Un quotidiano a diffusione nazionale si occupa della iniziativa dell'ADU in materia di turno reperibilità direttissime durante il periodo feriale e delle scomposte reazioni che questa ha suscitato.
http://www.iltempo.it/politica/2014/08/20/avvocati-in-guerra-per-i-clienti-d-ufficio-1.1299175
giovedì 21 agosto 2014
mercoledì 20 agosto 2014
Aggiornamento Turni A.D.U. ....e una doverosa replica
Riteniamo doveroso aggiornare Voi tutti sull’andamento del neo-istituito turno di reperibilità durante questo periodo feriale.
In primo luogo possiamo dire che finora si è riusciti, come sperato, a dare la massima copertura in tutte le aule impegnate nelle direttissime, ostacolando con successo l’indebito accaparramento di clientela da parte dei soliti noti, vi sono state alcune assenze di colleghi in aule monocratiche ma queste sono state prontamente coperte dai colleghi referenti di giornata, così come previsto dalle disposizioni che sono state comunicate per e-mail e ribadite alla riunione del 21 luglio scorso riservata ai partecipanti al turno. Vi è stata, inoltre, una segnalazione di un unico collega di ufficio a cui erroneamente non era stato inviata la mail di risposta alla Sua richiesta di partecipazione ai turni, ma si è subito risolto attraverso la rinuncia in Suo favore ad un turno ciascuno da parte di tre colleghi del direttivo ADU.
In secondo luogo, è doveroso trattare dell’unico episodio negativo che si è verificato in questi giorni a causa di alcuni anonimi e pavidi colleghi, i quali hanno pensato di attaccare la nostra iniziativa, dapprima attraverso la collocazione nelle aule di udienza di un volantino anonimo e diffamatorio (firmato “colleghi onesti” - ma pensiamo che l’onestà, se tale, non abbia bisogno di nascondimenti!), e successivamente con un’ e-mail inviata a tutti i difensori di ufficio sotto pseudonimo, a firma di tal “geremia penna bianca”, contenente ricostruzioni ed attacchi tendenziosi, infondati e pretestuosi, pieni di falsità ed acredine, nonché palesemente diffamatori sia nei confronti dell’A.D.U. che dei singoli associati chiamati direttamente in causa.
Come molti di voi sanno questo turno, istituito ed organizzato dall’Associazione Difensori di Ufficio, ha avuto la preventiva approvazione del nostro Consiglio dell’Ordine con delibera del 26 giugno, oltre che, naturalmente, della Presidenza del Tribunale al fine di ottenere piena legittimazione nei confronti dell’Autorità Giudiziaria procedente.
Invitiamo pertanto il pavido diffamatore “geremia penna bianca” ( al fine di ritrovare la verità da lui smarrita e ricercata via mail) e tutti i colleghi eventualmente interessati alla consultazione del relativo documento a prenderne visione sul sito dell’ Ordine degli Avvocati di Roma alle pagine 11 e 12 dell’adunanza del 26 giugno 2014.
L’ideazione di questa iniziativa, giudicata “ positiva” dal Consiglio dell’ Ordine, è nata per far fronte all’assenza di un turno difensori di ufficio reperibili durante il periodo feriale e con, sostanzialmente, tre intenti:
- quello di garantire una effettiva difesa agli imputati durante le direttissime estive, riducendo le assenze dei difensori di ufficio;
- quello di distribuire equamente le opportunità di lavoro tra tutti i colleghi difensori di ufficio che ne avessero fatto richiesta;
- ed infine quello di ovviare all’increscioso fenomeno dei colleghi che si recano alle direttissime senza nomina, inventandosi modalità per accaparrarsi qualche cliente – il quale in quel momento, ricordiamo, è in fase di arresto, quindi in una situazione di debolezza e, spesso, di confusione – anche a costo di sostituirsi indebitamente e con l’inganno al collega allontanatosi momentaneamente o non ancora giunto in udienza.
Tali comportamenti sono invisi alla stragrande maggioranza dell’Avvocatura e non rendono un buon servizio al buon nome della nostra professione, specie quando si verificano, come è accaduto più volte, incresciosi episodi di litigi in udienza tra chi dovesse assumere la difesa di un arrestato! Comportamenti che in questi giorni stiamo finalmente riuscendo ad ostacolare.
L’ADU, come sapete, è nata per difendere e rappresentare al meglio il ruolo e la funzione della difesa di ufficio nel quadro dei principi della nostra Carta Costituzionale ed, in tale contesto, ci siamo sentiti di prestare un servizio importante a tale funzione.
Per questo motivo, essendo il turno volontario in questione la prima volta che viene proposto ed attuato, l’Associazione ha ideato una modalità che conciliasse insieme efficacia, equità e prudenza.
Efficacia, nel senso di ideare un sistema di copertura dei turni in modo tale da garantire sempre la presenza di un difensore in ogni aula, che ha comportato l’idea di affidare al collega di turno all’aula collegiale – dove le udienze non vi sono ogni giorno, essendo solo eventuali –il quale funge anche da referente per i turni di giornata, coprendo le assenze nelle aule monocratiche.
Equità, nel senso di permettere a tutti i difensori di ufficio la possibilità di poter partecipare ai turni nei giorni di disponibilità da loro stessi comunicati. Per questo motivo i turni affidati non sono potuti essere uguali per tutti ma vincolati, appunto, ai periodi di disponibilità di ciascuno.
Prudenza, perché essendo la prima volta che l’Associazione si assume una tale responsabilità, oltre ad essere per la prima volta in assoluto che si organizza un simile turno, l’ADU ha ritenuto opportuno, nella gestione di tale responsabilità organizzativa assunta, affidare l’incarico di referente per i turni di giornata, e quindi, di turno alla collegiale (con l’evidente e frequente rischio di recarsi in Tribunale in mancanza di udienze collegiali) ai membri dell’Associazione stessa. Soltanto per questo motivo, quindi, come ampiamente spiegato nella summenzionata riunione del 21, che i referenti giornalieri sono stati selezionati tra i membri dell’Associazione organizzatrice, ed infatti, permane l’esigenza di poter rispondere direttamente come Associazione dell’andamento di tali turni, sia nei confronti dei colleghi interessati, sia del Tribunale, che dell’Ordine degli Avvocati che ci ha autorizzato. In questo, riteniamo che l’ADU abbia mostrato un rilevante senso di responsabilità, efficienza e lealtà.
C’è da sottolineare, inoltre, da quanto è emerso finora da questa inedita esperienza, la constatazione principalmente di due dati rilevanti:
- il primo è la particolare importanza che questo servizio sta assumendo in tali aule, rappresentando un presidio rilevante ed autorevole dell’Avvocatura che impedisce che le stesse aule siano lasciate in balia della casualità o, soprattutto, di quei colleghi dalla condotta stigmatizzata di cui si è accennato sopra.
- il secondo è che in tal modo, si sono palesati interessi, non certo da difendere, di certi colleghi a cui evidentemente conveniva che nulla fosse regolato nelle udienze in questione, in modo da farvi libera opera di accaparramento. Questi avvocati nel loro volantino fanno riferimento ad una perdita di "changes" (sic!) -confondendo evidentemente un termine straniero, "chance", con un altro...-. Ma essi, piuttosto, dovrebbero spiegarci da dove provenga il fondamento di questa "chance" e chi sarebbero i colleghi a cui la si sarebbe negata; tuttavia noi riteniamo che tale "chance" o "changes" che dir si voglia...(leggasi piuttosto interessi all'accaparramento indebito di clientela), non meriti alcun riconoscimento.
Pertanto, la nostra Associazione rimane orgogliosa di questo servizio fatto all’Avvocatura oltre che ai diritti di difesa degli imputati e, consapevole che con questa opera abbia anche fatto uscire allo scoperto (o quasi, visto che, nonostante essi siano stati prodighi di indicare i nominativi dei loro colleghi bersagliati, non abbiano avuto il coraggio di inserirvi i propri) una parte oscura e stigmatizzabile – seppur per fortuna minoritaria – della stessa avvocatura, l’ADU respinge e stigmatizza in maniera netta gli attacchi ricevuti e valuta di intraprendere tutte le opportune iniziative a tutela dell’Associazione stessa, oltre a quanto valuteranno di fare i singoli colleghi indicati nel volantino diffamatorio, sia in sede giudiziale che disciplinare, a tutela del proprio buon nome e dell’Avvocatura tutta.
venerdì 18 luglio 2014
Attivazione Turno Volontario Reperibilità Periodo Feriale
Lunedì 21 Luglio 2014 partirà il Turno Reperibilità feriale istutuito dall'A.D.U.
Tale turno -esclusivamente su base volontaria- giudicato positivamente dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, è stato reso noto alla Presidenza del Tribunale.
La programmazione del turno, al quale hanno aderito volontariamente numerosi colleghi. avverrà attraverso una preventiva assegnazione delle singole aule di udienza gli avvocati aderenti all'iniziativa.
giovedì 26 giugno 2014
26 GIUGNO GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA TORTURA
L'A.D.U. -Associazione Difensori d'Ufficio- di Roma aderisce all'appello per l'introduzione del reato di tortura nell'ordinamento italiano.
Con l'occasione si ricorda che oggi alle ore 16.00 presso la Sala Conferenze della Fondazione Basso, in Via della Dogana Vecchia n.ro 5 - a Roma -, si terrà l'incontro-dibattito proprio sul tema in questione.
L'incontro sarà seguito da una mobilitazione a Piazza del Pantheon dalle ore 19.00
martedì 3 giugno 2014
Riflessioni sulla Legge n. 67/2014
Il collega Gabriele D'Urso invia un prezioso e puntuale contributo, che volentieri l'A.D.U. pubblica su questo suo spazio, per, se possibile, chiarire i termini di applicazione della legge 67 del 2014 in tema di:
-Nuove disposizioni nei confronti degli imputati irreperibili
-Nuove disposizioni in tema di procedimento di messa alla prova
-Liquidazioni per imputati ammessi al Gratuito Patrocinio a Spese dello Stato.
* * *
BREVI NOTE SULLA LEGGE N.
67/14
- SULLE NUOVE DISPOSIZIONI NEI
CONFRONTI DEGLI IRREPERIBILI
In vigore dal 17 maggio 2014 le
nuove norme comportano l'allineamento del nostro ordinamento agli altri
ordinamenti europei in materia di garanzia sostanziale del diritto di difesa.
Viene espunto dal nostro codice
l'istituto della contumacia, potendosi dichiarare la sola assenza
dell'imputato.
Vengono individuati degli
specifici casi in cui la conoscenza dell'esistenza del procedimento e la
volontarietà della sottrazione alla conoscenza dello stesso da parte
dell'imputato, è sostanzialmente provata.
I casi in cui vi è prova della
conoscenza del procedimento da parte dell'imputato sono i seguenti:
- arresto, fermo o applicazione
di misura cautelare;
- elezione o dichiarazione di
domicilio nel corso del procedimento, ovvero in presenza di una notizia di
reato iscritta presso la Procura;
- nomina di un difensore di
fiducia;
- ricevimento personale della
notifica dell'avviso d'udienza.
Presupposto necessario, quindi,
ai fini della regolarità del contraddittorio, è l'acquisizione da parte del
Giudice della prova della effettiva conoscenza dell'esistenza del procedimento
da parte dell'imputato: a tal fine viene previsto che l'avviso d'udienza, in
caso di rinnovazione disposta dal Giudice, venga notificato a mezzo della
polizia giudiziaria all'imputato personalmente, con esclusione quindi di
procedure di notifica equipollenti.
Nel caso la notifica non sia
possibile il Giudice dispone la sospensione del processo nei confronti
dell'imputato, dovendo, a cadenza annuale, disporre nuove ricerche. Solo nel
caso in cui venga trovato l'imputato, il processo può proseguire.
Al momento dell'effettiva
conoscenza da parte dell'imputato dell'esistenza del processo, lo stesso può
essere rimesso in termini per richiedere l'accesso ai riti alternativi.
In grado d'appello ed in
Cassazione è prevista, in caso di accertamento della mancata conoscenza
effettiva da parte dell'imputato dell'esistenza del procedimento, la
declaratoria di nullità della sentenza impugnata e la restituzione degli atti
al giudice di primo grado.
Qualora inoltre vi sia un
giudicato, il condannato o un suo procuratore speciale, potranno chiedere entro
trenta giorni dall'effettiva conoscenza dell'esistenza del procedimento, la
rescissione del giudicato.
Comunque qualora venga disposta
la sospensione del processo nei confronti dell'irreperibile, la durata della
sospensione della prescrizione del reato non può in ogni caso superare i
termini di cui all'art.161, co.2, c.p..
- SULLE NUOVE DISPOSIZIONI IN
TEMA DI PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA
In vigore anch'esso dal 17 maggio
2014 il nuovo istituto, attraverso modifiche al codice penale e di procedura
penale, prevede la sospensione del processo con la messa alla prova dell'imputato.
I limiti d'applicabilità
dell'istituto sono individuati dal legislatore in base alla situazione
soggettiva dell'imputato ed alla tipologia di reato.
Per ciò che concerne la posizione
soggettiva dell'imputato, deve escludersi la possibilità di concessione del
beneficio ai soggetti che ne abbiano già usufruito in precedenza, e nei
confronti dei delinquenti e contravventori abituali, dei delinquenti
professionali e per tendenza.
In relazione alla tipologia di
reato è previsto che la messa alla prova possa essere concessa solo per delitti
che prevedano una pena massima di quattro anni, nonché per i delitti indicati
dall'art. 550, co.2 cpp. L'applicabilità dell'istituto è quindi da inquadrarsi
principalmente all'interno del rito monocratico, laddove è prevista la
citazione diretta a giudizio da parte del Pubblico Ministero.
La richiesta può essere
formulata, dall'imputato o dal procuratore speciale, entro la dichiarazione di
apertura del dibattimento nel caso di citazione diretta a giudizio e nel rito
direttissimo; medesima richiesta può essere avanzata fino alla discussione
qualora si svolga l'udienza preliminare.
In caso di procedimento per
decreto e di giudizio immediato, la domanda segue le forme già previste per la
richiesta di rito abbreviato.
Qualora la domanda venga
formulata nel corso delle indagini preliminari è richiesto il consenso motivato
del Pubblico Ministero, il quale è tenuto ad enunciare le ragioni anche
dell'eventuale dissenso.
Condizioni necessarie per la
concessione dell'istituto sono l'eliminazione delle conseguenze del reato, il
risarcimento del danno, ove possibile, e l'affidamento al servizio sociale con
prestazione di lavoro di pubblica
utilità.
All'istanza di sospensione con
messa alla prova è allegato un programma di trattamento elaborato d'intesa con
l'ufficio di esecuzione penale esterna, cui è necessario rivolgere una
preventiva domanda.
L'udienza all'uopo fissata per la
decisione sulla richiesta, si tiene in camera di consiglio ed è facoltà del
Giudice chiedere la comparizione personale dell'imputato: particolare
attenzione è prestata nei confronti della parte offesa e proprio a tal fine è
previsto che possa impugnare il provvedimento, nel caso in cui non riceva
l'avviso d'udienza o non venga sentita nel corso della medesima. Altra cautela
è data dalla previsione del controllo da parte del Giudice del domicilio
dell'imputato al fine di tutelare
l'incolumità della parte offesa.
Nel corso del periodo di messa
alla prova, che comunque non può superare i due anni, la prescrizione resta
sospesa solo per il richiedente e non per gli eventuali coimputati.
All'esito positivo della messa
alla prova il Giudice, previa fissazione di un'apposita udienza, dichiara con
sentenza estinto il reato.
SULLE LIQUIDAZIONI PER IMPUTATI AMMESSI AL GRATUITO PATROCINIO
Per
quanto riguarda le liquidazioni spettanti ai difensori d'ufficio qualora si
assista un soggetto ammesso al patrocinio a spese dello stato, pare ragionevole
affermare che in caso di sospensione del processo per la messa alla prova, la
liquidazione potrà essere richiesta solo a seguito della emissione della
sentenza che dichiara estinto il reato. In caso di sospensione del processo nei
confronti degli irreperibili solo a seguito della sentenza che chiuderà il
procedimento potrà essere richiesta la liquidazione
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