martedì 10 febbraio 2015

Cassazione sui poteri di impugnazione del sostituto ai sensi del comma 4 dell'art. 97 c.p.p.

La Sezione V Penale della Suprema Corte di Cassazione ha statuito che spetta al difensore designato dal Tribunale, ai sensi dell'art. 97 comma 4 c.p.p. in sostituzione di quello non comparso, proporre rituale impugnazione alla eventuale sentenza di condanna, in quanto egli esercita i diritti ed assume i doveri del difensore precedentemente designato è che è stato "sostituito" all'udienza di discussione ai sensi dell'art. 97 comma 4 c.p.p., secondo quanto previsto in via generale dall'art. 102 c.p.p..
Il difensore "sostituito" può altresì, conservando la qualifica di difensore "titolare" può altresì proporre personalmente gravame, in quanto la legittimazione a proporre appello da parte del "sostituto" ex art. 97 comma 4 c.p.p. è di carattere aggiuntivo e non sostitutivo.

Per leggere il testo della sentenza potete cliccare sul link in basso.


http://www.avvocatopenalista.org/sentenza.php?id=9696

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