Su proposta del Ministro della Giustizia, Andrea Orlando, il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legislativo contenente disposizioni n materia di di riordino della disciplina della difesa d'ufficio a norma dell'articolo 16 della legge 31 dicembre 2012 n. 247. Il testo era già stato licenziato dalle competenti Commissioni Parlamantari (Giustizia e Bilancio) della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.
Nel decreto approvato si prevede che l'elenco dei difensori d'ufficio -attualmente tenuto dai vari Consigli dell'Ordine distrettuali- venga unificato su base nazionale con competenza del CNF in ordine ad iscrizoni e aggiornamento.
Al fine di assicurare una elevata qualità professionale si prevede che i corsi di aggiornamento debbano avere un esame finale.
E' innalzata a 5 anni la pregressa esperienza professionale in materia penale idonea a conseguire l'iscrizione nell'elenco dei difensori d'ufficio ed è stabilito, in alternativa, sempre per l'accesso al sopra richiamato elenco, il requisito del titolo di "specialista" in diritto penale.
Il C.N.F. provvederà sulla richiesta di iscrizione alle liste previo parere del locale Consiglio dell'Ordine, presso il quale il professionista presenterà la domanda corredata dalla necessaria documentazione. Ai fini del mantenimento dell'iscrizione nell'elenco dei difensori d'ufficio sarà necessario presentare periodicamente idonea documentazione a dimostrare l'effettiva e persistente esperienza nel settore penale.
La nuova discplina prevede altresì che il nominativo del difensore d’ufficio venga fornito all’autorità
procedente dai locali Consigli dell’ordine che devono provvedere a
predisporre un elenco dei professionisti iscritti all’albo che facciano
parte dell’elenco nazionale; viene pure previsto che i criteri per la
designazione del difensore siano dettati dal Consiglio nazionale forense
(e non più dagli stessi Consigli dell’ordine) sulla base della
prossimità alla sede del procedimento e della reperibilità.
E' altresì previsto che in via transitoria gli avvocati attualmente iscritti agli elenchi tenuti dai Consigli dell'Ordine locali siano automaticamente iscritti nell'elenco unico nazionale: avranno però l'onere di dimostrare alla scadenza del periodo di un anno dalla entrata in vigore del Decreto Legislativo, la presenza dei requisiti richiesti dalla nuova disciplina per il mantenimento della loro iscrizione.