Il collega Gabriele D'Urso invia un prezioso e puntuale contributo, che volentieri l'A.D.U. pubblica su questo suo spazio, per, se possibile, chiarire i termini di applicazione della legge 67 del 2014 in tema di:
-Nuove disposizioni nei confronti degli imputati irreperibili
-Nuove disposizioni in tema di procedimento di messa alla prova
-Liquidazioni per imputati ammessi al Gratuito Patrocinio a Spese dello Stato.
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BREVI NOTE SULLA LEGGE N.
67/14
- SULLE NUOVE DISPOSIZIONI NEI
CONFRONTI DEGLI IRREPERIBILI
In vigore dal 17 maggio 2014 le
nuove norme comportano l'allineamento del nostro ordinamento agli altri
ordinamenti europei in materia di garanzia sostanziale del diritto di difesa.
Viene espunto dal nostro codice
l'istituto della contumacia, potendosi dichiarare la sola assenza
dell'imputato.
Vengono individuati degli
specifici casi in cui la conoscenza dell'esistenza del procedimento e la
volontarietà della sottrazione alla conoscenza dello stesso da parte
dell'imputato, è sostanzialmente provata.
I casi in cui vi è prova della
conoscenza del procedimento da parte dell'imputato sono i seguenti:
- arresto, fermo o applicazione
di misura cautelare;
- elezione o dichiarazione di
domicilio nel corso del procedimento, ovvero in presenza di una notizia di
reato iscritta presso la Procura;
- nomina di un difensore di
fiducia;
- ricevimento personale della
notifica dell'avviso d'udienza.
Presupposto necessario, quindi,
ai fini della regolarità del contraddittorio, è l'acquisizione da parte del
Giudice della prova della effettiva conoscenza dell'esistenza del procedimento
da parte dell'imputato: a tal fine viene previsto che l'avviso d'udienza, in
caso di rinnovazione disposta dal Giudice, venga notificato a mezzo della
polizia giudiziaria all'imputato personalmente, con esclusione quindi di
procedure di notifica equipollenti.
Nel caso la notifica non sia
possibile il Giudice dispone la sospensione del processo nei confronti
dell'imputato, dovendo, a cadenza annuale, disporre nuove ricerche. Solo nel
caso in cui venga trovato l'imputato, il processo può proseguire.
Al momento dell'effettiva
conoscenza da parte dell'imputato dell'esistenza del processo, lo stesso può
essere rimesso in termini per richiedere l'accesso ai riti alternativi.
In grado d'appello ed in
Cassazione è prevista, in caso di accertamento della mancata conoscenza
effettiva da parte dell'imputato dell'esistenza del procedimento, la
declaratoria di nullità della sentenza impugnata e la restituzione degli atti
al giudice di primo grado.
Qualora inoltre vi sia un
giudicato, il condannato o un suo procuratore speciale, potranno chiedere entro
trenta giorni dall'effettiva conoscenza dell'esistenza del procedimento, la
rescissione del giudicato.
Comunque qualora venga disposta
la sospensione del processo nei confronti dell'irreperibile, la durata della
sospensione della prescrizione del reato non può in ogni caso superare i
termini di cui all'art.161, co.2, c.p..
- SULLE NUOVE DISPOSIZIONI IN
TEMA DI PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA
In vigore anch'esso dal 17 maggio
2014 il nuovo istituto, attraverso modifiche al codice penale e di procedura
penale, prevede la sospensione del processo con la messa alla prova dell'imputato.
I limiti d'applicabilità
dell'istituto sono individuati dal legislatore in base alla situazione
soggettiva dell'imputato ed alla tipologia di reato.
Per ciò che concerne la posizione
soggettiva dell'imputato, deve escludersi la possibilità di concessione del
beneficio ai soggetti che ne abbiano già usufruito in precedenza, e nei
confronti dei delinquenti e contravventori abituali, dei delinquenti
professionali e per tendenza.
In relazione alla tipologia di
reato è previsto che la messa alla prova possa essere concessa solo per delitti
che prevedano una pena massima di quattro anni, nonché per i delitti indicati
dall'art. 550, co.2 cpp. L'applicabilità dell'istituto è quindi da inquadrarsi
principalmente all'interno del rito monocratico, laddove è prevista la
citazione diretta a giudizio da parte del Pubblico Ministero.
La richiesta può essere
formulata, dall'imputato o dal procuratore speciale, entro la dichiarazione di
apertura del dibattimento nel caso di citazione diretta a giudizio e nel rito
direttissimo; medesima richiesta può essere avanzata fino alla discussione
qualora si svolga l'udienza preliminare.
In caso di procedimento per
decreto e di giudizio immediato, la domanda segue le forme già previste per la
richiesta di rito abbreviato.
Qualora la domanda venga
formulata nel corso delle indagini preliminari è richiesto il consenso motivato
del Pubblico Ministero, il quale è tenuto ad enunciare le ragioni anche
dell'eventuale dissenso.
Condizioni necessarie per la
concessione dell'istituto sono l'eliminazione delle conseguenze del reato, il
risarcimento del danno, ove possibile, e l'affidamento al servizio sociale con
prestazione di lavoro di pubblica
utilità.
All'istanza di sospensione con
messa alla prova è allegato un programma di trattamento elaborato d'intesa con
l'ufficio di esecuzione penale esterna, cui è necessario rivolgere una
preventiva domanda.
L'udienza all'uopo fissata per la
decisione sulla richiesta, si tiene in camera di consiglio ed è facoltà del
Giudice chiedere la comparizione personale dell'imputato: particolare
attenzione è prestata nei confronti della parte offesa e proprio a tal fine è
previsto che possa impugnare il provvedimento, nel caso in cui non riceva
l'avviso d'udienza o non venga sentita nel corso della medesima. Altra cautela
è data dalla previsione del controllo da parte del Giudice del domicilio
dell'imputato al fine di tutelare
l'incolumità della parte offesa.
Nel corso del periodo di messa
alla prova, che comunque non può superare i due anni, la prescrizione resta
sospesa solo per il richiedente e non per gli eventuali coimputati.
All'esito positivo della messa
alla prova il Giudice, previa fissazione di un'apposita udienza, dichiara con
sentenza estinto il reato.
SULLE LIQUIDAZIONI PER IMPUTATI AMMESSI AL GRATUITO PATROCINIO
Per
quanto riguarda le liquidazioni spettanti ai difensori d'ufficio qualora si
assista un soggetto ammesso al patrocinio a spese dello stato, pare ragionevole
affermare che in caso di sospensione del processo per la messa alla prova, la
liquidazione potrà essere richiesta solo a seguito della emissione della
sentenza che dichiara estinto il reato. In caso di sospensione del processo nei
confronti degli irreperibili solo a seguito della sentenza che chiuderà il
procedimento potrà essere richiesta la liquidazione