La Corte Costituzionale con ordinanza n. 201/15 depositata in cancelleria il 15/10/2015 ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale Ordinario di Lecce -in composizione monocratica- in riferimento agli artt. 116 e 117 D.P.R. 30/05/2002 n. 115 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) nella parte in cui estendono anche al mero difensore designato dal giudice in sostituzione occasionale del difensore di fiducia, o di ufficio, dell’imputato, il diritto alla liquidazione erariale delle competenze professionali spettante al difensore di ufficio (in caso di impossidenza od irreperibilità dell’assistito).
Qui di seguito pubblichiamo l'ordinanza integrale rimandando al sito della Corte Costituzionale