lunedì 20 luglio 2015

Sulla introduzione del reato di tortura

Il 7 luglio la Commissione Giustizia del Senato, dove il testo era arrivato per approvazione definitiva, ha ulteriormente emendato il Disegno di Legge per l'introduzione degli articoli 613 bis e 613 ter c.p. relativi all'introduzione del reato di tortura. Se l'aula approvera' quanto proposto, Il DDL dovra' tornare alla Camera dei Deputati per nuova approvazione, con un conseguente - ulteriore - ritardo. 

Le modifiche apportate al testo licenziato dalla Camera il 9 aprile 2015 riguardano: 
- L'abbassamento della pena per la tortura effettuata da Pubblici Ufficiali e da Incaricati di Pubblico Servizio, che passa da 5-15 anni a 5-12 anni;
- La descrizione della condotta: le "violenze" previste dal testo originario dovranno essere "reiterate". Non saranno piu' punibili a titolo di tortura le condotte singole, anche se procuranti un grave trauma fisico o psichico verificabile.
- Il risultato della condotta: il grave trauma psichico dovra' essere "verificabile".


   - I respingimenti dei cittadini extracomunitari: il nuovo testo sostituisce al divieto di respingimento verso i paesi in cui l'allogeno potrebbe essere perseguitato (fattispecie ampia), il divieto di respingimento verso paesi in cui potrebbe essere sottoposto a tortura (fattispecie piu' circoscritta).


L'ADU  si associa alle organizzazioni umanitarie nella richiesta di una pronta approvazione del DDL e del ritorno al testo originario   

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