Il C.N.F. ha reso noto che dal prossimo 10 Luglio entreranno in vigore le disposizioni che avviano l'Elenco Unico Nazionale dei Difensori d'Ufficio.
Queste le principali novità -anche pratiche- che lo stesso C.N.F. rende note.
Inserimento nell’Elenco Unico Nazionale dei Difensori d’Ufficio:
Gli Avvocati che siano disponibili ad essere inseriti nell’Elenco unico nazionale dei difensori d’Ufficio devono presentare domanda al proprio Ordine forense di appartenenza.
Coloro che sono iscritti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 6/2015 (cioè il 20 febbraio 2015) negli Elenchi tenuti presso l’Ordine circondariale, come prevede lo stesso decreto, sono iscritti di diritto all’Elenco unico. Alla scadenza del termine di un anno, se intendono rimane iscritti, devono presentare documentazione attinente alla permanenza dei requisiti.
Requisiti alternativi di inserimento nell’Elenco:
Per essere iscritti nell’Elenco, gli avvocati devono avere i seguenti requisiti, che ricorrono in maniera alternativa:
- Aver seguito un corso biennale (almeno 90 ore) in materia penale e aver sostenuto l’ esame finale entro due anni. Il corso è aperto anche ai praticanti avvocati. Il corso può essere organizzato, a livello distrettuale, circondariale o interdistrettuale, unitamente o disgiuntamente, dai Consigli dell'ordine circondariali, dalle Camere penali territoriali e dall’Unione delle Camere penali italiane;
-Devono essere iscritti in Albo almeno da 5 anni continuativi e esperienza in materia penale (con documentazione specifica comprovante l’esperienza in materia penale avrà ad oggetto la partecipazione ad almeno dieci udienze penali, camerali o dibattimentali anche quale sostituto processuale, nell’anno solare precedente la richiesta, e, tra queste, non più di due udienze quale sostituto ex art. 97 comma 4 c.p.p., non più di tre innanzi al Giudice di pace, con esclusione di quelle di mero rinvio) ;
- Devono aver conseguito il Titolo specialistico in materia penale ai sensi dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012 n. 247.
In ogni caso, devono essere in regola con l’adempimento dell’obbligo formativo.
Permanenza di inserimento nell’Elenco unico nazionale dei Difensori d’Ufficio:Coloro che sono inseriti nell’Elenco hanno l’onere di rappresentare ogni anno la permanenza dei requisiti.
In particolare:
-di non avere riportato sanzioni disciplinari definitive superiori all'avvertimento;
- l'esercizio continuativo di attività nel settore penale comprovato dalla produzione di documentazione attestante la partecipazione, nei dodici mesi precedenti, ad almeno 10 udienze penali, camerali o dibattimentali anche quale sostituto processuale e, tra queste, non più di due udienze quale sostituto ex art. 97 comma 4 c.p.p. e non più di tre innanzi al Giudice di pace, con esclusione di quelle di mero rinvio;
- l’adempimento dell’obbligo formativo di cui all’art. 11 della L. 247/2012.
Procedura per l’inserimento nell’Elenco unico nazionale dei Difensori d’Ufficio:
L’Avvocato che volesse essere inserito nell’Elenco o confermare la sua disponibilità, deve fare domanda al proprio Ordine di appartenenza (nella seconda ipotesi entro il 31 dicembre di ogni anno), producendo la documentazione comprovante i requisiti richiesti.
Il Consiglio dell’Ordine, entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione, la trasmette al Consiglio nazionale forense con parere attestante la sussistenza dei requisiti e l’assenza di sanzioni disciplinari definitive superiori all'avvertimento.
Nel caso di mancato inserimento nell’Elenco, è possibile fare opposizione presso il CNF entro 30 giorni dalla notificazione o comunicazione dalla delibera trimestrale CNF di aggiornamento dell’Elenco.
Cancellazione dall’elenco nazionale:
La mancata o incompleta presentazione con cadenza annuale della documentazione per la permanenza nell’elenco nazionale comporta la cancellazione d'ufficio dell’avvocato. L’avvocato, trascorsi almeno due anni dall’iscrizione nell’elenco nazionale, può chiedere al Coniglio nazionale forense la cancellazione dall'elenco stesso.
Una nuova domanda di inserimento può essere proposta trascorsi almeno due anni dalla delibera di cancellazione.
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