Ancora una volta il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma è intervenuto “a gamba tesa” sui difensori d’ufficio, approvando nella seduta del 07/07/2011 un’integrazione al regolamento della difesa d’ufficio che prevede un radicale cambiamento della modalità di svolgimento del turno.
A distanza di pochi mesi (dicembre 2010) dalla introduzione della gestione dei turni 97 IV comma affidata alla Lextel S.p.A., gestione che si è dimostrata totalmente fallimentare rispetto al precedente sistema che da venti anni consentiva l’effettivo ed efficace svolgimento del turno, siamo oggi nuovamente a subire un nuovo sistema di turnazione che solo all’apparenza può sembrare migliorativo e che sarà sicuramente acclamato da chi, pur iscritto nelle liste, intende il servizio del difensore d’ufficio come una noiosa perdita di tempo da cui ottenere qualche vantaggio economico di tanto in tanto.
Venendo in maniera estremamente sintetica al nocciolo della “nuova” riforma, viene abolito l’elenco del turno 97 IV comma con l’istituzione di un numero telefonico diretto valido per tutti le sedi giudiziarie (tribunale ordinario, minori, giudice di pace penale ecc. ecc.) da contattare dall’autorità procedente per la richiesta di un nuovo difensore 97 I comma che sostituisce immediatamente e, comunque, in caso di seconda assenza nel processo, il difensore nominato.
Tradotto nella pratica, rimane il servizio del call center, con tutte le disfunzioni palesate in questi mesi e il difensore d’ufficio, che comunque deve garantire la sua reperibilità, sarà in attesa che il magistrato in udienza, attenendosi spontaneamente senza alcun obbligo giuridico a quanto previsto dal nuovo sistema, provveda d’ufficio alla sostituzione definitiva del difensore nominato in caso di sua seconda assenza nel processo; di fatto, quindi, mentre oggi nella vigenza del turno 97 IV comma attendiamo fino alle ore 15:00 con i nostri cellulari (dove hanno la linea!) una chiamata per le sostituzioni 97 IV comma, con il nuovo sistema resteremo sempre in attesa di una chiamata per una nomina 97 I comma in udienza ben consci, come l’esperienza pratica ci insegna, di come il magistrato raramente provvede alla nomina 97 I comma.
Si noti bene, poi, che l’integrazione al regolamento approvata, nulla dispone in merito al controllo e alla sanzione del difensore d’ufficio che non effettui il turno: se infatti nella vigenza del turno 97 IV comma il regolamento prevedeva la sospensione automatica in caso di assenza ingiustificata riscontrabile dai registri di presenza che venivano sottoscritti dal difensore di turno, con l’abolizione delle liste 97 IV comma e con il sistema di gestione affidata al call center, ci domandiamo chi e come si vigilerà sul rispetto del turno.
Si tratta pertanto dell’ennesimo intervento di riforma privo di senso pratico, che evidenzia la poca conoscenza della prassi delle aule giudiziarie romane e che in concreto svuota il servizio delle difese d’ufficio.
A questo punto non possiamo esimerci dal porci delle domande:
PERCHE’ il Consiglio dell’Ordine ha voluto stravolgere un sistema di turnazione che da venti anni garantiva l’efficacia del turno, con la pronta reperibilità del difensore d’ufficio tramite il servizio reso dalla ANF e dalla CAMERA PENALE, il controllo sull’effettivo svolgimento del turno, tramite la sottoscrizione del registro di presenza, dando modo allo stesso tempo al difensore di turno di poter gestire le proprie esigenze personali tramite il contatto diretto con chi era deputato alla tenuta del registro?
PERCHE’ il Consiglio dell’Ordine non ha tenuto conto delle vibranti proteste che si sono levate sia dagli uffici giudiziari che dai colleghi iscritti nelle liste dei difensori d’ufficio, che in 750 hanno sottoscritto un documento nel quale veniva richiesto il ritorno al vecchio sistema, atteso il fallimento del servizio reso dal call center?
PERCHE’ il Consiglio dell’Ordine senza alcuna chiara motivazione ha ritenuto non fattibile la proposta che la nostra Associazione, congiuntamente alla ANF di Roma, ha presentato e volta al ripristino del turno d’aula con il conseguente abbandono del servizio del call center?
Non sappiamo, caro collega e caro associato, se avremo mai risposte a queste domande, sappiamo però come Avvocati di essere tenuti, nel pieno rispetto del nostro codice deontologico, a rispettare le decisioni del consiglio dell’ordine di appartenenza, ma non per questo a condividerle e a cercare di cambiarle.
Come Associazione al momento della nostra costituzione ci siamo posti tre scopi fondamentali:
1) GARANTIRE LA PROFESSIONALITA’ DEL DIFENSORE D’UFFICIO A TUTELA DEL DIRITTO DI DIFESA DEL CITTADINO
2) VIGILIARE SULL’EFFICACIA E SULLA TRASPARENZA DELLE MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEI TURNI DEI DIFENSORI D’UFFICIO
3) TUTELARE LA DIGNITA’ DELL’AVVOCATO NELL’AMBITO DEL SERVIZIO VOLONTARIAMENTE RESO PER LE DIFESE D’UFFICIO
Riteniamo che la posizione assunta dal Consiglio dell’Ordine, con l’approvato sistema di turnazione, stride fortemente con tali obiettivi e nel pieno rispetto delle regole deontologiche e democratiche proporremo iniziative volte al reale cambiamento della situazione che, allo stato attuale, riteniamo non tuteli pienamente il diritto di difesa dell’imputato.
RingraziandoTi per l’attenzione che ci hai accordato, Ti chiediamo, se Ti riconosci negli scopi che la nostra Associazione si è posta, di sostenerci nelle nostre future iniziative in quanto solo con il Tuo concreto appoggio e con quello degli altri colleghi che già ci hanno dato fiducia, possiamo realmente modificare e migliorare le cose; l’Associazione, da par suo, resterà sempre al fianco e darà il suo appoggio a chi svolge seriamente e diligentemente il servizio delle difese d’ufficio.
Con un caro augurio di buon lavoro e buone ferie.
Il Consiglio direttivo
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Si riporta, di seguito, il testo della Delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma del 7 luglio 2011 con la quale viene abolito il Turno 97 IV comma:
INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DELLA DIFESA DI UFFICIO APPROVATO DAL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA NELL'ADUNANZA DELL'8 GIUGNO 2006
Il Consiglio
- Udita la relazione del Consigliere Avv. Francesco Gianzi, avente a oggetto la necessità di coordinamento e attuazione delle modalità di svolgimento dell'elenco alfabetico dei difensori d'ufficio come previsto dall'art. 29 disp att. c.p.p.;
- Ribadita l'esigenza di esplicitare le disposizioni dell'art. 97 c.p.p. in rapporto all'art. 29 disp. att. c.p.p. e le implicazioni con le norme deontologiche in generale e nel procedimento penale in particolare;
- Ribadito il principio generale secondo cui la difesa d'ufficio, attraverso l'elenco speciale, tenuto dal Consiglio, è volta ad attuare il compiuto esercizio del diritto di difesa dei cittadini di cui all'art. 24 della Costituzione e all'art. 6 della Convezione Europea dei Diritti dell'Uomo, prot. n. 11 e, comunque, come previsto dalle norme vigenti del nostro ordinamento;
- Preso atto di quanto affermato, in tema di reperibilità del difensore d'ufficio e della sua momentanea sostituzione, dalle associazioni forensi presenti sul territorio anche e soprattutto in rapporto alle stesse decisioni della Corte Europea dei Diritti Umani;
- Ribadito il diritto alla retribuzione dell'attività svolta dal difensore d'ufficio;
- Richiamata la natura volontaria dell'iscrizione nell'elenco tenuto dal Consiglio, con le obbligatorie conseguenze in riferimento all'art. 97 del c.p.p., alla luce di elementari, quanto fondamentali principi di lealtà e correttezza nell'esercizio di tale ufficio, sia in riferimento ai colleghi, alle persone sottoposte a procedimento, agli uffici giudiziari, sia allo stesso Consiglio dell'Ordine;
- Affermato l'obbligo e la necessità di tutelare il prestigio dell'Istituzione Forense e la dignità professionale di tutti gli avvocati, attraverso uno scrupoloso ed efficace controllo dell'attività professionale di tutti i difensori iscritti nell'elenco;
- Preso atto di quanto manifestato dalle associazioni forensi e, in particolare, dalla Camera Penale di Roma, che ha condiviso la presente,
delibera
- in riferimento alla formazione degli elenchi di cui all'art. 97 comma primo c.p.p. L'avvocato richiedente l'iscrizione dovrà specificare, nel modulo già presente presso il nostro ufficio:
a) le competenze specifiche in rapporto agli elenchi indicati nella delibera 8 giugno 2006 prima parte - in numero di otto (8)- sotto il paragrafo “Elenco ai sensi dell'art. 29 disp att. c.p.p.“;
b) le prossimità alla sede giudiziaria e la disponibilità alla reperibilità.
- Di eliminare il paragrafo: “Ripartizione delle turnazioni” contenuto nella delibera dell'8 giugno 2006 -c.d. Regolamento difese d'ufficio- pertanto non vi sarà più alcun elenco ai sensi dell'art. 97 IV comma c.p.p.
- In luogo di tale paragrafo è inserita la seguente frase:
- In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 97 IV comma c.p.p. nel caso in cui è richiesta la presenza del difensore d'ufficio in sostituzione del difensore di fiducia o di quello previsto ai sensi dell'art. 97 comma primo c.p.p. nel caso di momentanea assenza, in caso di mancato reperimento e, comunque, in tutte le ipotesi in cui il Pubblico Ministero e la Polizia Giudiziaria abbiano richiesto un nuovo nominativo di difensore d'ufficio -art. 97 comma IV ultima parte- è istituito il seguente numero telefonico diretto 06.45475878, per la richiesta immediata di un nuovo difensore d'ufficio di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 97 c.p.p.
- Preso atto della disponibilità della Camera Penale di Roma a collaborare, a titolo gratuito, con il Consiglio dell'Ordine per il regolare adempimento della delibera;
- Rilevata, altresì, la necessità di affermare che quanto previsto nell'art. 97 IV comma del c.p.p. costituisce una temporanea e limitata sostituzione del difensore nel procedimento ai sensi dell'art. 102 c.p.p. e che per garantire l'effettività dell'esercizio del diritto di difesa, immediatamente e, comunque, dopo la seconda assenza del difensore nominato, specie nel processo, si deve far luogo alla diretta al seguente numero 06.45475878,
dispone
la trasmissione della presente delibera a tutti gli Uffici Giudiziari per la diffusione e completa attuazione, in ottemperanza e nel rispetto del supremo diritto di difesa e della Costituzione della Repubblica Italiana.