giovedì 28 luglio 2011

Aboliti i turni delle difese d'ufficio!!!

Ancora una volta il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma è intervenuto “a gamba tesa” sui difensori d’ufficio, approvando nella seduta del 07/07/2011 un’integrazione al regolamento della difesa d’ufficio che prevede un radicale cambiamento della modalità di svolgimento del turno.
A distanza di pochi mesi (dicembre 2010) dalla introduzione della gestione dei turni 97 IV comma affidata alla Lextel S.p.A., gestione che si è dimostrata totalmente fallimentare rispetto al precedente sistema che da venti anni consentiva l’effettivo ed efficace svolgimento del turno, siamo oggi nuovamente a subire un nuovo sistema di turnazione che solo all’apparenza può sembrare migliorativo e che sarà sicuramente acclamato da chi, pur iscritto nelle liste, intende il servizio del difensore d’ufficio come una noiosa perdita di tempo da cui ottenere qualche vantaggio economico di tanto in tanto.
Venendo in maniera estremamente sintetica al nocciolo della “nuova” riforma, viene abolito l’elenco del turno 97 IV comma con l’istituzione di un numero telefonico diretto valido per tutti le sedi giudiziarie (tribunale ordinario, minori, giudice di pace penale ecc. ecc.) da contattare dall’autorità procedente per la richiesta di un nuovo difensore 97 I comma che sostituisce immediatamente e, comunque, in caso di seconda assenza nel processo, il difensore nominato.
Tradotto nella pratica, rimane il servizio del call center, con tutte le disfunzioni palesate in questi mesi e il difensore d’ufficio, che comunque deve garantire la sua reperibilità, sarà in attesa che il magistrato in udienza, attenendosi spontaneamente senza alcun obbligo giuridico a quanto previsto dal nuovo sistema, provveda d’ufficio alla sostituzione definitiva del difensore nominato in caso di sua seconda assenza nel processo; di fatto, quindi, mentre oggi nella vigenza del turno 97 IV comma attendiamo fino alle ore 15:00 con i nostri cellulari (dove hanno la linea!) una chiamata per le sostituzioni 97 IV comma, con il nuovo sistema resteremo sempre in attesa di una chiamata per una nomina 97 I comma in udienza ben consci, come l’esperienza pratica ci insegna, di come il magistrato raramente provvede alla nomina 97 I comma.
Si noti bene, poi, che l’integrazione al regolamento approvata, nulla dispone in merito al controllo e alla sanzione del difensore d’ufficio che non effettui il turno: se infatti nella vigenza del turno 97 IV comma il regolamento prevedeva la sospensione automatica in caso di assenza ingiustificata riscontrabile dai registri di presenza che venivano sottoscritti dal difensore di turno, con l’abolizione delle liste 97 IV comma e con il sistema di gestione affidata al call center, ci domandiamo chi e come si vigilerà sul rispetto del turno.
Si tratta pertanto dell’ennesimo intervento di riforma privo di senso pratico, che evidenzia la poca conoscenza della prassi delle aule giudiziarie romane e che in concreto svuota il servizio delle difese d’ufficio.
A questo punto non possiamo esimerci dal porci delle domande:

PERCHE’ il Consiglio dell’Ordine ha voluto stravolgere un sistema di turnazione che da venti anni garantiva l’efficacia del turno, con la pronta reperibilità del difensore d’ufficio tramite il servizio reso dalla ANF e dalla CAMERA PENALE, il controllo sull’effettivo svolgimento del turno, tramite la sottoscrizione del registro di presenza, dando modo allo stesso tempo al difensore di turno di poter gestire le proprie esigenze personali tramite il contatto diretto con chi era deputato alla tenuta del registro?
PERCHE’ il Consiglio dell’Ordine non ha tenuto conto delle vibranti proteste che si sono levate sia dagli uffici giudiziari che dai colleghi iscritti nelle liste dei difensori d’ufficio, che in 750 hanno sottoscritto un documento nel quale veniva richiesto il ritorno al vecchio sistema, atteso il fallimento del servizio reso dal call center?
PERCHE’ il Consiglio dell’Ordine senza alcuna chiara motivazione ha ritenuto non fattibile la proposta che la nostra Associazione, congiuntamente alla ANF di Roma, ha presentato e volta al ripristino del turno d’aula con il conseguente abbandono del servizio del call center?
Non sappiamo, caro collega e caro associato, se avremo mai risposte a queste domande, sappiamo però come Avvocati di essere tenuti, nel pieno rispetto del nostro codice deontologico, a rispettare le decisioni del consiglio dell’ordine di appartenenza, ma non per questo a condividerle e a cercare di cambiarle.
Come Associazione al momento della nostra costituzione ci siamo posti tre scopi fondamentali:
1) GARANTIRE LA PROFESSIONALITA’ DEL DIFENSORE D’UFFICIO A TUTELA DEL DIRITTO DI DIFESA DEL CITTADINO
2) VIGILIARE SULL’EFFICACIA E SULLA TRASPARENZA DELLE MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEI TURNI DEI DIFENSORI D’UFFICIO
3) TUTELARE LA DIGNITA’ DELL’AVVOCATO NELL’AMBITO DEL SERVIZIO VOLONTARIAMENTE RESO PER LE DIFESE D’UFFICIO
Riteniamo che la posizione assunta dal Consiglio dell’Ordine, con l’approvato sistema di turnazione, stride fortemente con tali obiettivi e nel pieno rispetto delle regole deontologiche e democratiche proporremo iniziative volte al reale cambiamento della situazione che, allo stato attuale, riteniamo non tuteli pienamente il diritto di difesa dell’imputato.
RingraziandoTi per l’attenzione che ci hai accordato, Ti chiediamo, se Ti riconosci negli scopi che la nostra Associazione si è posta, di sostenerci nelle nostre future iniziative in quanto solo con il Tuo concreto appoggio e con quello degli altri colleghi che già ci hanno dato fiducia, possiamo realmente modificare e migliorare le cose; l’Associazione, da par suo, resterà sempre al fianco e darà il suo appoggio a chi svolge seriamente e diligentemente il servizio delle difese d’ufficio.
Con un caro augurio di buon lavoro e buone ferie.

Il Consiglio direttivo

*****
Si riporta, di seguito, il testo della Delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma del 7 luglio 2011 con la quale viene abolito il Turno 97 IV comma:



INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DELLA DIFESA DI UFFICIO APPROVATO DAL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA NELL'ADUNANZA DELL'8 GIUGNO 2006

Il Consiglio
- Udita la relazione del Consigliere Avv. Francesco Gianzi, avente a oggetto la necessità di coordinamento e attuazione delle modalità di svolgimento dell'elenco alfabetico dei difensori d'ufficio come previsto dall'art. 29 disp att. c.p.p.;
- Ribadita l'esigenza di esplicitare le disposizioni dell'art. 97 c.p.p. in rapporto all'art. 29 disp. att. c.p.p. e le implicazioni con le norme deontologiche in generale e nel procedimento penale in particolare;
- Ribadito il principio generale secondo cui la difesa d'ufficio, attraverso l'elenco speciale, tenuto dal Consiglio, è volta ad attuare il compiuto esercizio del diritto di difesa dei cittadini di cui all'art. 24 della Costituzione e all'art. 6 della Convezione Europea dei Diritti dell'Uomo, prot. n. 11 e, comunque, come previsto dalle norme vigenti del nostro ordinamento;
- Preso atto di quanto affermato, in tema di reperibilità del difensore d'ufficio e della sua momentanea sostituzione, dalle associazioni forensi presenti sul territorio anche e soprattutto in rapporto alle stesse decisioni della Corte Europea dei Diritti Umani;
- Ribadito il diritto alla retribuzione dell'attività svolta dal difensore d'ufficio;
- Richiamata la natura volontaria dell'iscrizione nell'elenco tenuto dal Consiglio, con le obbligatorie conseguenze in riferimento all'art. 97 del c.p.p., alla luce di elementari, quanto fondamentali principi di lealtà e correttezza nell'esercizio di tale ufficio, sia in riferimento ai colleghi, alle persone sottoposte a procedimento, agli uffici giudiziari, sia allo stesso Consiglio dell'Ordine;
- Affermato l'obbligo e la necessità di tutelare il prestigio dell'Istituzione Forense e la dignità professionale di tutti gli avvocati, attraverso uno scrupoloso ed efficace controllo dell'attività professionale di tutti i difensori iscritti nell'elenco;
- Preso atto di quanto manifestato dalle associazioni forensi e, in particolare, dalla Camera Penale di Roma, che ha condiviso la presente,
delibera
- in riferimento alla formazione degli elenchi di cui all'art. 97 comma primo c.p.p. L'avvocato richiedente l'iscrizione dovrà specificare, nel modulo già presente presso il nostro ufficio:
a) le competenze specifiche in rapporto agli elenchi indicati nella delibera 8 giugno 2006 prima parte - in numero di otto (8)- sotto il paragrafo “Elenco ai sensi dell'art. 29 disp att. c.p.p.“;
b) le prossimità alla sede giudiziaria e la disponibilità alla reperibilità.
- Di eliminare il paragrafo: “Ripartizione delle turnazioni” contenuto nella delibera dell'8 giugno 2006 -c.d. Regolamento difese d'ufficio- pertanto non vi sarà più alcun elenco ai sensi dell'art. 97 IV comma c.p.p.
- In luogo di tale paragrafo è inserita la seguente frase:
- In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 97 IV comma c.p.p. nel caso in cui è richiesta la presenza del difensore d'ufficio in sostituzione del difensore di fiducia o di quello previsto ai sensi dell'art. 97 comma primo c.p.p. nel caso di momentanea assenza, in caso di mancato reperimento e, comunque, in tutte le ipotesi in cui il Pubblico Ministero e la Polizia Giudiziaria abbiano richiesto un nuovo nominativo di difensore d'ufficio -art. 97 comma IV ultima parte- è istituito il seguente numero telefonico diretto 06.45475878, per la richiesta immediata di un nuovo difensore d'ufficio di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 97 c.p.p.
- Preso atto della disponibilità della Camera Penale di Roma a collaborare, a titolo gratuito, con il Consiglio dell'Ordine per il regolare adempimento della delibera;
- Rilevata, altresì, la necessità di affermare che quanto previsto nell'art. 97 IV comma del c.p.p. costituisce una temporanea e limitata sostituzione del difensore nel procedimento ai sensi dell'art. 102 c.p.p. e che per garantire l'effettività dell'esercizio del diritto di difesa, immediatamente e, comunque, dopo la seconda assenza del difensore nominato, specie nel processo, si deve far luogo alla diretta al seguente numero 06.45475878,
dispone
la trasmissione della presente delibera a tutti gli Uffici Giudiziari per la diffusione e completa attuazione, in ottemperanza e nel rispetto del supremo diritto di difesa e della Costituzione della Repubblica Italiana.

giovedì 7 luglio 2011

Prospettive di riforma per la difesa d'ufficio - Incontro ADU 11 luglio 2011

L'Associazione Difensori d'Ufficio in considerazione dei possibili interventi di riforma allo studio volti a modificare le modalità di esercizio dei turni inerenti la difesa d'ufficio, nonché i principi ad essa sottostanti, preso atto che vi sono aspetti relativi alle condizioni di tale esercizio che non tutelano adeguatamente il ruolo e la dignità degli avvocati, ritenuta l'esistenza di proposte di miglioramento delle modalità di espletamento delle difese d'ufficio e di velocizzazione delle liquidazioni a spese dello stato da parte dell'ADU, invita tutti gli associati e tutti gli iscritti nelle liste dei difensori d'ufficio all'incontro-dibattito:

PROSPETTIVE DI RIFORMA PER LA DIFESA D'UFFICIO

si sollecita la partecipazione di tutti gli iscritti nelle liste dei difensori d'ufficio attraverso un aperto confronto sulle prospettive di riforma e sulle iniziative che l'associazione difensori d'ufficio intende avanzare.


11 luglio 2011 – ore 13.30
Sala Conferenze della Corte Di Appello Civile
Via Varisco
Roma

martedì 28 giugno 2011

Documento congiunto ADU - A.N.F. Roma

L'Associazione Nazionale Forense – sede di Roma – e l'Associazione Difensori d'Ufficio, richieste da codesto Ill.mo Consiglio nella persona del Sig. Tesoriere, Avv. Francesco Gianzi, quale Consigliere Coordinatore delle difese di ufficio, di fornire un parere in relazione alla questione della rivisitazione della regolamentazione del turno difensori di ufficio

PREMESSO

che si è constatato che l'operatività del meccanismo della turnazione dei difensori d'ufficio, così come gestito dal call center incaricato, non ha prodotto risultati accettabili sotto il profilo della garanzia del diritto di difesa, alla quale la turnazione suddetta è geneticamente votata. Il risultato ultimo di tale fallimento è stato l'abuso di ricorso, da parte di una grande componente della Magistratura, alle nomine difensive ex art. 97, comma 4°, c.p.p. al di fuori del turno stabilito da codesto Ordine, con il deprecabile conseguente frazionamento dell'attività difensiva tra Avvocati nominati di udienza in udienza ed assolutamente privi di conoscenza alcuna del processo. Tra l'altro, l'attuale meccanismo gestito dal citato call center reca pregiudizio alla dignità professionale dei colleghi chiamati a svolgere il turno delle sostituzioni in udienza, i quali rimangono in attesa, sino al termine del turno, di una chiamata che, nella stragrande maggioranza dei casi, non avviene.


che la stessa Corte Europea dei Diritti Umani, 1^ sezione, Sentenza 27 aprile 2006 (ricorrente Sannino) condannava sostanzialmente l'Italia per il meccanismo del frazionamento dell'attività difensiva (dal quale, nello specifico, erano derivate evidenti lacune difensive legate, tra l'altro, alla mancata richiesta di rinvio del procedimento per aver modo di studiare attentamente le carte processuali), e particolarmente per il mancato intervento dell'Autorità Giudiziaria -obbligato dalle evidenti lacune difensive menzionate- finalizzato a garantire l'effettività della rappresentanza dell'imputato (attraverso la nomina di un nuovo difensore ex art. 97, co. 1°, c.p.p.).

Considerato

che l'attuale predisposizione di un vero e proprio servizio relativo alle turnazioni ex art. 97 comma 4°, c.p.p. rischia pertanto, anche nel caso di corretto funzionamento, di indurre – come spesso accade nella pratica – l'Autorità Giudiziaria a farvi ricorso in maniera eccessiva, anche per via del fatto che garantisce una indubbia maggiore speditezza processuale;

che è del tutto evidente, però, che la speditezza processuale non può prevalere nella maniera più assoluta sulla garanzia del diritto di difesa, che viene efficacemente garantita soltanto attraverso l'ordinario ricorso alla nomina difensiva ex art. 97, comma 1°, c.p.p. e la conseguente attribuzione, all'Avvocato nominato, della effettiva titolarità del procedimento e dei relativi oneri (maggiori responsabilità di natura professionali) ed onori (diritto insindacabile alla retribuzione per tutta l'attività svolta);

che il ritorno al cd. “Difensore di aula”, garantirebbe una completa tutela dell'imputato, sia in caso di sostituzione ex art. 97, comma 1°, c.p.p. (nel qual caso il Difensore dovrebbe, anzi deve, richiedere la concessione dei termini a difesa, con rinvio ad altra udienza, per consentire allo stesso di predisporre un'adeguata strategia processuale sulla base, quantomeno, di una completa conoscenza delle carte processuali), che in caso di sostituzione – che, come detto, dovrà assumere un carattere di residualità – ex art. 97, comma 4°, c.p.p. (in considerazione del fatto che, comunque, essendo presente in aula sin dall'inizio della udienza, il Difensore avrà la possibilità - con la collaborazione del Magistrato che nel frattempo tratterà i processi con l'Avvocato presente - di studiare i fascicoli relativi ai procedimenti nei quali dovrà prestare la propria attività professionale).

Tutto ciò premesso e considerato, l'Associazione Nazionale Forense – sede di Roma e l'Associazione Difensori d'Ufficio

auspicano

La sostituzione della turnazione dei difensori d'ufficio ex art. 97 comma 4, c.p.p. con una turnazione destinata alle sostituzioni ex art. 97, comma 1°, c.p.p., con attribuzione giornaliera dei Difensori di turno alle singole aule di udienza (un difensore ogni due aule); i Difensori incaricati andranno a sostituire l'Avvocato d'ufficio originariamente nominato ed assente senza giustificato motivo per due udienze consecutive (e potranno essere chiamati, ma soltanto in via assolutamente residuale, ad effettuare delle sostituzioni ex art. 97, co. IV, c.p.p., in particolare quando l'assenza del difensore sia giustificata, ovvero quando sia la prima assenza ingiustificata).
Nel caso in cui il Difensore designato non dovesse presentarsi in aula, il Giudice potrà contattare la sede penale dell'Associazione Nazionale Forense -sede di Roma- la quale si fa carico di contattare il Difensore e farlo giungere in udienza, attingendo il nominativo dall'elenco appositamente elaborato dal Call Center al fine di rendere omogenea l'attribuzione delle nomine, nel rispetto del criterio di rotazione

RITENGONO ESSENZIALE

per un effettivo ed efficace funzionamento - ai fini garantistici già menzionati - del turno difensori di ufficio così come sopra delineato, stabilire un protocollo di intesa con le Presidenze degli Uffici Giudiziari romani (presso i quali viene garantito il Servizio di turnazione in questione), finalizzato in particolare alla rinnovata presa d'atto, anche da parte della Magistratura – in special modo Giudicante - dell'importanza della effettività del diritto di difesa, a garanzia della quale, nella sostanza più che nella forma, si dovrà procedere alla revoca del Difensore d'ufficio assente per due udienze consecutive senza giustificato motivo ed alla contestuale nomina di un nuovo Difensore ex art. 97, comma 1, c.p.p., di turno quel giorno in quella determinata aula

CONFERMA

(l'A.N.F.) la propria disponibilità ad essere contattata dall'Autorità Giudiziaria ed ai conseguenti citati adempimenti, a proprie spese, sino alla data del 31/12/2011, data di scadenza del contratto stipulato da codesto Ordine di Roma con la Lextel per la predisposizione e l'utilizzo del citato call center

INVITANO

sin da ora l'Ordine a non rinnovare il menzionato contratto alla scadenza, in considerazione della inefficienza operativa dimostrata, bensì a riaccordare piena fiducia alla scrivente Associazione Nazionale Forense, sede di Roma -nonché alla Camera Penale- restituendo la delega per la gestione dei turni dei Difensori di ufficio alle stesse (gestione che, comunque, con il ritorno al cd. “difensore di aula”, sarebbe limitata esclusivamente ai casi di mancata presentazione dell'Avvocato presso l'aula assegnatagli, essendo il criterio di rotazione sempre garantito dallo stesso Ordine mediante la pubblicazione degli elenchi trimestrali!).


Roma, 20/05/2011



A.N.F. – Roma
vice Presidente Avv. Marco Lepri


A.D.U.
Presidente Avv. Andrea Florita

lunedì 27 giugno 2011

Comunicazione A.D.U.

Carissimi associati,
come abbiamo avuto modo di informarVi nelle precedenti comunicazioni, la nostra Associazione ha partecipato nel corso di questi mesi ad un tavolo di intesa organizzato dal  Consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma, con l'intervento delle maggiori associazioni forensi, Camera Penale e A.N.F. di Roma, avente come scopo la riforma del sistema dei turni dei difensori iscritti nelle liste dei difensori d'ufficio.
L'esigenza di tali incontri è nata dal disagio espresso, anche a mezzo della nostra Associazione, da molti difensori d'ufficio nei confronti dell'attuale sistema del turno 97 IV comma, gestito dalla LEXTEL S.p.a..
Su come tale sistema sia, ed è tutt'ora, un completo fallimento è noto ai più  e ciò a totale discapito di quei  colleghi, rispettosi del servizio volontariamente prestato, costretti a rimanere inoperosi nelle aule di giustizia sino alle prime ore del pomeriggio. 
Il proposito con cui la nostra Associazione si è avvicinata a tale tavolo di intesa è stato quello di un drastico ritorno al sistema del difensore d'aula per le sostituzioni dei turni 97 IV comma, da noi ritenuto come il sistema più efficace per garantire allo stesso tempo l'effettività della difesa dell'imputato e un maggior controllo sull'effettivo esercizio della difesa d'ufficio da parte degli iscritti.
A fronte di tali propositi, con spirito costruttivo, abbiamo preso atto delle diverse opinioni manifestate dalle associazioni che hanno preso parte ai lavori e, nel confronto delle diverse idee, è emerso l'oggettivo  problema della mole dei procedimenti penali che vedono più difensori nominati nel corso del processo da parte dei magistrati con il meccanismo del 97 IV comma e ciò con indubbio pregiudizio dell'effettività del diritto di difesa per l'imputato.
Per porre rimedio a tale disfunzione, la Camera Penale di Roma si è fatta promotrice di un'ipotesi di riforma che prevede l'abrogazione del sistema del turno 97 IV comma e la sua sostituzione con un turno per le nomine 97 I comma in udienza, qualora il difensore d'ufficio titolare del procedimento abbandoni di fatto la difesa.
L'Associazione pur condividendo in linea teorica lo spirito della riforma proposta dalla Camera Penale, ha evidenziato le difficoltà, sia normative che pratiche, relative all'effettiva realizzazione di un turno 97 I comma. Tali difficoltà sono legate sopratutto alla mancanza di garanzie in merito all'effettivo intervento del magistrato volto alla revoca dell'originaria nomina d'ufficio con la contestuale nuova nomina 97 I comma del difensore di turno.
Sulla base di tali perplessità l'Associazione ha, quindi, ribadito la propria posizione volta al mantenimento del turno 97 IV comma con il sistema dell'assegnazione dell'aula al difensore di turno, motivando tale scelta sulla base di considerazioni sia normative che di ordine pratico raccolte in un'apposita relazione scritta che fa parte dei lavori del tavolo di intesa (documento disponibile sul blog dell'associazione).
Tale nostra presa di posizione ha impedito il raggiungimento di un accordo comune su una prima bozza di riforma che vedeva come firmatari il Consiglio dell'Ordine, la Camera Penale e  l'A.N.F. di Roma, nella quale si prevedeva l'abrogazione e sostituzione del turno 97 IV comma con una turnazione giornaliera per le nomine in aula dei difensori 97 I comma che andavano a sostituire il difensore d'ufficio originariamente nominato ed assente per due udienze consecutive.
Sotto l'aspetto pratico, la gestione di questo turno, secondo la proposta elaborata, rimaneva in prima battuta alla LEXTEL S.p.A. con il servizio del call center e, solo in caso di mancato reperimento del difensore di turno, attraverso l'intervento delle associazioni forensi, Camera Penale e A.N.F. di Roma, le quali avrebbero provveduto ad inviare altro difensore in udienza secondo gli elenchi giornalieri elaborati dalla LEXTEL S.p.A..
Tutto l'impianto della proposta, ed è questo il punto critico che ha visto la nostra ferma opposizione alla firma congiunta del testo, si reggeva su di un mero invito ai giudici di procedere alla revoca del difensore d'ufficio assente per due udienze consecutive ed alla contestuale nomina di un nuovo difensore 97 comma 1 c.p.p.; ciò avrebbe lasciato ampi margini di discrezionalità al singolo magistrato nell'attuare o meno tale sistema, con il duplice rischio di vedere da un lato invariata la prassi delle continue nomine ex art. 97 comma 4 c.p.p affidate, in questo caso, al difensore immediatamente reperibile in aula, e, dall'altro, di assistere ancora una volta a difensori di ufficio chiamati a svolgere il turno, rimanere inoperosi per la sua intera durata, esattamente come avviene nella vigenza dell'attuale sistema.
Ulteriore punto che ci ha visto in completo disaccordo in relazione alla iniziale proposta posta alla nostra attenzione ha riguardato l'iniziativa posta in essere dalla Camera Penale  di introdurre delle modifiche all'attuale regolamento delle difese di ufficio, con particolare riferimento all'introduzione del divieto per il difensore di ufficio ex art. 97 comma 4 c.p.p. di richiedere il pagamento degli onorari all'imputato assistito da difensore di fiducia e ciò a prescindere dall'attività che detto difensore abbia svolto in udienza.
Al riguardo, l'Associazione, sebbene tale specifica modifica regolamentare fuoriusciva dall'ambito dei lavori del tavolo di intesa, ha ribadito come il riconoscimento di una equa retribuzione, proporzionale all'attività prestata dal difensore ex art. 97 comma 4 c.p.p., rappresenti una delle componenti che assicurino il pieno esplicarsi del diritto di difesa, qualsiasi sia la forma in cui venga prestata, fatte salve le opportune distinzioni tra attività di mero rinvio e quelle, invece, nelle quali l'attività difensiva si esplica in maniera concreta.
Si è quindi giunti, a conclusione della prima fase dei lavori, ad un fase di stallo nella quale anche l'A.N.F. di Roma, a fronte della nostra ferma opposizione al documento di riforma elaborato, ha ritirato il proprio appoggio facendosi promotrice di una proposta che per certi versi rappresenta una sintesi delle posizioni della nostra Associazione e delle posizioni della Camera Penale: tale proposta, infatti, nel prevedere anch'essa la sostituzione del turno 97 comma 4 c.p.p. con una turnazione destinata alle nomine ex art. 97 comma 1 c.p.p. in caso di assenza del difensore d'ufficio nominato per due udienze consecutive, prevede però che tale turno sia attuato attraverso il sistema del difensore d'aula, ossia con l'attribuzione giornaliera dei difensori di turno alle singole aule di udienza, dove gli stessi siano chiamati in via principale per le nomine ex art. 97 comma 1 c.p.p. qualora ne ricorrano i presupposti, ed in via residuale per le eventuali sostituzioni ex art. 97 comma 4 c.p.p., qualora non ci siano presupposti per la revoca del difensore originariamente nominato ai sensi dell'art. 97 comma 1 c.p.p.
Sotto l'aspetto della gestione pratica di tale sistema, la proposta, inoltre, auspica, a fronte dell'evidente mal funzionamento del sistema del c.d. call center, la risoluzione di qualsiasi rapporto in essere con la LEXTEL S.p.A. in merito alla gestione delle difese d'ufficio, con un ritorno alla gestione delegata in favore delle associazioni forensi presenti in Tribunale. 
Tale proposta, dopo un attento esame ed alcune integrazioni da noi suggerite e fatte proprie dall'A.N.F. di Roma, ha rappresentato per l'Associazione una valida alternativa alla nostre originarie posizioni dirette al ripristino del turno 97 comma 4 c.p.p.con il sistema del difensore d'aula, cosicché in piena autonomia si è giunti ad un testo congiunto fra l'Associazione e l'A.N.F. di Roma  nel quale si è previsto che la turnazione per le sostituzioni ex art. 97 comma 4 c.p.p  venga sostituita con un turno giornaliero per le nomine ex art. 97 comma 1 c.p.p. in udienza, dove il difensore di turno, con il sistema dell'assegnazione dell'aula, potrà ricevere in via prioritaria, ricorrendo i presupposti dell'abbandono di difesa (che si ritiene presunto in caso di due assenze consecutive) la nomina ex art. 97  comma 1 c.p.p. da parte del magistrato e, in via residuale, le nomine ex art. 97 comma 4 c.p.p.
A garanzia dell'effettivo funzionamento di tale sistema appare imprescindibile un protocollo di intesa, previsto nel testo congiunto, con la presidenza del Tribunale da far diffondere a tutti i magistrati del Tribunale di Roma e con il quale il difensore d'aula potrà far leva nei confronti del magistrato in udienza affinché lo stesso provveda alla revoca del difensore d'ufficio che abbia, secondo i parametri stabiliti in detto protocollo, abbandonato la difesa con la contestuale nuova nomina ai sensi dell'art. 97 comma 1 c.p.p..
In questa maniera viene controllato e diminuito, con un sistema di reciproca collaborazione fra magistrato e difensore d'ufficio, quel rischio di discrezionalità che potrebbe indurre il magistrato a ricorrere a continue sostituzioni 97 IV comma che vanificherebbero lo spirito della riforma.
Si è quindi giunti, pochi giorni fa, all'ultimo incontro del tavolo di intesa, ove il testo congiunto dell'associazione e della A.N.F. di Roma, con le proposte di modifica del turno sopra descritte, è stato formalmente presentato al Consiglio dell'Ordine, senza l'appoggio della Camera Penale la quale ha ritenuto mantenere ferma la sua posizione relativamente ad un sistema di turnazione per le nomine in udienza del difensore d'ufficio ex art. 97 comma 1 c.p.p. gestito non con l'assegnazione dell'aula al difensore ma per tramite della chiamata da parte del call center a cui il magistrato è invitato a rivolgersi, qualora il difensore d'ufficio originariamente nominato sia stato assente per due udienze consecutive.
Preso atto quindi dell'impossibilità i giungere ad un comune accordo fra le associazioni presenti al tavolo di intesa, il rappresentante del Consiglio dell'Ordine di Roma, ha ritenuto opportuno demandare al Consiglio stesso la decisione finale in merito alle diverse proposte avanzate e ciò al fine di giungere, a partire dal trimestre ottobre/dicembre 2011 ad un nuovo sistema di turnazione delle difese d'ufficio che, ovviamente, auspichiamo essere conforme alle idee e alle proposte da noi avanzate.
In conclusione ci teniamo a precisare come il lavoro che il consiglio direttivo ha svolto in questi mesi di intense e laboriose trattative, nelle quali non sono mancati giudizi e pregiudizi negativi sul nostro operato, ha rappresentato, qualsiasi sia l'esito delle decisioni che verranno prese, un  modo per far intendere a chi di dovere che siamo un soggetto autonomo aperto a qualsiasi confronto, il cui obiettivo non è legato, come qualcuno vuole far intendere, a logiche economiche o politiche o alla idea di un difensore d'ufficio quale categoria autonoma rivendicatrice di privilegi, ma il cui scopo è unicamente diretto affinché il servizio delle difese d'ufficio venga reso al meglio delle sue possibilità  a garanzia della piena attuazione del diritto di difesa dei nostri assistiti.
L'unico vero giudice di quanto sin qui svolto e dei risultati che auspichiamo di ottenere siete Voi che con coraggio avete dato fiducia all'idea di questa Associazione ed è per questo che vi preannunciamo la prossima convocazione di un'assemblea  nella quale darvi conto dell'esito delle decisioni assunte in merito al futuro dei turni dei difensori d'ufficio e di altre iniziative che l'Associazione intende promuovere  e che necessitano di una Vostra fattiva collaborazione.
Cordialmente

ASSOCIAZIONE DIFENSORI D'UFFICIO
Il Consiglio Direttivo

martedì 3 maggio 2011

Analisi normativa e pratica sul turno (ex art. 97 comma 4 c.p.p.)

INTRODUZIONE

L’ADU - ASSOCIAZIONE DIFENSORI D’UFFICIO - CON LA PRESENTE RELAZIONE INTENDE EVIDENZIARE IN MANIERA OGGETTIVA I VANTAGGI E GLI SVANTAGGI DELLE SINGOLE OPZIONI DI RIFORMA RIGUARDANTI LE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL TURNO DI IMMEDIATA REPERIBILITA' EX ART. 97 CO. 4 C.P.P. PORTATE ALL’ATTENZIONE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA.
LO STUDIO, DOPO UNA BREVE ANALISI DELLA  CORNICE NORMATIVA E DEI CONSEGUENTI PRINCIPI CHE DISCIPLINANO LA FIGURA DEL DIFENSORE D’UFFICIO, ANALIZZERA' LA RISPONDENZA DELLE SINGOLE IPOTESI DI MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL TURNO DI REPERIBILITA' EX ART. 97 COMMA 4 C.P.P.A TALI PRINCIPI.
SUCCESSIVAMENTE, VERRANNO VALUTATI GLI ASPETTI STRETTAMENTE PRATICI CHE POSSONO FAR PROPENDERE PER L’UNA O PER L’ALTRA IPOTESI.
RITENENDOSI TALE LAVORO UN CONTRIBUTO DI ESPERIENZA CONCRETA UTILE A VALUTARE LE PROPOSTE OGGI ALLA STUDIO PER LA REGOLAMENTAZIONE DI DETTO SPECIFICO TURNO DI REPERIBILITA’, LA RELAZIONE SI CONCLUDERA’ CON LE VALUTAZIONI E LE PROPOSTE CHE CODESTA ASSOCIAZIONE RITIENE PIU’ CONFORMI, SIA SOTTO IL PROFILO NORMATIVO CHE PRATICO, PER L’ESPLETAMENTO DELLA DIFESA D’UFFICIO PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO E LA CORTE DI APPELLO DI ROMA,.         


QUADRO NORMATIVO
La normativa del codice di proceudra dedicata alla figura del difensore d'ufficio, che si sostanzia nell'art. 97 del c.p.p. così come modificato dal legislatore con la legge sulla difesa d'ufficio del 2001, permette di enucleare i principi di base regolanti ruolo del particolare difensore e i compidi dei Consigli degli Ordini Forensi nellagestione degli elenchi messi a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per il reperimento del difensore d'ufficio.
Per quanto riguarda la figura del difensore d'ufficio, tali principi possono così sintetizzarsi:

A) PRINCIPIO DELLA OBBLIGATORIETA' DELLA DIFESA D'UFFICIO
La nomina da parte dell'Autorità Giudiziaria, configura la natura obbligatoria dell'incarico del difensore d'ufficio ed al medesimo tempo esclude la rilevanza di atteggiamenti volontaristici del difensore designato.
Infatti, il legislatore non ha previsto la possibilità che il difensore d'ufficio nominato possa decidere di non accettare l'incarico e di rinunciare al mandato.

B) PRINCIPIO DI IMMUTABILITA' E IMMANENZA DELLA DIFESA D'UFFICIO
In forza di tale principio il legislatore esclude interventi discrezionali dell'Autorità Giudiziaria volti a una rimozione officiosa dell'incarico.
Un unico temperamento a tale immutabilità può essere intravisto nella previsione dell'art. 97 comma 5 c.p.p. laddove recita "il difensore d'ufficio può essere sostituito solo per giustificato motivo" anche se il termine "sostituito" è inteso e previsto più per un ambito di applicazione della norma relativa a casi di temporanea assenza del difensore d'ufficio, casistica disciplinata dal quarto comma del citato art. 97 c.p.p.
Appare opportuno soffermarci sulla portata applicativa di tale principio, in forza del quale la nomina originaria del difensore d'ufficio ex art. 97 comma 1 c.p.p. rimane di rara rimozione ex officio tant'è che è notoria la prassi invalsa nelle aule giudiziarie in cui, anche a seguito di reiterate assenze dello stesso, il magistrato ricorre a successive nomine di sostituto processuale ex art. 97 comma 4 c.p.p.
Ciò trova logica giustificazione proprio in quel concetto di immutabilità di difesa, valido sia per il difensore di fiducia che d'ufficio, che rappresenta una garanzia per la concreta attuazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito.

C) PRINCIPI INFORMATIVI DELL'ATTIVITA' DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE IN  MATERIA DI DIFESA D'UFFICIO
Il legislatore, nel demandare ai Consiglio degli Ordini Forensi il compito della gestione "amministrativa" della difesa d'ufficio, indica alcuni principi a cui tale compito deve ispirarsi; principi ricavabili dal disposto dell'art. 97 comma 2 c.p.p., che qui si riporta: "IL CONSIGLIO DELL'ORDINE FORENSE... MEDIANTE UN APPOSITO UFFICIO CENTRALIZZATO, AL FINE DI GARANTIRE L'EFFETTIVITA' DELLA DIFESA D'UFFICIO, PREDISPONE GLI ELENCHI DEI DIFENSORI CHE A RICHIESTA DELL'A.G. O DELLA P.G. SONO INDICATI AI FINI DELLA NOMINA.
IL CONSIGLIO DELL'ORDINE FISSA I CRITERI PER LA NOMINA SULLA BASE DI COMPETENZE SPECIFICHE, PROSSIMITA' ALLA SEDE DEL PROCEDIMENTO, REPERIBILITA'".
Se ne ricavano quindi i seguenti principi che devono ispirare i Consigli degli Ordini Forensi nella gestione della difesa d'ufficio:
     1) EFFETTIVITA' DELLA DIFESA D'UFFICIO
     2) COMPETENZA DEL DIFENSORE D'UFFICIO
     3) PROSSIMITA' ALLA SEDE
     4) REPERIBILITA'
All'atto pratico tali principi si concretizzano con la predisposizione da parte dei C.D.O. di appositi elenchi di difensori dufficio da cui gli stessi C.D.O. possano attingere ed indicare all'A.G. richiedente il nominativo di un difensore che sia competente, prossimo alla sede e reperibile.
Ma quando si deve ricorrere agli elenchi predisposti dal C.D.O.?
Il caso che più rileva ai fini del presente studio è quelllo previsto dall'art. 97 co. 4 c.p.p. in cui il difensore d'ufficio sia IRREPERIBILE, NON COMPARSO O ABBIA ABBANDONATO LA DIFESA.
Le prime due ipotesi sono di facile apprezzamento da parte dell'A.G: richiedente mentre per quanto riguarda l'ipotesi di abbandonata difesa occorre un'attenta valutazione: se l'abbandono è riconducibile ad una inattività temporanea si deve procedere alla sostituzione ex art. 97 comma 4 c.p.p.; se viceversa l'abbandono assume carattere di definitività occorre procedere alla nomina ex art. 97 commi 1 e 2 c.p.p., sempre che ilcomportamento processuale del difensore d'ufficio non risponda ad una precisa strategia difensiva che non è sempre individuabile.
Ciò rende il ricorso alla nomina del difensore sostituto ex art. 97 comma 4 c.p.p. la scelta meno complicata e più ricorrente da parte dell'A.G. in quanto la mette al riparo da eventuali illegittime revoche ex offficio che possono scontrarsi con il principio della immutabilità della difesa sopra citato.
Quindi, tornando al quesito sopra proposto, ossia le ipotesi di ricorso all'elenco dei difensori d'ufficio, la procedura, per il caso di sostituzione ex art. 97 comma 4 c.p.p., si differenzia a seconda dell'Autoritàè procedente.
Nel caso di sostituzione necessaria durante l'attività del P.M. o della P.G. dette Autorità dovranno inoltrare la richiesta del nuovo nominativo all'ufficio centralizzato del C.D.O. previsto all'art. 97 comma 2 c.p.p.; solo in caso di urgenza, con provvedimento motivato, può essere nominato un difensore immediatamente reperibile.
Qualora invece la necessità di sostituzione si presenti nel corso di un giudizio, il giudice deve nominare ex art. 97 comma 4 c.p.p. un difensore immediatamente reperibile, con la condizione che detto difensore sia iscritto nell'elenco predisposto dal C.D.O. previsto dall'art. 97 comma 2 c.p.p. e che quindi sia un difensore d'ufficio.
Questa condizione rappresenta, ad avviso di chi scrive, la base giuridica che giustifica la necessità,sia sotto il profilo normativo che pratico, di un sistema di turnazione giornaliero per i difensori d'ufficio per le sostituzioni ex art. 97 comma 4 c,p.p. nel corso del giudizio.
Se, infatti, il difensore ex art. 97 comma 4 c.p.p. deve essere un difensore d'ufficio iscritto nell'apposito elenco e quell'elenco è formato dal C.D.O. secondo i criteri di competenza, reperibilità e prossimità alla sede per il fine di garantire l'effettività della difesa,  la predisposizione di un turno per le sostituzioni ex art. 97 comma 4 c.p.p. nel corso dell'udienza garantisce, allo stesso tempo, tutti i summenzionati criteri.
E' di tutta evidenza, infatti, cha la sostituzione per un processo demandata ad un difensore prontamente reperibile in aula rischia di compromettere quell'effettività della difesa che può essere più efficacemente realizzata da un difensore d'ufficio, la cui competenza  è garantita dall'iscrizione nell'elenco predisposto dai C.D.O., che sa preventivamente, attraverso la turnazione giornaliera, che per quel determinato giorno e in quella determinata sede sarà chiamato a svolgere quello specifico ruolo di sostituto. 
Si potrebbe obiettare che la condizione di iscrizione nell'elenco per la nomina a sostituto ex art. 97 comma 4 c.p.p. non sia essenziale, atteso che la giurisprudenza maggioriataria ha considerato l'eventuale violazione di tale precetto da parte del giudice non passibile di nullità processuale in quanto tale sanzione non è prevista espressamente dall stessa norma; ma è anche vero che si è in presenza di una norma di procedura che come tale deve essere osservata anche quando,m come recita l'art. 124 c.p.p. "...l'inosservanza non importa nullità o altra sanzione disciplinare".
Del resto, l'importanza e la validità di un turno apposito dei difensori d'ufficio per le sostituzioni ex art. 97 comma 4 c.p.p. in udienza è stata colta da diversi C.D.O. in Italia (vedi Torino, Tivoli, Potenza, Latina, Civitavecchia, Catania, ecc. ecc.) che hanno previsto nei riepsttivi regolamenti per le difese s'ufficio tale specifica turnazione; e ciò, pertanto, evidenzia come tale sistema rappresenti, per usare le parole usate dal C.D.O. di Roma nell'adunanza del 6/03/2003, uno "snodo cruciale del funzionamento dell'intera riforma della difesa d'ufficio".
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LE CONCRETE MODALITA' DEL TURNO GIORNALIEO PER LE SOSTITUZIONI EX ART. 97 COMMA 4 C.P.P.

ANALISI NORMATIVA E PRATICA
La predisposizione di sistemidi turni differenziati per la gestione delle nomine dei difensori d'ufficio è prerogativa lasciata ai singoli C.D.O. che possono sfruttare tale discrezionalità per meglio raggiungere i criteri richiesti dall'art. 97 comma 2 c.p.p. (competenza, effettività, reperibilità e prossimità alla sede del difensore d'ufficio).
A livello normativo l'obbligo di una turnazione differenziata è previsto solo nel cso di nomina del difensore d'ufficio per indagati e imputati detenuti (art. 29 disp. att. c.p.p.), ma ciò non esclude la possibilità per i C.D.O. di predisporre dei turni diffferenziati anche nelle altre ipotesi in cui l'art. 97 c.p.p..richiede l'intervento di un difensore d'ufficio nell'ottica di realzzare compiutamente quei criteri di designazione del difensore d'ufficio previsti dalla norma.
Il Consiglio dell'Ordine di Roma, ad esempio, ha istituito da tempo, per tutte le sedi giudiziarie di compteenza, uno specifico turno giornaliero differenziato dei difensori d'ufficio per le sostituzioni ex art. 97 comma 4 c.p.p. nel corso del giudizio.
Sotto il profilo delle concrete modalità di svolgimento di tale turno, diversi sono i sistemi che nel corso edle tempo si sono adottati e che oggi sono ogggetto di nuovi studi di riforma in conseguenza delle diverse esigenze poste dagli operatori del settore.
Il presente lavoro, quindi, analizzerà i singoli sistemi che nel corso degli ultimi anni sono stati adottati nell'ambito del Tribunale Ordinario e della Corte di Appello di Roma per evidenziarne la loro maggiore o minore rispondenza a quei criteri di effettività, competenza, reperibilità e prossimità alla sede cui il C.D.O. deve attenersi per l'indicazione della nomina del difensroe d'ufficio alla A.G. che ne faccia richiesta.
Sul versante strettamente pratico, poi, si evidenzieranno gli aspetti positivi e negativi che detti sistemi possono presentare per il difensore d'ufficio e per il controllo disciplinare sullo stesso da parte del C.D.O.

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I SISTEMI DI ATTUAZIONE PRATICA DEL TURNO 97 IV COMMA PRESSO IL TRIBUNALE ORIDNARIO E LA CORTE DI APPELLO DI ROMA:
     
1. Turno giornaliero con chiamata e controllo mediante sottoscrizione di registro di presenza.
Con tale sistema il difensore d'ufficio è tenuto a svolgere il proprio turno di sostituzione ex art. 97 comma 4 c.p.p., in una fascia oraria prestabilita, comunicando la propria presenza all'interno del palazzo di giustizia presso le sedi delle Associarzione Forensi (A.N.F. e Camera Penale) delegate dal C.D.O. al controllo mediante la tenuta di un apposito registro cartaceo di presenza, che il difensore d'ufficio è tenuto a sottoscrivere ad inizio e a fine turno.
Le stesse Associazioni, secondo le necessità delle singole aule di udienza, provvederanno alla chiamata del difensore di turno per la sostituzione ex art. 97 comma 4 c.p.p..
Alla luce dei criteri stabiliti dall'art. 97 comma 2 c.p.p., con tale sistema di svolgimento del turno il C.D.O. può garantire in maniera soddisfacente la reperibilità e la prossimità alla sede giudiziaria del difensore d'ufficio e ciò attraverso la sottoscrizione del registro di presenza cartaceo  che impone la presenza fisica del difensore all'interno della sede giudiziaria - nonché attraverso la comunicazione da parte del difensore del proprio recapito telefonico dove lo stesso può essere rintracciato in caso di necessità.
Sotto l'aspetto pratico, tale sistema consente al difensore d'ufficio chiamato a svolgere il turno, di relazionarsi con un soggetto appartenente alle Associazioni Forensi delegate al controllo e alla chiamata del difensore, al quale poter rappresentare concrete esigenze personali per lo svolgimento del turno.
Qualche deficenza può appalesarsi sotto il profilo dlecontrollo sull'effettivo svolgimento del turno da parte del difensore d'ufficio chiamato per la sostituzione in udienza; se infatti, il registro di presenza attesta che quel determinato difensore d'ufficio è presente all'interno della sede giudiziaria, non si ha il medesimo riscontro in merito all'effettiva presenza dello stesso nell'aula in cui è stato chiamato, se non attravaverso una nuova richiesta da parte del cancelliere della stessa aula in cui il difensore d'ufficio non si è recato.
Questa nuova chiamata da parte del cancelliere d'udienza, nella prassi, è molto spesso disattesa in quanto il magistrato, per necessità di celerità dell'udienza, nomina sostituto ex art. 97 comma 4 c.p.p. il primo difensore immediatamente reperibile in aula.
2. Turno giornaliero con chiamata senza registro di presenza
Questo sistema, attualmente in uso presso il Tribunale di Roma, presenta delle similitudini con il sistema sopra descritto con l'unica essenziale differenza rappresentata dall'assenza di un controllo delle presenze del difensore d'ufficio di turno mediante un registro cartaceo da sottoscrivere.
Con questo sistema un soggetto esterno al Tribunale ha l'esclusivo compito di preavvisare a mezzo P.E.C. il difensore d'ufficio della data del proprio turno; di indicare il nominativo ed il numero di telefono dello stesso al cancelliere in udienza che faccia richiesta di una sostituzione ex art. 97 comma 4 c.p.p.. Il cancelliere, ottenuto il numero di telefono del difensore di turno, dovrà poi tentare di contattarlo.
Sotto il profilo della risopndenza di tale sistema ai criteri normativi indicati dall'art. 97 comma 2 c.p.p., l'eccessiva macchinosità della modalità di reperimento del difensore di turno (soggetto esterno/cancelliere e subito dopo cancelliere/difensore d'ufficio) comporta una dilatazione dei tempi che inficia il principio di immediata reperibilità del difensore; dall'altro, in assenza di una sottoscrizione del registro cartaceo, non si ha riscontro dell'effettivo presenza del difensore di turno all'interno del palazzo di giustizia con ripercussioni su quel criterio di prossimità alla sede che deve guidare il C.D.O. nell'indicazione dl difensore d'ufficio da mettere a disposizione dell'A.G.
Sotto il profilo pratico tale sistema ha come aspetto positivo, se tale vuole essere considerato, quello di togliere al difensore d'ufficio l'incombente della sottoscrizione ad inizio e a fine turno del registro di presenza.
Inoltre, questa modalità di svolgimento del turno presenta aspetti pratici negativi per i magistrati e conseguentemente per i difensori d'ufficio di turno.
Infatti, i primi sono penalizzati sia dal fatto che debbono effettuare una doppia chiamata per ottenere la disponibilità del difensore con conseguente dilatazione dei tempi di udienza, sia dal fatto che alcune aule di giustizia del Tribunale di Roma possiedono linee telefoniche non abilitate a chiamate esterne o a numeri di telefonia mobile che comporta l'impossibilità di contattare il difensore di turno indicato per la sostituzione.
Tali disfunzioni determinano all'atto pratico la prassi ormai invalsa di superare il problema della reperibiltà del difensore di turno mediante la nomina di un difensore immediatamente reperibile con conseguente sostanziale inefficienza del turno stesso.
Allo stesso tempo, i difensori di ufficio dmeandati allo svolgimento delle sostituzioni 97 comma 4 c.p.p. rimangono inoperosi per l'intera durata del turno (dalle h. 9.00 alle h. 15,00).
L'inefficienza di tale sistema si ripercuote sul diritto di difesa dell'imputato, la cui cura viene lasciata all'interesse di un difensore "immediatamente reperibile in aula" non necessariamente iscritto alle liste e non al difensore di turno, che oltre a possedere specifiche competenze ed attitudini, sa di essere chiamato, per quella determinata giornata, a svolgere quel preciso compito di sostituzione.
Ulteriore aspetto negativo è quello legato al controllo sull'effettivo svolgimento del turno da parte del difensore il cui nominativo è stato indicato per la sostituzione 97 IV comma.
Se, infatti, il soggetto esterno esaurisce il suo compito indicando il nominativo al cancelliere in udienza - non esendo richiesto a tale soggetto il risconto sull'effettiva risposta alla chiamata del difensore indicato - tale verifica passa al cancelliere e quindi al magistrato che contatta il nominativo indicato, attribuendo così di fatto un potere di controllo sullo svolgimento del turno ex art. 97 comma 4 c.p.p. a soggetti non competenti.
Infatti, da regolamento consiliare, i controlli sull'effettivo svolgimento del turno ex art. 97 comma 4 c.p.p. è di esclusiva competenza del C.D.O. che adotta all'esito i provvedimenti previsti (automatica esclusione temporanea dalle liste).
3. Turno giornalero con ssegnazione d'aula nell'apposita lista e controllo con sottoscrizione del registro di presenza.
Con tale sistema il difensore d'ufficio chiamato a svolgere il turno ex art. 97 comma 4 c.p.p. vede preventivamente assegnarsi un specifica aula dove lo stesso dovrà essere presente per l'intero svolgimento dell'udienza.
L'effettiva presenza del difensore viene garantita mediante sottoscrizione, ad inizio e fine del turno, del registro cartaceo di presenza tenuto dalle associazioni forensi ed allo stesso tempo dalla preventiva consocenza da parte del cancelliere d'aula del nominativo del difensore di turno cui è stata assegnata detta aula.
Tale modalità di svolgimento del turno risponde pienamente ai principi di reperibilità e prossimità alla sede che il C.D.O. garantisce, per l'appunto, con l'attribuzione e la presenza fisica in aula del difensore durante tutto il tempo di svolgimento del turno di sostituzione; allo stesso tempo le concrete modalità di tale sistema danno modo di facile riscontro e conseguente controllo sull'effettivo svolgimento del turno da parte del difensore d'ufficio.
Sotto il profilo pratico tale modalità comporta indubbi vantaggi in favore del difensore d'ufficio che, in accordo con il magistrato di quell'aula, potrà svolgere in modo più efficace il proprio compito, avendo la possibilità di analizzare con tempi congrui i fascicoli processuali che necessitano di sostituzione, garantendo allo stesso tempo l'effettività della difesa dell'imputato.
Aspetti positivi si hanno anche riguardo alla gestione dell'udienza che non vedrà tempi morti legati al reperimento del difensore designato per la sostituzione.

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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
L'Associazione Difensori di Ufficio sostiene l'importanza del ruolo del difensore d'ufficio in tutte le forme in cui la sua attività si esplica e in tale ottica ritiene fondamentale il contributo che lo stesso può dare nell'attuazione dei principi normativi dell'art. 97 c.p.p.
Ed è proprio in attuazione di tali principi che si ritiene che la predisposizione e il mantenimento di un turno per i difensori di ufficio dedicato alle sostituzioni ex art. 97 comma 4 c.p.p. uno "snodo cruciale" (per usate la tessa espressione usata dal Consiglio dell'Ordine di Roma) per la piena realizzazione dello spirito della riforma delledifese d'ufficio.
Circa i sistemi di attuazione pratica di tale specifico turno, si ècercato di dare luce a tutti gli aspetti positivi e negativi che i signoli metodi adottati e in vigore nel Tribunale di Roma hanno, sia nell'ottica del Consiglio dell'Ordine, che del difensore d'ufficio, che dell'Autorità Giudizioaria.
Dalla comparazione di detti aspetti, la posiszione dell'Associazione predilige un sistema di turnazione delle sostituzioni ex art. 97 comma 4 c.p.p.. che garantisca l'efettività dello svolgimento del turno ed un adeguato controllo sull'effettivo svolgimento dello stesso da parte del difensore.
Tali scopi si raggiungono facendo sì che il difensore di turno abbia la certezza di poter svolgere il proprio compito avendo congruo tempo per preparare la propria difesa in relazione alla tipologia di sostituzione che è chiamato a svolgere e che il C.D.O., organo di controllo, predisponga sistemi di verifica che diano risocntro sulla effettiva presenza e svolgimento dle turno da parte del difensre d'ufficio.
Ed è per tali ragioni che si ritiene il sistema del c.d. "difensore d'aula" quello che, per le sue stesse modalità pratiche di attuazione, possa garantire detti scopi.
Non solo.
Tale sistema garantirebbe la copertura dei turni nonché l'effettivo controllo sullo svolgimento degli stessi da parte dei difensori designati anche per le sedi diverse dal Tribunale Ordinario, quali ad es. la Sezione distaccata di Ostia, il Tribunale per i Minorenni e le Sezioni Penali del Giudice di Pace.
Quindi, l'applicazione di un'eventuale diverso ssistema di svolgimento del turno o, addirittura, una sua abolizione, comprometterebbe da un lato il funzionamento e l'organizzazione di queste ultime sedi giudiziarie, dall'altro il diritto di difesa dell'imputato - anche minorenne.
Allo stesso tempo l'Associazione è ben conscia delle obiezioni che vengono mosse contro il sistema del difensore d'ufficio in aula - ritenuto poco dignitoso perché "segregato" all'interno di un'aula a completa disposizione del magistrato; pur tuttavia, si ritiene che tali obiezioni possano essere facilmente risolte con un apposito protocollo di intesa con gli stessi magistrati  che miri a regolare il rapporto fra magistrato e  difensore d'aula durante lo svolgimento del turno.
Inoltre, tale sistema garantirebbe la copertura dei turni nonché l'effettivo controllo sullo svolgimento degli stessi da parte dei difensorei designati, anche per le sedi diverse dal Tribunale Ordinario, come ad es. la sezione distaccata di Ostia, il Tribunale per i Minorenni e le Sezioni Penali del Giudice di Pace.



Il Presidente
Avv. Andrea Florita