso che la giurisprudenza maggioriataria ha considerato l'eventuale violazione di tale precetto da parte del giudice non passibile di nullità processuale in quanto tale sanzione non è prevista espressamente dall stessa norma; ma è anche vero che si è in presenza di una norma di procedura che come tale deve essere osservata anche quando,m come recita l'art. 124 c.p.p. "...l'inosservanza non importa nullità o altra sanzione disciplinare".
Del resto, l'importanza e la validità di un turno apposito dei difensori d'ufficio per le sostituzioni ex art. 97 comma 4 c.p.p. in udienza è stata colta da diversi C.D.O. in Italia (vedi Torino, Tivoli, Potenza, Latina, Civitavecchia, Catania, ecc. ecc.) che hanno previsto nei riepsttivi regolamenti per le difese s'ufficio tale specifica turnazione; e ciò, pertanto, evidenzia come tale sistema rappresenti, per usare le parole usate dal C.D.O. di Roma nell'adunanza del 6/03/2003, uno "snodo cruciale del funzionamento dell'intera riforma della difesa d'ufficio".
* * * * * * * * * * *

LE CONCRETE MODALITA' DEL TURNO GIORNALIEO PER LE SOSTITUZIONI EX ART. 97 COMMA 4 C.P.P.

ANALISI NORMATIVA E PRATICA
La predisposizione di sistemidi turni differenziati per la gestione delle nomine dei difensori d'ufficio è prerogativa lasciata ai singoli C.D.O. che possono sfruttare tale discrezionalità per meglio raggiungere i criteri richiesti dall'art. 97 comma 2 c.p.p. (competenza, effettività, reperibilità e prossimità alla sede del difensore d'ufficio).
A livello normativo l'obbligo di una turnazione differenziata è previsto solo nel cso di nomina del difensore d'ufficio per indagati e imputati detenuti (art. 29 disp. att. c.p.p.), ma ciò non esclude la possibilità per i C.D.O. di predisporre dei turni diffferenziati anche nelle altre ipotesi in cui l'art. 97 c.p.p..richiede l'intervento di un difensore d'ufficio nell'ottica di realzzare compiutamente quei criteri di designazione del difensore d'ufficio previsti dalla norma.
Il Consiglio dell'Ordine di Roma, ad esempio, ha istituito da tempo, per tutte le sedi giudiziarie di compteenza, uno specifico turno giornaliero differenziato dei difensori d'ufficio per le sostituzioni ex art. 97 comma 4 c.p.p. nel corso del giudizio.
Sotto il profilo delle concrete modalità di svolgimento di tale turno, diversi sono i sistemi che nel corso edle tempo si sono adottati e che oggi sono ogggetto di nuovi studi di riforma in conseguenza delle diverse esigenze poste dagli operatori del settore.
Il presente lavoro, quindi, analizzerà i singoli sistemi che nel corso degli ultimi anni sono stati adottati nell'ambito del Tribunale Ordinario e della Corte di Appello di Roma per evidenziarne la loro maggiore o minore rispondenza a quei criteri di effettività, competenza, reperibilità e prossimità alla sede cui il C.D.O. deve attenersi per l'indicazione della nomina del difensroe d'ufficio alla A.G. che ne faccia richiesta.
Sul versante strettamente pratico, poi, si evidenzieranno gli aspetti positivi e negativi che detti sistemi possono presentare per il difensore d'ufficio e per il controllo disciplinare sullo stesso da parte del C.D.O.

* * * * * * * * * * *
I SISTEMI DI ATTUAZIONE PRATICA DEL TURNO 97 IV COMMA PRESSO IL TRIBUNALE ORIDNARIO E LA CORTE DI APPELLO DI ROMA:
     
1. Turno giornaliero con chiamata e controllo mediante sottoscrizione di registro di presenza.
Con tale sistema il difensore d'ufficio è tenuto a svolgere il proprio turno di sostituzione ex art. 97 comma 4 c.p.p., in una fascia oraria prestabilita, comunicando la propria presenza all'interno del palazzo di giustizia presso le sedi delle Associarzione Forensi (A.N.F. e Camera Penale) delegate dal C.D.O. al controllo mediante la tenuta di un apposito registro cartaceo di presenza, che il difensore d'ufficio è tenuto a sottoscrivere ad inizio e a fine turno.
Le stesse Associazioni, secondo le necessità delle singole aule di udienza, provvederanno alla chiamata del difensore di turno per la sostituzione ex art. 97 comma 4 c.p.p..
Alla luce dei criteri stabiliti dall'art. 97 comma 2 c.p.p., con tale sistema di svolgimento del turno il C.D.O. può garantire in maniera soddisfacente la reperibilità e la prossimità alla sede giudiziaria del difensore d'ufficio e ciò attraverso la sottoscrizione del registro di presenza cartaceo  che impone la presenza fisica del difensore all'interno della sede giudiziaria - nonché attraverso la comunicazione da parte del difensore del proprio recapito telefonico dove lo stesso può essere rintracciato in caso di necessità.
Sotto l'aspetto pratico, tale sistema consente al difensore d'ufficio chiamato a svolgere il turno, di relazionarsi con un soggetto appartenente alle Associazioni Forensi delegate al controllo e alla chiamata del difensore, al quale poter rappresentare concrete esigenze personali per lo svolgimento del turno.
Qualche deficenza può appalesarsi sotto il profilo dlecontrollo sull'effettivo svolgimento del turno da parte del difensore d'ufficio chiamato per la sostituzione in udienza; se infatti, il registro di presenza attesta che quel determinato difensore d'ufficio è presente all'interno della sede giudiziaria, non si ha il medesimo riscontro in merito all'effettiva presenza dello stesso nell'aula in cui è stato chiamato, se non attravaverso una nuova richiesta da parte del cancelliere della stessa aula in cui il difensore d'ufficio non si è recato.
Questa nuova chiamata da parte del cancelliere d'udienza, nella prassi, è molto spesso disattesa in quanto il magistrato, per necessità di celerità dell'udienza, nomina sostituto ex art. 97 comma 4 c.p.p. il primo difensore immediatamente reperibile in aula.
2. Turno giornaliero con chiamata senza registro di presenza
Questo sistema, attualmente in uso presso il Tribunale di Roma, presenta delle similitudini con il sistema sopra descritto con l'unica essenziale differenza rappresentata dall'assenza di un controllo delle presenze del difensore d'ufficio di turno mediante un registro cartaceo da sottoscrivere.
Con questo sistema un soggetto esterno al Tribunale ha l'esclusivo compito di preavvisare a mezzo P.E.C. il difensore d'ufficio della data del proprio turno; di indicare il nominativo ed il numero di telefono dello stesso al cancelliere in udienza che faccia richiesta di una sostituzione ex art. 97 comma 4 c.p.p.. Il cancelliere, ottenuto il numero di telefono del difensore di turno, dovrà poi tentare di contattarlo.
Sotto il profilo della risopndenza di tale sistema ai criteri normativi indicati dall'art. 97 comma 2 c.p.p., l'eccessiva macchinosità della modalità di reperimento del difensore di turno (soggetto esterno/cancelliere e subito dopo cancelliere/difensore d'ufficio) comporta una dilatazione dei tempi che inficia il principio di immediata reperibilità del difensore; dall'altro, in assenza di una sottoscrizione del registro cartaceo, non si ha riscontro dell'effettivo presenza del difensore di turno all'interno del palazzo di giustizia con ripercussioni su quel criterio di prossimità alla sede che deve guidare il C.D.O. nell'indicazione dl difensore d'ufficio da mettere a disposizione dell'A.G.
Sotto il profilo pratico tale sistema ha come aspetto positivo, se tale vuole essere considerato, quello di togliere al difensore d'ufficio l'incombente della sottoscrizione ad inizio e a fine turno del registro di presenza.
Inoltre, questa modalità di svolgimento del turno presenta aspetti pratici negativi per i magistrati e conseguentemente per i difensori d'ufficio di turno.
Infatti, i primi sono penalizzati sia dal fatto che debbono effettuare una doppia chiamata per ottenere la disponibilità del difensore con conseguente dilatazione dei tempi di udienza, sia dal fatto che alcune aule di giustizia del Tribunale di Roma possiedono linee telefoniche non abilitate a chiamate esterne o a numeri di telefonia mobile che comporta l'impossibilità di contattare il difensore di turno indicato per la sostituzione.
Tali disfunzioni determinano all'atto pratico la prassi ormai invalsa di superare il problema della reperibiltà del difensore di turno mediante la nomina di un difensore immediatamente reperibile con conseguente sostanziale inefficienza del turno stesso.
Allo stesso tempo, i difensori di ufficio dmeandati allo svolgimento delle sostituzioni 97 comma 4 c.p.p. rimangono inoperosi per l'intera durata del turno (dalle h. 9.00 alle h. 15,00).
L'inefficienza di tale sistema si ripercuote sul diritto di difesa dell'imputato, la cui cura viene lasciata all'interesse di un difensore "immediatamente reperibile in aula" non necessariamente iscritto alle liste e non al difensore di turno, che oltre a possedere specifiche competenze ed attitudini, sa di essere chiamato, per quella determinata giornata, a svolgere quel preciso compito di sostituzione.
Ulteriore aspetto negativo è quello legato al controllo sull'effettivo svolgimento del turno da parte del difensore il cui nominativo è stato indicato per la sostituzione 97 IV comma.
Se, infatti, il soggetto esterno esaurisce il suo compito indicando il nominativo al cancelliere in udienza - non esendo richiesto a tale soggetto il risconto sull'effettiva risposta alla chiamata del difensore indicato - tale verifica passa al cancelliere e quindi al magistrato che contatta il nominativo indicato, attribuendo così di fatto un potere di controllo sullo svolgimento del turno ex art. 97 comma 4 c.p.p. a soggetti non competenti.
Infatti, da regolamento consiliare, i controlli sull'effettivo svolgimento del turno ex art. 97 comma 4 c.p.p. è di esclusiva competenza del C.D.O. che adotta all'esito i provvedimenti previsti (automatica esclusione temporanea dalle liste).
3. Turno giornalero con ssegnazione d'aula nell'apposita lista e controllo con sottoscrizione del registro di presenza.
Con tale sistema il difensore d'ufficio chiamato a svolgere il turno ex art. 97 comma 4 c.p.p. vede preventivamente assegnarsi un specifica aula dove lo stesso dovrà essere presente per l'intero svolgimento dell'udienza.
L'effettiva presenza del difensore viene garantita mediante sottoscrizione, ad inizio e fine del turno, del registro cartaceo di presenza tenuto dalle associazioni forensi ed allo stesso tempo dalla preventiva consocenza da parte del cancelliere d'aula del nominativo del difensore di turno cui è stata assegnata detta aula.
Tale modalità di svolgimento del turno risponde pienamente ai principi di reperibilità e prossimità alla sede che il C.D.O. garantisce, per l'appunto, con l'attribuzione e la presenza fisica in aula del difensore durante tutto il tempo di svolgimento del turno di sostituzione; allo stesso tempo le concrete modalità di tale sistema danno modo di facile riscontro e conseguente controllo sull'effettivo svolgimento del turno da parte del difensore d'ufficio.
Sotto il profilo pratico tale modalità comporta indubbi vantaggi in favore del difensore d'ufficio che, in accordo con il magistrato di quell'aula, potrà svolgere in modo più efficace il proprio compito, avendo la possibilità di analizzare con tempi congrui i fascicoli processuali che necessitano di sostituzione, garantendo allo stesso tempo l'effettività della difesa dell'imputato.
Aspetti positivi si hanno anche riguardo alla gestione dell'udienza che non vedrà tempi morti legati al reperimento del difensore designato per la sostituzione.

* * * * * * * * * * *


CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
L'Associazione Difensori di Ufficio sostiene l'importanza del ruolo del difensore d'ufficio in tutte le forme in cui la sua attività si esplica e in tale ottica ritiene fondamentale il contributo che lo stesso può dare nell'attuazione dei principi normativi dell'art. 97 c.p.p.
Ed è proprio in attuazione di tali principi che si ritiene che la predisposizione e il mantenimento di un turno per i difensori di ufficio dedicato alle sostituzioni ex art. 97 comma 4 c.p.p. uno "snodo cruciale" (per usate la tessa espressione usata dal Consiglio dell'Ordine di Roma) per la piena realizzazione dello spirito della riforma delledifese d'ufficio.
Circa i sistemi di attuazione pratica di tale specifico turno, si ècercato di dare luce a tutti gli aspetti positivi e negativi che i signoli metodi adottati e in vigore nel Tribunale di Roma hanno, sia nell'ottica del Consiglio dell'Ordine, che del difensore d'ufficio, che dell'Autorità Giudizioaria.
Dalla comparazione di detti aspetti, la posiszione dell'Associazione predilige un sistema di turnazione delle sostituzioni ex art. 97 comma 4 c.p.p.. che garantisca l'efettività dello svolgimento del turno ed un adeguato controllo sull'effettivo svolgimento dello stesso da parte del difensore.
Tali scopi si raggiungono facendo sì che il difensore di turno abbia la certezza di poter svolgere il proprio compito avendo congruo tempo per preparare la propria difesa in relazione alla tipologia di sostituzione che è chiamato a svolgere e che il C.D.O., organo di controllo, predisponga sistemi di verifica che diano risocntro sulla effettiva presenza e svolgimento dle turno da parte del difensre d'ufficio.
Ed è per tali ragioni che si ritiene il sistema del c.d. "difensore d'aula" quello che, per le sue stesse modalità pratiche di attuazione, possa garantire detti scopi.
Non solo.
Tale sistema garantirebbe la copertura dei turni nonché l'effettivo controllo sullo svolgimento degli stessi da parte dei difensori designati anche per le sedi diverse dal Tribunale Ordinario, quali ad es. la Sezione distaccata di Ostia, il Tribunale per i Minorenni e le Sezioni Penali del Giudice di Pace.
Quindi, l'applicazione di un'eventuale diverso ssistema di svolgimento del turno o, addirittura, una sua abolizione, comprometterebbe da un lato il funzionamento e l'organizzazione di queste ultime sedi giudiziarie, dall'altro il diritto di difesa dell'imputato - anche minorenne.
Allo stesso tempo l'Associazione è ben conscia delle obiezioni che vengono mosse contro il sistema del difensore d'ufficio in aula - ritenuto poco dignitoso perché "segregato" all'interno di un'aula a completa disposizione del magistrato; pur tuttavia, si ritiene che tali obiezioni possano essere facilmente risolte con un apposito protocollo di intesa con gli stessi magistrati  che miri a regolare il rapporto fra magistrato e  difensore d'aula durante lo svolgimento del turno.
Inoltre, tale sistema garantirebbe la copertura dei turni nonché l'effettivo controllo sullo svolgimento degli stessi da parte dei difensorei designati, anche per le sedi diverse dal Tribunale Ordinario, come ad es. la sezione distaccata di Ostia, il Tribunale per i Minorenni e le Sezioni Penali del Giudice di Pace.



Il Presidente
Avv. Andrea Florita

martedì 5 aprile 2011

Il nuovo Regolamento del Turno 97 IV comma C.p.p.: Disfunzioni (Incontro A.D.U. Roma 9 febbraio 2011)

Relazione a cura dell'Avv. Maria Francesca Palermo

Come tutti sapete dai primi di gennaio è entrato in vigore il nuovo regolamento del turno 97 IV comma. Mentre prima lo svolgimento del turno prevedeva che si attestasse la propria presenza firmando i registri presenti nelle sedi di A.N.F. e della Camera Penale, attualmente lo svolgimento del turno prevede il seguente iter: il Consiglio dell’ordine nei giorni antecedenti alla data prevista per il turno, invia una P.E.C. al difensore comunicandogli che è di turno; entro il giorno prima il difensore deve rispondere, sempre tramite P.E.C. dando la propria disponibilità e comunicando il proprio numero di cellulare, oppure, in caso di impossibilità ad espletare il turno, indicando un sostituto. La mancata risposta alla mail inviata dal Consiglio equivale ad assenza ingiustificata. Il giorno del turno, il difensore deve arrivare in tribunale entro le 9,00 e ci deve restare necessariamente fino alle 16,00. In quelle ore, se sarà fortunato, sarà contattato direttamente dalle cancellerie che lo inviteranno a recarsi in un’aula per svolgere la funzione richiesta. Infatti, il Giudice che si trovi nella necessità di nominare un difensore ex art. 97 IV comma, non ha più la possibilità di rivolgersi all’ A.N.F. o alla C.P. affinché glielo inviino, ma dovrà chiamare il call center e  farsi dare il numero di un difensore di turno che poi provvederà lui stesso a convocare. Il primo problema che si riscontra è la perdita di tempo che tale procedura comporta, anche perché da molte aule non è possibile fare telefonate esterne al tribunale e di conseguenza è necessario che il cancelliere si assenti per contattare prima il call center e poi i difensori. Naturalmente, per non interrompere continuamente l’udienza, la prassi che in questo primo mese si è per lo più consolidata, è quella di nominare difensore, il primo avvocato immediatamente reperibile, con buona pace di quei trenta difensori che hanno attestato con tanto di P.E.C. la disponibilità a espletare il turno e che  quotidianamente  attendono dalle 9,00 alle 16,00 di essere chiamati a svolgere il proprio lavoro. Inoltre, c’è da considerare che, date le modalità di svolgimento del turno, non è possibile in quel giorno avere altri impegni professionali, perché il regolamento prevede che debbano essere segnalati come assenti coloro che non rispondano al telefono oppure abbiano il telefono spento. C’è anche da dire che fino a questo momento varie cancellerie si sono lamentate perché hanno tentato di mettersi in contatto con il call center senza però ricevere risposta. Un ulteriore problema che si pone dal nostro punto di vista, è quello della trasparenza: infatti, come già accade per i turni arrestati, attualmente non siamo più in grado di verificare che tutti i difensori di turno siano effettivamente chiamati a svolgere la funzione richiesta, mentre prima avevamo accesso ai registri e potevamo verificare l’effettivo svolgimento del turno da parte di tutti i difensori presenti.
Appare quindi chiaro che l’introduzione del call center per lo smistamento dei difensori nelle aule, non garantisce innanzitutto l’esigenza di celerità nel reperimento del difensore ed in secondo luogo fa sì che i difensori non avendo più un  punto di riferimento all’interno del tribunale, rimangano in balia di un soggetto esterno senza poter verificare in nessun modo la correttezza nell’attribuzione delle chiamate e senza la possibilità di conciliare gli altri impegni professionali con il turno 97 IV comma.