martedì 3 giugno 2014

Riflessioni sulla Legge n. 67/2014

Il collega Gabriele D'Urso invia un prezioso e puntuale contributo, che volentieri l'A.D.U. pubblica su questo suo spazio, per, se possibile, chiarire i termini di applicazione della legge 67 del 2014 in tema di:
-Nuove disposizioni nei confronti degli imputati irreperibili
-Nuove disposizioni in tema di procedimento di messa alla prova
-Liquidazioni per imputati ammessi al Gratuito Patrocinio a Spese dello Stato.
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BREVI NOTE SULLA LEGGE N. 67/14

- SULLE NUOVE DISPOSIZIONI NEI CONFRONTI DEGLI IRREPERIBILI
In vigore dal 17 maggio 2014 le nuove norme comportano l'allineamento del nostro ordinamento agli altri ordinamenti europei in materia di garanzia sostanziale del diritto di difesa.
Viene espunto dal nostro codice l'istituto della contumacia, potendosi dichiarare la sola assenza dell'imputato.
Vengono individuati degli specifici casi in cui la conoscenza dell'esistenza del procedimento e la volontarietà della sottrazione alla conoscenza dello stesso da parte dell'imputato, è sostanzialmente provata.
I casi in cui vi è prova della conoscenza del procedimento da parte dell'imputato sono i seguenti:
- arresto, fermo o applicazione di misura cautelare;
- elezione o dichiarazione di domicilio nel corso del procedimento, ovvero in presenza di una notizia di reato iscritta presso la Procura;
- nomina di un difensore di fiducia;
- ricevimento personale della notifica dell'avviso d'udienza.
Presupposto necessario, quindi, ai fini della regolarità del contraddittorio, è l'acquisizione da parte del Giudice della prova della effettiva conoscenza dell'esistenza del procedimento da parte dell'imputato: a tal fine viene previsto che l'avviso d'udienza, in caso di rinnovazione disposta dal Giudice, venga notificato a mezzo della polizia giudiziaria all'imputato personalmente, con esclusione quindi di procedure di notifica equipollenti.
Nel caso la notifica non sia possibile il Giudice dispone la sospensione del processo nei confronti dell'imputato, dovendo, a cadenza annuale, disporre nuove ricerche. Solo nel caso in cui venga trovato l'imputato, il processo può proseguire.
Al momento dell'effettiva conoscenza da parte dell'imputato dell'esistenza del processo, lo stesso può essere rimesso in termini per richiedere l'accesso ai riti alternativi.
In grado d'appello ed in Cassazione è prevista, in caso di accertamento della mancata conoscenza effettiva da parte dell'imputato dell'esistenza del procedimento, la declaratoria di nullità della sentenza impugnata e la restituzione degli atti al giudice di primo grado.
Qualora inoltre vi sia un giudicato, il condannato o un suo procuratore speciale, potranno chiedere entro trenta giorni dall'effettiva conoscenza dell'esistenza del procedimento, la rescissione del giudicato.
Comunque qualora venga disposta la sospensione del processo nei confronti dell'irreperibile, la durata della sospensione della prescrizione del reato non può in ogni caso superare i termini di cui all'art.161, co.2, c.p..

- SULLE NUOVE DISPOSIZIONI IN TEMA DI PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA
In vigore anch'esso dal 17 maggio 2014 il nuovo istituto, attraverso modifiche al codice penale e di procedura penale, prevede la sospensione del processo con la messa alla prova dell'imputato.
I limiti d'applicabilità dell'istituto sono individuati dal legislatore in base alla situazione soggettiva dell'imputato ed alla tipologia di reato.
Per ciò che concerne la posizione soggettiva dell'imputato, deve escludersi la possibilità di concessione del beneficio ai soggetti che ne abbiano già usufruito in precedenza, e nei confronti dei delinquenti e contravventori abituali, dei delinquenti professionali e per tendenza.
In relazione alla tipologia di reato è previsto che la messa alla prova possa essere concessa solo per delitti che prevedano una pena massima di quattro anni, nonché per i delitti indicati dall'art. 550, co.2 cpp. L'applicabilità dell'istituto è quindi da inquadrarsi principalmente all'interno del rito monocratico, laddove è prevista la citazione diretta a giudizio da parte del Pubblico Ministero.
La richiesta può essere formulata, dall'imputato o dal procuratore speciale, entro la dichiarazione di apertura del dibattimento nel caso di citazione diretta a giudizio e nel rito direttissimo; medesima richiesta può essere avanzata fino alla discussione qualora si svolga l'udienza preliminare.
In caso di procedimento per decreto e di giudizio immediato, la domanda segue le forme già previste per la richiesta di rito abbreviato.
Qualora la domanda venga formulata nel corso delle indagini preliminari è richiesto il consenso motivato del Pubblico Ministero, il quale è tenuto ad enunciare le ragioni anche dell'eventuale dissenso.
Condizioni necessarie per la concessione dell'istituto sono l'eliminazione delle conseguenze del reato, il risarcimento del danno, ove possibile, e l'affidamento al servizio sociale con prestazione di lavoro di pubblica  utilità.
All'istanza di sospensione con messa alla prova è allegato un programma di trattamento elaborato d'intesa con l'ufficio di esecuzione penale esterna, cui è necessario rivolgere una preventiva domanda.
L'udienza all'uopo fissata per la decisione sulla richiesta, si tiene in camera di consiglio ed è facoltà del Giudice chiedere la comparizione personale dell'imputato: particolare attenzione è prestata nei confronti della parte offesa e proprio a tal fine è previsto che possa impugnare il provvedimento, nel caso in cui non riceva l'avviso d'udienza o non venga sentita nel corso della medesima. Altra cautela è data dalla previsione del controllo da parte del Giudice del domicilio dell'imputato al fine di  tutelare l'incolumità della parte offesa.
Nel corso del periodo di messa alla prova, che comunque non può superare i due anni, la prescrizione resta sospesa solo per il richiedente e non per gli eventuali coimputati.
All'esito positivo della messa alla prova il Giudice, previa fissazione di un'apposita udienza, dichiara con sentenza estinto il reato.

SULLE LIQUIDAZIONI PER IMPUTATI AMMESSI AL GRATUITO PATROCINIO

Per quanto riguarda le liquidazioni spettanti ai difensori d'ufficio qualora si assista un soggetto ammesso al patrocinio a spese dello stato, pare ragionevole affermare che in caso di sospensione del processo per la messa alla prova, la liquidazione potrà essere richiesta solo a seguito della emissione della sentenza che dichiara estinto il reato. In caso di sospensione del processo nei confronti degli irreperibili solo a seguito della sentenza che chiuderà il procedimento potrà essere richiesta la liquidazione

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