Il Tribunale Ordinario di Roma ha emesso una importante ordinanza con la quale stabilisce il principio che, per il richiedente asilo impossibilitato ad entrare in contatto con le autorità del proprio Paese (dal quale afferma di aver subito persecuzioni) non vi è necessità di procurarsi la certificazione che attesti la propria situazione reddituale per ottenere l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato in Italia; per accedere a tale istituto è, secondo la pronuncia qui di seguito riportata, sufficiente la dichiarazione sostitutiva.
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domenica 12 aprile 2015
martedì 2 dicembre 2014
Importante risultato in materia di Patrocinio a Spese dello Stato
Una nuova battaglia per i diritti di difesa dei più deboli, da tempo sostenuta dall'A.D.U., è andata a buon fine.
Infatti,
grazie ad un ricorso promosso dalla nostra associata Avv. Laura Barberio, il
Tribunale civile di Roma, con ordinanza di accoglimento ha rimosso quegli ostacoli che a Roma venivano posti per il concreto
accesso al patrocinio gratuito anche ai richiedenti asilo, fissando i
seguenti principi:
1)
il richiedente asilo non può essere costretto a recarsi alla propria
autorità diplomatica o consolare per richiedere certificazioni;
2)
è sufficiente una dichiarazione sostituzione di certificazione, ex art.
46 /1 lett o dpr 445/2000, quindi senza allegazione di documento
d'identità, e non un atto notorio con autentica da parte dell’Ufficiale
del Comune; atto, quest'ultimo, che richiede, invece, il possesso di
documento d'identità.
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