Sulla Gazzetta Ufficiale del 22 agosto 2012 n. 195 è stato pubblicato il Decreto del Ministero della Giustizia n. 140 del 20 luglio 2012 che ha modificato il regime delle tariffe professionali. Parimenti, dal 23 agosto 2012, è entrato in vigore il Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
lunedì 10 settembre 2012
mercoledì 11 luglio 2012
Nuovo regolamento difese di ufficio
Dal 1 Luglio 2012 è in vigore il Nuovo Regolamento per le Difese di Ufficio approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma.
Con il nuovo regolamento viene ripristinato un turno che dovrà vedere l'avvocato fisicamente presente in Tribunale, ove dovrà apporre la propria firma (in entrata e in uscita) nell'apposito registro presenze in custodia presso la sede della Camera Penale e dell'A.N.F. Roma.
Il turno è un turno di reperibilità e si articola nel seguente modo: l'avvocato di turno dovrà arrivare in Tribunale e dare la propria presenza. Successivamente verrà chiamato dalle suindicate Associazioni allor quando queste riceveranno una chiamata da un'aula che richiede l'intervento di un difensore.
Grande novità del nuovo regolamento è la nomina che il magistrato dovrà effettuare, ai sensi dell'art. 97 comma 1 c.p.p., in caso di duplice assenza del difensore originariamente nominato.
L'avvocato di turno reperibilità che viene chiamato in aula per effettuare una sostituzione ha l'onere di verificare, consultando il fascicolo, se si è in presenza di un caso di duplice assenza dell'originario difensore e, in tale circostanza, deve invitare il Giudice a procedere alla sua nomina ai sensi dell'art. 97 comma 1 c.p.p., come prescritto dal Regolamento ora in vigore.
Ovviamente vengono ripristinati i turni anche per gli altri Tribunali, cioè a dire il Tribunale per i Minorenni, il Tribunale Militare, il Giudice di Pace Penale ed il Giudice di Pace Penale della Sezione distaccata di Ostia.
Il regolamento agisce anche sul sistema sanzionatorio: verrà infatti sospeso dalla lista dei difensori di ufficio per una durata di 6 mesi il difensore che si renda responsabile di due assenze ingiustificate in un anno, ricomprendendo sia le mancate presentazioni al turno di reperibilità sia le assenze ingiustificate alle udienze alle quali si ha il dovere di presenziare in qualità di difensore di ufficio nominato ex art. 97 comma 1 c.p.p.
mercoledì 21 dicembre 2011
Difese di Ufficio e Liquidazioni: come muoversi
Il prontuario del Tribunale di Roma sulle modalità di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato e di liquidazione degli onorari ai difensori di ufficio, in vigore ormai dal 22.11.2010, pone un preciso iter che il difensore di ufficio deve intraprendere per vedersi liquidati gli onorari al termine del processo per il quale egli ha prestato la propria professionalità.
Il Difensore, infatti, può presentare istanza di liquidazione al Giudice che ha emesso la sentenza per vedersi riconosciuti gli onorari a lui spettanti per l'attività svolta, qualora non sia stato soddisfatto dal proprio assistito.
Il "problema" è la copiosa documentazione – variabile col variare della categoria di appartenenza del soggetto difeso – che a tale istanza deve essere allegata.
L'A.D.U., al fine di agevolare quei colleghi che trovino ostacoli o che, semplicemente, richiedano dei chiarimenti in merito all'attività di recupero del credito che dovranno affrontare, mette a disposizione la propria casella di posta elettronica alla quale potranno essere inviate e-mail dai colleghi interessati al tema in oggetto.
I referenti dell'Associazione ai quali rivolgere le proprie istanze sono l'Avv. Giancarlo Rizzo e l'Avv. Mario Gazzelli, i quali saranno lieti di interloquire con i Colleghi.
L'indirizzo al quale inviare le e-mail è il seguente: aduroma@tiscali.it
mercoledì 28 settembre 2011
Nuovo Regolamento difese di ufficio: dov'è la trasparenza?
ISTITUZIONE SPORTELLO INFORMATIVO A.D.U.
In prossimità dell'entrata in vigore del nuovo regolamento delle difese d'ufficio appare necessario far aprire gli occhi a molti colleghi che, in perfetta buona fede, hanno esultato alla notizia dell'abolizione del turno ex art. 97 IV co., ritenuto dai più, purtroppo, una inutile perdita di tempo.
Quello che non si dice però è come, praticamente, verrà applicata questa "cosiddetta" riforma.
Una delle più grandi conquiste per il servizio delle difese d'ufficio è stata quella della trasparenza: turni pubblici, attribuzione di difese secondo criteri tracciabili e riscontrabili da chiunque abbia interesse, possibilità di sapere prima, per quel minimo di necessaria programmazione dell'avvocato, i giorni della turnazione nel trimestre.
Nella delibera di riforma, il Consiglio dell'Ordine oscura il numero dedicato all'assegnazione della nomina ex art. 97 I co. c.p.p. con un omissis!
PERCHE’?
E ci chiediamo ancora:
E ADESSO?
Nella delibera di riforma, il Consiglio dell'Ordine oscura il numero dedicato all'assegnazione della nomina ex art. 97 I co. c.p.p. con un omissis!
PERCHE’?
E ci chiediamo ancora:
- Quali direttive ha l'operatore del call center nella scelta del difensore da nominare ex art. 97 I comma?
- Come sarà possibile avere accesso ai dati relativi alle assegnazioni delle nomine ex art. 97 I co. c.p.p.?
- Quali controlli sul difensore d’ufficio che omette di svolgere il proprio compito ove contattato?
- Come interpretare il passaggio della delibera che afferma testualmente "Preso atto della disponibilità della Camera Penale di Roma a collaborare, a titolo gratuito, con il Consiglio dell’Ordine per il regolare adempimento della delibera"?
BASTA CON GLI OMISSIS VOGLIAMO RISPOSTE, CHIAREZZA E TRASPARENZA!
L’ADU, in conformità agli scopi prefissati nel proprio statuto e diretti alla tutela dell’assistito e alla difesa del servizio reso dai difensori d’ufficio, si impegna a verificare in concreto che la riforma approvata dal Consiglio dell’Ordine, che vede il nostro netto parere contrario, garantisca l’effettività della difesa dell’imputato da una lato, e il concreto esercizio della difesa da parte di tutti i difensori d’ufficio iscritti nelle liste che seriamente svolgono questo servizio.
Per questo l’Associazione ha attivato uno SPORTELLO INFORMATIVO, aperto a tutti gli iscritti nelle liste dei difensori d’ufficio, presso il locali dell’ANF, siti al primo piano del Tribunale Penale, Palazzina A, attraverso il quale raccogliere le vostre segnalazioni, scambiare informazioni e confrontarci su come affrontare tali provvedimenti presi nei nostri confronti.
Lo sportello è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00
A.D.U.
ASSOCIAZIONE DIFENSORI D'UFFICIO
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
giovedì 28 luglio 2011
Aboliti i turni delle difese d'ufficio!!!
Ancora una volta il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma è intervenuto “a gamba tesa” sui difensori d’ufficio, approvando nella seduta del 07/07/2011 un’integrazione al regolamento della difesa d’ufficio che prevede un radicale cambiamento della modalità di svolgimento del turno.
A distanza di pochi mesi (dicembre 2010) dalla introduzione della gestione dei turni 97 IV comma affidata alla Lextel S.p.A., gestione che si è dimostrata totalmente fallimentare rispetto al precedente sistema che da venti anni consentiva l’effettivo ed efficace svolgimento del turno, siamo oggi nuovamente a subire un nuovo sistema di turnazione che solo all’apparenza può sembrare migliorativo e che sarà sicuramente acclamato da chi, pur iscritto nelle liste, intende il servizio del difensore d’ufficio come una noiosa perdita di tempo da cui ottenere qualche vantaggio economico di tanto in tanto.
Venendo in maniera estremamente sintetica al nocciolo della “nuova” riforma, viene abolito l’elenco del turno 97 IV comma con l’istituzione di un numero telefonico diretto valido per tutti le sedi giudiziarie (tribunale ordinario, minori, giudice di pace penale ecc. ecc.) da contattare dall’autorità procedente per la richiesta di un nuovo difensore 97 I comma che sostituisce immediatamente e, comunque, in caso di seconda assenza nel processo, il difensore nominato.
Tradotto nella pratica, rimane il servizio del call center, con tutte le disfunzioni palesate in questi mesi e il difensore d’ufficio, che comunque deve garantire la sua reperibilità, sarà in attesa che il magistrato in udienza, attenendosi spontaneamente senza alcun obbligo giuridico a quanto previsto dal nuovo sistema, provveda d’ufficio alla sostituzione definitiva del difensore nominato in caso di sua seconda assenza nel processo; di fatto, quindi, mentre oggi nella vigenza del turno 97 IV comma attendiamo fino alle ore 15:00 con i nostri cellulari (dove hanno la linea!) una chiamata per le sostituzioni 97 IV comma, con il nuovo sistema resteremo sempre in attesa di una chiamata per una nomina 97 I comma in udienza ben consci, come l’esperienza pratica ci insegna, di come il magistrato raramente provvede alla nomina 97 I comma.
Si noti bene, poi, che l’integrazione al regolamento approvata, nulla dispone in merito al controllo e alla sanzione del difensore d’ufficio che non effettui il turno: se infatti nella vigenza del turno 97 IV comma il regolamento prevedeva la sospensione automatica in caso di assenza ingiustificata riscontrabile dai registri di presenza che venivano sottoscritti dal difensore di turno, con l’abolizione delle liste 97 IV comma e con il sistema di gestione affidata al call center, ci domandiamo chi e come si vigilerà sul rispetto del turno.
Si tratta pertanto dell’ennesimo intervento di riforma privo di senso pratico, che evidenzia la poca conoscenza della prassi delle aule giudiziarie romane e che in concreto svuota il servizio delle difese d’ufficio.
A questo punto non possiamo esimerci dal porci delle domande:
PERCHE’ il Consiglio dell’Ordine ha voluto stravolgere un sistema di turnazione che da venti anni garantiva l’efficacia del turno, con la pronta reperibilità del difensore d’ufficio tramite il servizio reso dalla ANF e dalla CAMERA PENALE, il controllo sull’effettivo svolgimento del turno, tramite la sottoscrizione del registro di presenza, dando modo allo stesso tempo al difensore di turno di poter gestire le proprie esigenze personali tramite il contatto diretto con chi era deputato alla tenuta del registro?
PERCHE’ il Consiglio dell’Ordine non ha tenuto conto delle vibranti proteste che si sono levate sia dagli uffici giudiziari che dai colleghi iscritti nelle liste dei difensori d’ufficio, che in 750 hanno sottoscritto un documento nel quale veniva richiesto il ritorno al vecchio sistema, atteso il fallimento del servizio reso dal call center?
PERCHE’ il Consiglio dell’Ordine senza alcuna chiara motivazione ha ritenuto non fattibile la proposta che la nostra Associazione, congiuntamente alla ANF di Roma, ha presentato e volta al ripristino del turno d’aula con il conseguente abbandono del servizio del call center?
Non sappiamo, caro collega e caro associato, se avremo mai risposte a queste domande, sappiamo però come Avvocati di essere tenuti, nel pieno rispetto del nostro codice deontologico, a rispettare le decisioni del consiglio dell’ordine di appartenenza, ma non per questo a condividerle e a cercare di cambiarle.
Come Associazione al momento della nostra costituzione ci siamo posti tre scopi fondamentali:
1) GARANTIRE LA PROFESSIONALITA’ DEL DIFENSORE D’UFFICIO A TUTELA DEL DIRITTO DI DIFESA DEL CITTADINO
2) VIGILIARE SULL’EFFICACIA E SULLA TRASPARENZA DELLE MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEI TURNI DEI DIFENSORI D’UFFICIO
3) TUTELARE LA DIGNITA’ DELL’AVVOCATO NELL’AMBITO DEL SERVIZIO VOLONTARIAMENTE RESO PER LE DIFESE D’UFFICIO
Riteniamo che la posizione assunta dal Consiglio dell’Ordine, con l’approvato sistema di turnazione, stride fortemente con tali obiettivi e nel pieno rispetto delle regole deontologiche e democratiche proporremo iniziative volte al reale cambiamento della situazione che, allo stato attuale, riteniamo non tuteli pienamente il diritto di difesa dell’imputato.
RingraziandoTi per l’attenzione che ci hai accordato, Ti chiediamo, se Ti riconosci negli scopi che la nostra Associazione si è posta, di sostenerci nelle nostre future iniziative in quanto solo con il Tuo concreto appoggio e con quello degli altri colleghi che già ci hanno dato fiducia, possiamo realmente modificare e migliorare le cose; l’Associazione, da par suo, resterà sempre al fianco e darà il suo appoggio a chi svolge seriamente e diligentemente il servizio delle difese d’ufficio.
Con un caro augurio di buon lavoro e buone ferie.
Il Consiglio direttivo
*****
Si riporta, di seguito, il testo della Delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma del 7 luglio 2011 con la quale viene abolito il Turno 97 IV comma:
INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DELLA DIFESA DI UFFICIO APPROVATO DAL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA NELL'ADUNANZA DELL'8 GIUGNO 2006
Il Consiglio
- Udita la relazione del Consigliere Avv. Francesco Gianzi, avente a oggetto la necessità di coordinamento e attuazione delle modalità di svolgimento dell'elenco alfabetico dei difensori d'ufficio come previsto dall'art. 29 disp att. c.p.p.;
- Ribadita l'esigenza di esplicitare le disposizioni dell'art. 97 c.p.p. in rapporto all'art. 29 disp. att. c.p.p. e le implicazioni con le norme deontologiche in generale e nel procedimento penale in particolare;
- Ribadito il principio generale secondo cui la difesa d'ufficio, attraverso l'elenco speciale, tenuto dal Consiglio, è volta ad attuare il compiuto esercizio del diritto di difesa dei cittadini di cui all'art. 24 della Costituzione e all'art. 6 della Convezione Europea dei Diritti dell'Uomo, prot. n. 11 e, comunque, come previsto dalle norme vigenti del nostro ordinamento;
- Preso atto di quanto affermato, in tema di reperibilità del difensore d'ufficio e della sua momentanea sostituzione, dalle associazioni forensi presenti sul territorio anche e soprattutto in rapporto alle stesse decisioni della Corte Europea dei Diritti Umani;
- Ribadito il diritto alla retribuzione dell'attività svolta dal difensore d'ufficio;
- Richiamata la natura volontaria dell'iscrizione nell'elenco tenuto dal Consiglio, con le obbligatorie conseguenze in riferimento all'art. 97 del c.p.p., alla luce di elementari, quanto fondamentali principi di lealtà e correttezza nell'esercizio di tale ufficio, sia in riferimento ai colleghi, alle persone sottoposte a procedimento, agli uffici giudiziari, sia allo stesso Consiglio dell'Ordine;
- Affermato l'obbligo e la necessità di tutelare il prestigio dell'Istituzione Forense e la dignità professionale di tutti gli avvocati, attraverso uno scrupoloso ed efficace controllo dell'attività professionale di tutti i difensori iscritti nell'elenco;
- Preso atto di quanto manifestato dalle associazioni forensi e, in particolare, dalla Camera Penale di Roma, che ha condiviso la presente,
delibera
- in riferimento alla formazione degli elenchi di cui all'art. 97 comma primo c.p.p. L'avvocato richiedente l'iscrizione dovrà specificare, nel modulo già presente presso il nostro ufficio:
a) le competenze specifiche in rapporto agli elenchi indicati nella delibera 8 giugno 2006 prima parte - in numero di otto (8)- sotto il paragrafo “Elenco ai sensi dell'art. 29 disp att. c.p.p.“;
b) le prossimità alla sede giudiziaria e la disponibilità alla reperibilità.
- Di eliminare il paragrafo: “Ripartizione delle turnazioni” contenuto nella delibera dell'8 giugno 2006 -c.d. Regolamento difese d'ufficio- pertanto non vi sarà più alcun elenco ai sensi dell'art. 97 IV comma c.p.p.
- In luogo di tale paragrafo è inserita la seguente frase:
- In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 97 IV comma c.p.p. nel caso in cui è richiesta la presenza del difensore d'ufficio in sostituzione del difensore di fiducia o di quello previsto ai sensi dell'art. 97 comma primo c.p.p. nel caso di momentanea assenza, in caso di mancato reperimento e, comunque, in tutte le ipotesi in cui il Pubblico Ministero e la Polizia Giudiziaria abbiano richiesto un nuovo nominativo di difensore d'ufficio -art. 97 comma IV ultima parte- è istituito il seguente numero telefonico diretto 06.45475878, per la richiesta immediata di un nuovo difensore d'ufficio di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 97 c.p.p.
- Preso atto della disponibilità della Camera Penale di Roma a collaborare, a titolo gratuito, con il Consiglio dell'Ordine per il regolare adempimento della delibera;
- Rilevata, altresì, la necessità di affermare che quanto previsto nell'art. 97 IV comma del c.p.p. costituisce una temporanea e limitata sostituzione del difensore nel procedimento ai sensi dell'art. 102 c.p.p. e che per garantire l'effettività dell'esercizio del diritto di difesa, immediatamente e, comunque, dopo la seconda assenza del difensore nominato, specie nel processo, si deve far luogo alla diretta al seguente numero 06.45475878,
dispone
la trasmissione della presente delibera a tutti gli Uffici Giudiziari per la diffusione e completa attuazione, in ottemperanza e nel rispetto del supremo diritto di difesa e della Costituzione della Repubblica Italiana.
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