lunedì 14 ottobre 2013

ASSEMBLEA ASSOCIATI A.D.U. 21 Ottobre 2013

A tutti gli associati,
Il presidente p.t. del Consiglio Direttivo della A.D.U. – ASSOCIAZIONE DIFENSORI D’UFFICIO, ai sensi dell’art. 15 dello Statuto Sociale,
CONVOCA
L’assemblea degli associati  per il giorno 21/10/2013, alle ore 13.00 e seguenti, presso l’Aula A, Tribunale Penale di Roma, Piazzale Clodio, Edificio A, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1)      PATROCINIO A SPESE DELLO STATO E LIQUIDAZIONI DEL DIFENSORE D’UFFICIO: aggiornamenti sulle iniziative in corso; piattaforma SIAMM: segnalazioni di disfunzioni; nuove proposte di intervento.
2)       TURNAZIONE DIFESE D’UFFICIO: efficacia del nuovo regolamento ad un anno dall’entrata in vigore: disfunzioni riscontrate e iniziative da adottare.
3)      SITUAZIONE DELLA CASSA FORENSE: prosecuzione delle  iniziative per l'equità dei contributi previdenziali.
4)      Presentazione e chiarimenti sulla convenzione ADU/STUDIO MEOLA  per il  recupero degli onorari del difesnore di ufficio
5)      Varie ed eventuali.
Si ricorda che tutti i destinatari della  presente convocazione, in quanto tesserati per almeno un anno, hanno diritto a partecipare ed intervenire nell’assemblea mentre, solo gli associati iscritti da almeno tre mesi ed in regola con il pagamento della quota sociale hanno anche diritto di voto in seno all’Assemblea.

lunedì 23 settembre 2013

Convenzione Per Recupero Crediti Onorari


Caro Associato e caro collega difensore d’ufficio,

l’A.D.U., è lieta di offrire ai propri associati un importante servizio che si ritiene possa facilitare il disbrigo di tutte quelle attività dirette al recupero del compenso professionale del difensore d’ufficio.

Avvalendosi della disponibilità dello Studio Legale Meola e per esso del titolare Avv. Roberto Maria Meola, esperto nel settore del recupero del credito professionale del difensore d’ufficio, l’Associazione ha stipulato un accordo con il predetto Studio Legale affinchè lo stesso svolga per conto dell’associato, tutte quelle attività finalizzate al recupero del credito professionale, a costi contenuti.

Nello specifico, le attività che lo Studio convenzionato si propone di offrire ai nostri associati sono le seguenti:      

  1. Attività di accertamento dell’irreperibilità dell’assistito del richiedente, compilazione del preavviso di parcella del richiedente, redazione e deposito dell’istanza di liquidazione.

COSTO:  € 50,00, più IVA e Cassa oltre il 5% della somma recuperata

  1. In caso di reperibilità - attività di redazione ed invio della raccomandata di pagamento e messa in mora; redazione , iscrizione e deposito del ricorso per decreto ingiuntivo.

COSTO:  € 50,00, più IVA e Cassa oltre il 5% della somma recuperata

  1. In caso di reperibilità dovuta alle ricerche dello Studio - attività di redazione ed invio della raccomandata di pagamento e messa in mora; redazione , iscrizione e deposito del ricorso per decreto ingiuntivo

COSTO:  € 50,00, più IVA e Cassa oltre il 5% della somma recuperata

  1. In caso di rigetto dell’istanza di liquidazione (totale o parziale) : redazione, iscrizione e deposito del ricorso ex art. 702 bis c.p.c.

COSTO:  € 50,00, più IVA e Cassa oltre il 5% della somma recuperata 

SI PRECISA CHE I COSTI SOPRA INDICATI VENGONO APPLICATI ESCLUSIVAMENTE AGLI ASSOCIATI ADU IN REGOLA CON IL PAGAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE

SI PRECISA ALTRESI CHE L’ATTIVITA’ DI RECUPERO NECESSITA DELLA SOTTOSCRIZIONE DI SPECIFICHE PROCURE IN FAVORE DEL  TITOLARE DELLO STUDIO LEGALE MEOLA O DI SOGGETTO DA QUESTI INDICATO E COMUNQUE APPARTENENTE ALLO STUDIO. 

Qualora fossi interessato ad avvalerti dei servizi in convenzione sopra indicati contatta lo Studio Legale Meola, Lungotevere Flaminio n.ro 34, Roma, al numero di telefono  06.89360434

Per ulteriori informazioni sui termini delle convenzione puoi andare sul blog della nostra Associazione e cliccare su

giovedì 19 settembre 2013

Mancata liquidazione delle convalide per espulsione di comunitari


L’Associazione Difensori di Ufficio intende sollevare una questione attinente la remunerazione di talune difese che, laddove rientranti tra quelle aventi i requisiti per l’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato o siano svolte di ufficio, sono sprovviste di copertura remunerativa da parte dello Stato; per cui tali attività difensive vengono, conseguentemente, svolte senza il dovuto compenso.

Esse sono quelle riguardanti i procedimenti di convalida del trattenimento dei cittadini comunitari, a norma dell’art. 20 del D.lgs 30/07 , e quelli di proroga del trattenimento nei CIE nei casi di cui all’art. 21 comma 2 del D.lgs 25/08 di competenza del Tribunale Ordinario.

Tali procedimenti, infatti, nonostante abbiano carattere civilistico, godono del diritto alla difesa tecnica necessaria e, quindi, della previsione di eventuale difensore di ufficio ma, al contrario di quelli analoghi di competenza del Giudice di Pace (convalida del trattenimento dei cittadini extracomunitari ex art. 13 comma 5 bis  TU 286/98 e proroga del trattenimento nei CIE ex art. 14 comma 5 TU 286/98), non contemplano alcun formulario per la messa a carico dello Stato dell’onorario a favore dell’avvocato difensore.

In tal modo si crea una disuguaglianza di trattamento tra le difese innanzi al Giudice di Pace e quelle innanzi al giudice di tribunale, con relativa ingiustizia a carico dell’avvocato il quale si trova nell’impossibilità di essere remunerato della prestazione professionale svolta a favore dello straniero difeso di ufficio o che, comunque, non abbia mezzi economici per pagare l’onorario. Questo trattamento deteriore, inoltre, rischia di ripercuotersi indirettamente sullo straniero soggetto alla suindicata normativa il quale potrebbe trovare difficoltà, in queste condizioni, nel reperire un avvocato disponibile a difenderlo – e con impegno - in tali procedimenti .

Pertanto, l’A.D.U., nel sollevare tale quesito, chiede all’Ill.mo Consiglio dell’Ordine degli Avvocati  di poter prendere posizione a tale riguardo e, conseguentemente, di attivarsi nella ricerca di soluzioni al fine della rimozione di tale iniquità che non è certamente dignitosa per i colleghi Avvocati che si vogliano impegnare nelle summenzionate difese..

Allo stesso tempo l’A.D.U. si rende disponibile per un incontro presso codeste Ill.me Commissioni per esporre e proporre le proprie soluzioni alla problematica sopra illustrata.

domenica 7 luglio 2013

ADESIONE A.D.U. ASTENSIONE UDIENZE 8 - 16 LUGLIO 2013

L’ADU - ASSOCIAZIONE DIFENSORI DI UFFICIO  di Roma, in coerenza con la solidarietà e la condivisione già mostrata con i colleghi civilisti nell’ambito delle critiche mosse all’entrata in vigore della legge sulla  mediazione obbligatoria, ripristinata con il recente c.d. “Decreto del Fare”, aderisce all’ astensione proclamata dall’Organismo Unitario dell’Avvocatura con delibera del 28/06/2013 nella convinzione che nell’attuale situazione politica ed economica, è quanto mai fondamentale mostrare un avvocatura unita e non divisa in posizioni di interesse settoriale.
Allo stesso tempo l’ADU auspica che l’Organismo di rappresentanza politica sposi in futuro, con la medesima forza, iniziative di critica costruttiva su temi altrettanto importanti che coinvolgono il settore penale della giustizia italiana, come l’effettiva e completa realizzazione dei principi costituzionali del Giusto Processo nel processo penale, una nuova legge sulle difese d’ufficio, interventi nel settore dell’ordinamento penitenziario più organici e realmente riformisti, la soluzione della drammatica situazione degli O.P.G.,  un nuovo intervento legislativo di depenalizzazione di reati  cd “minori” che impegnano le aule di giustizia in lunghi processi, il più delle volte destinati a concludersi con pronunce di prescrizione.
Si auspica, quindi, una nuova politica complessiva sulla giustizia, anche per quanto riguarda il penale, con la depenalizzazione di alcuni reati,riformando diverse leggi criminogene (Bossi-Fini e sulle droghe), intervenendo sulla situazione delle carceri e quindi, prevedendo, per esempio, l'amnistia e l'utilizzo dimisure alternative alla detenzione (ecc), nonché il ricorso all'utilizzo dei molti magistrati ora fuori ruolo per ridurre i tempi dei processi.

sabato 8 giugno 2013

Cassazione su gratuito patrocinio

Con la Sentenza n. 18591 del 20 febbraio 2013 - depositata il 24 aprile 2013 la Corte, ribadendo il principio per cui, ai fini dell’ammissione al beneficio, rilevano anche i redditi illeciti, ha affermato che l’indagine sui redditi non può avvalersi di automatismi e richiede la disamina della fattispecie concreta, escludendo, comunque, possa attribuirsi rilievo a sentenze non irrevocabili, in quanto ciò vulnera la presunzione di innocenza. Ha, pertanto, affermato che è illegittimo il diniego del beneficio fondato su una condanna non definitiva dalla quale possa inferirsi l’esistenza di redditi illeciti.