martedì 5 aprile 2011

Il nuovo Regolamento del Turno 97 IV comma C.p.p.: Disfunzioni (Incontro A.D.U. Roma 9 febbraio 2011)

Relazione a cura dell'Avv. Maria Francesca Palermo

Come tutti sapete dai primi di gennaio è entrato in vigore il nuovo regolamento del turno 97 IV comma. Mentre prima lo svolgimento del turno prevedeva che si attestasse la propria presenza firmando i registri presenti nelle sedi di A.N.F. e della Camera Penale, attualmente lo svolgimento del turno prevede il seguente iter: il Consiglio dell’ordine nei giorni antecedenti alla data prevista per il turno, invia una P.E.C. al difensore comunicandogli che è di turno; entro il giorno prima il difensore deve rispondere, sempre tramite P.E.C. dando la propria disponibilità e comunicando il proprio numero di cellulare, oppure, in caso di impossibilità ad espletare il turno, indicando un sostituto. La mancata risposta alla mail inviata dal Consiglio equivale ad assenza ingiustificata. Il giorno del turno, il difensore deve arrivare in tribunale entro le 9,00 e ci deve restare necessariamente fino alle 16,00. In quelle ore, se sarà fortunato, sarà contattato direttamente dalle cancellerie che lo inviteranno a recarsi in un’aula per svolgere la funzione richiesta. Infatti, il Giudice che si trovi nella necessità di nominare un difensore ex art. 97 IV comma, non ha più la possibilità di rivolgersi all’ A.N.F. o alla C.P. affinché glielo inviino, ma dovrà chiamare il call center e  farsi dare il numero di un difensore di turno che poi provvederà lui stesso a convocare. Il primo problema che si riscontra è la perdita di tempo che tale procedura comporta, anche perché da molte aule non è possibile fare telefonate esterne al tribunale e di conseguenza è necessario che il cancelliere si assenti per contattare prima il call center e poi i difensori. Naturalmente, per non interrompere continuamente l’udienza, la prassi che in questo primo mese si è per lo più consolidata, è quella di nominare difensore, il primo avvocato immediatamente reperibile, con buona pace di quei trenta difensori che hanno attestato con tanto di P.E.C. la disponibilità a espletare il turno e che  quotidianamente  attendono dalle 9,00 alle 16,00 di essere chiamati a svolgere il proprio lavoro. Inoltre, c’è da considerare che, date le modalità di svolgimento del turno, non è possibile in quel giorno avere altri impegni professionali, perché il regolamento prevede che debbano essere segnalati come assenti coloro che non rispondano al telefono oppure abbiano il telefono spento. C’è anche da dire che fino a questo momento varie cancellerie si sono lamentate perché hanno tentato di mettersi in contatto con il call center senza però ricevere risposta. Un ulteriore problema che si pone dal nostro punto di vista, è quello della trasparenza: infatti, come già accade per i turni arrestati, attualmente non siamo più in grado di verificare che tutti i difensori di turno siano effettivamente chiamati a svolgere la funzione richiesta, mentre prima avevamo accesso ai registri e potevamo verificare l’effettivo svolgimento del turno da parte di tutti i difensori presenti.
Appare quindi chiaro che l’introduzione del call center per lo smistamento dei difensori nelle aule, non garantisce innanzitutto l’esigenza di celerità nel reperimento del difensore ed in secondo luogo fa sì che i difensori non avendo più un  punto di riferimento all’interno del tribunale, rimangano in balia di un soggetto esterno senza poter verificare in nessun modo la correttezza nell’attribuzione delle chiamate e senza la possibilità di conciliare gli altri impegni professionali con il turno 97 IV comma.