Si rende noto che per effetto delle MODIFICHE INTRODOTTE DALLA legge di stabilità 2016 ALL'ART. 83 DEL d.pr. 115/2002, il Giudicante é ora tenuto, contestualmente alla pronuncia della sentenza, ad emettere decreto di pagamento degli onorari richiesti dal difensore.
Invitiamo pertanto tutti i colleghi di munirsi di istanza di liquidazione e provvedere al deposito della stessa in udienza al termine della discussione.
Quanto sopra detto vale per i procedimenti davanti ad ogni tipo di organo giudicante (Giudice di Pace, Tribunale Ordinario, Tribunale di Sorveglianza e Tribunale per i minorenni) e per ogni grado di giudizio, in relazione agli assistiti ammessi al patrocinio a spese dello stato.
Riteniamo inoltre che la medesima procedura possa essere applicata in caso di assistiti dichiararti irreperibili, in virtù del richiamo dell'art.117 del D.P.R. 115/2002 ALLE NORME DEL MEDESIMO DECRETO RELATIVE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO.
E' una procedura che permette di abbattere i tempi di attesa rispetto al "classico" deposito dell'istanza di liquidazione in cancelleria, provvedendo il Giudicante ad emettere il decreto di liquidazione al momento della pronuncia della sentenza, così come è accaduto ad un componente del Consiglio Direttivo dell'A.D.U. di Roma che ha ottenuto il decreto di liquidazione immediatamente dopo la discussione effettuata dinanzi alla Corte d'Appello di Roma sulla base di apposita istanza presentata in udienza.
Per qualunque chiarimento in merito l'Associazione rimane a disposizione tramite la propria casella di posta elettronica (associazionedifensoridufficio@gmail.com).