martedì 28 giugno 2011

Documento congiunto ADU - A.N.F. Roma

L'Associazione Nazionale Forense – sede di Roma – e l'Associazione Difensori d'Ufficio, richieste da codesto Ill.mo Consiglio nella persona del Sig. Tesoriere, Avv. Francesco Gianzi, quale Consigliere Coordinatore delle difese di ufficio, di fornire un parere in relazione alla questione della rivisitazione della regolamentazione del turno difensori di ufficio

PREMESSO

che si è constatato che l'operatività del meccanismo della turnazione dei difensori d'ufficio, così come gestito dal call center incaricato, non ha prodotto risultati accettabili sotto il profilo della garanzia del diritto di difesa, alla quale la turnazione suddetta è geneticamente votata. Il risultato ultimo di tale fallimento è stato l'abuso di ricorso, da parte di una grande componente della Magistratura, alle nomine difensive ex art. 97, comma 4°, c.p.p. al di fuori del turno stabilito da codesto Ordine, con il deprecabile conseguente frazionamento dell'attività difensiva tra Avvocati nominati di udienza in udienza ed assolutamente privi di conoscenza alcuna del processo. Tra l'altro, l'attuale meccanismo gestito dal citato call center reca pregiudizio alla dignità professionale dei colleghi chiamati a svolgere il turno delle sostituzioni in udienza, i quali rimangono in attesa, sino al termine del turno, di una chiamata che, nella stragrande maggioranza dei casi, non avviene.


che la stessa Corte Europea dei Diritti Umani, 1^ sezione, Sentenza 27 aprile 2006 (ricorrente Sannino) condannava sostanzialmente l'Italia per il meccanismo del frazionamento dell'attività difensiva (dal quale, nello specifico, erano derivate evidenti lacune difensive legate, tra l'altro, alla mancata richiesta di rinvio del procedimento per aver modo di studiare attentamente le carte processuali), e particolarmente per il mancato intervento dell'Autorità Giudiziaria -obbligato dalle evidenti lacune difensive menzionate- finalizzato a garantire l'effettività della rappresentanza dell'imputato (attraverso la nomina di un nuovo difensore ex art. 97, co. 1°, c.p.p.).

Considerato

che l'attuale predisposizione di un vero e proprio servizio relativo alle turnazioni ex art. 97 comma 4°, c.p.p. rischia pertanto, anche nel caso di corretto funzionamento, di indurre – come spesso accade nella pratica – l'Autorità Giudiziaria a farvi ricorso in maniera eccessiva, anche per via del fatto che garantisce una indubbia maggiore speditezza processuale;

che è del tutto evidente, però, che la speditezza processuale non può prevalere nella maniera più assoluta sulla garanzia del diritto di difesa, che viene efficacemente garantita soltanto attraverso l'ordinario ricorso alla nomina difensiva ex art. 97, comma 1°, c.p.p. e la conseguente attribuzione, all'Avvocato nominato, della effettiva titolarità del procedimento e dei relativi oneri (maggiori responsabilità di natura professionali) ed onori (diritto insindacabile alla retribuzione per tutta l'attività svolta);

che il ritorno al cd. “Difensore di aula”, garantirebbe una completa tutela dell'imputato, sia in caso di sostituzione ex art. 97, comma 1°, c.p.p. (nel qual caso il Difensore dovrebbe, anzi deve, richiedere la concessione dei termini a difesa, con rinvio ad altra udienza, per consentire allo stesso di predisporre un'adeguata strategia processuale sulla base, quantomeno, di una completa conoscenza delle carte processuali), che in caso di sostituzione – che, come detto, dovrà assumere un carattere di residualità – ex art. 97, comma 4°, c.p.p. (in considerazione del fatto che, comunque, essendo presente in aula sin dall'inizio della udienza, il Difensore avrà la possibilità - con la collaborazione del Magistrato che nel frattempo tratterà i processi con l'Avvocato presente - di studiare i fascicoli relativi ai procedimenti nei quali dovrà prestare la propria attività professionale).

Tutto ciò premesso e considerato, l'Associazione Nazionale Forense – sede di Roma e l'Associazione Difensori d'Ufficio

auspicano

La sostituzione della turnazione dei difensori d'ufficio ex art. 97 comma 4, c.p.p. con una turnazione destinata alle sostituzioni ex art. 97, comma 1°, c.p.p., con attribuzione giornaliera dei Difensori di turno alle singole aule di udienza (un difensore ogni due aule); i Difensori incaricati andranno a sostituire l'Avvocato d'ufficio originariamente nominato ed assente senza giustificato motivo per due udienze consecutive (e potranno essere chiamati, ma soltanto in via assolutamente residuale, ad effettuare delle sostituzioni ex art. 97, co. IV, c.p.p., in particolare quando l'assenza del difensore sia giustificata, ovvero quando sia la prima assenza ingiustificata).
Nel caso in cui il Difensore designato non dovesse presentarsi in aula, il Giudice potrà contattare la sede penale dell'Associazione Nazionale Forense -sede di Roma- la quale si fa carico di contattare il Difensore e farlo giungere in udienza, attingendo il nominativo dall'elenco appositamente elaborato dal Call Center al fine di rendere omogenea l'attribuzione delle nomine, nel rispetto del criterio di rotazione

RITENGONO ESSENZIALE

per un effettivo ed efficace funzionamento - ai fini garantistici già menzionati - del turno difensori di ufficio così come sopra delineato, stabilire un protocollo di intesa con le Presidenze degli Uffici Giudiziari romani (presso i quali viene garantito il Servizio di turnazione in questione), finalizzato in particolare alla rinnovata presa d'atto, anche da parte della Magistratura – in special modo Giudicante - dell'importanza della effettività del diritto di difesa, a garanzia della quale, nella sostanza più che nella forma, si dovrà procedere alla revoca del Difensore d'ufficio assente per due udienze consecutive senza giustificato motivo ed alla contestuale nomina di un nuovo Difensore ex art. 97, comma 1, c.p.p., di turno quel giorno in quella determinata aula

CONFERMA

(l'A.N.F.) la propria disponibilità ad essere contattata dall'Autorità Giudiziaria ed ai conseguenti citati adempimenti, a proprie spese, sino alla data del 31/12/2011, data di scadenza del contratto stipulato da codesto Ordine di Roma con la Lextel per la predisposizione e l'utilizzo del citato call center

INVITANO

sin da ora l'Ordine a non rinnovare il menzionato contratto alla scadenza, in considerazione della inefficienza operativa dimostrata, bensì a riaccordare piena fiducia alla scrivente Associazione Nazionale Forense, sede di Roma -nonché alla Camera Penale- restituendo la delega per la gestione dei turni dei Difensori di ufficio alle stesse (gestione che, comunque, con il ritorno al cd. “difensore di aula”, sarebbe limitata esclusivamente ai casi di mancata presentazione dell'Avvocato presso l'aula assegnatagli, essendo il criterio di rotazione sempre garantito dallo stesso Ordine mediante la pubblicazione degli elenchi trimestrali!).


Roma, 20/05/2011



A.N.F. – Roma
vice Presidente Avv. Marco Lepri


A.D.U.
Presidente Avv. Andrea Florita